In una decisione del 13 marzo scorso in materia di accordi tra coniugi relativi al regime della separazione personale tra gli stessi, il Tribunale di Milano, IX sez. civile, ha affermato il principio all’apparenza banale ma nel nostro sistema giuridico innovativo secondo cui l’animale «non può essere più collocato nell’area semantica concettuale delle cose ma deve essere riconosciuto come essere senziente». In particolare, l’animale (almeno) domestico — il gatto di casa, nel caso specifico — non è assimilabile ai beni da dividere con la separazione e quindi, queste le conclusioni tratte dal giudice, dott. Giuseppe Buffone, nelle motivazioni del decreto — «è legittima facoltà dei coniugi quella di regolarne la permanenza presso l’una o l’altra abitazione e le modalità che ciascuno dei proprietari deve seguire per il mantenimento dello stesso».
Già nel 2011 un’ordinanza del Presidente del Tribunale di Foggia nel procedimento di separazione tra coniugi affidava il cane al marito sulla base del rapporto emotivo sviluppato tra questi e l’animale, indipendentemente dall’intestazione formale risultante dal microchip. In un’altra sentenza del Tribunale di Cremona, invece, si riconosceva a entrambi i coniugi il diritto-dovere di provvedere congiuntamente alle cure del cane, dividendo in pari misura le spese per il loro mantenimento.
Si può dunque parlare a pieno diritto di “affidamento congiunto” per gli animali domestici. Si tratta di un istituto non previsto dal codice civile ma che si sta affermando grazie all’opera innovatrice della giurisprudenza di merito, inserendosi a pieno diritto lungo una linea evolutiva che l’ordinamento giuridico ha già intrapreso da alcuni anni. Il percorso imboccato dalla normativa nazionale e sovranazionale (già l’art. 13 del Trattato di Lisbona qualifica gli animali quali “esseri senzienti”) ha fatto sì che essi non siano più considerati semplici “cose” soggette all’arbitrio umano, bensì quali veri e propri soggetti, financo titolari di diritti. Primo fra tutti, il diritto alla propria incolumità fisica, oggi tutelata dall’art. 544-ter del codice penale. Sebbene si tratti soltanto di un principio generale, che tollera al momento molteplici deroghe, non si può negare che la strada tracciata vada nella direzione di ampliare le garanzie di cui godono gli animali all’interno della società umana (e nei confronti degli arbitri degli esseri umani).
Tale maggiore tutela giuridica segue ovviamente in parallelo le evoluzioni nella sensibilità e nella empatia di cui si fa è fatta carico la coscienza collettiva, che oramai vede gli animali — proprio in quanto esseri senzienti — non più come meri oggetti del possesso umano, bensì come soggetti dotati di una pienezza di emozioni, la cui individualità è meritevole di sempre maggiore attenzione.