Il testamento a favore degli animali

In Italia è possibile redigere delle disposizioni testamentarie a favore dei nostri compagni più fedeli?
Avv. Elisa Scarpino

Avv. Elisa Scarpino

Responsabile rivista online "Diritto degli animali. Profili etici, scientifici e giuridici".

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Di tanto in tanto, gli organi di informazione riportano storie di persone facoltose che decidono di lasciare tutti i propri averi all’amato cane o gatto. Ma è davvero possibile?

Attualmente, la normativa del nostro Paese non permette ancora di destinare il proprio lascito ad un animale, a differenza di quanto, invece, già accade in altri Stati.


Gli animali non possono ereditare

Questo accade poiché ancora oggi per il Codice Civile gli animali sono purtroppo considerati beni materiali di proprietà, in altre parole semplici “cose”. L’associazione Animal Law con la campagna #EsseriSenzienti mira ad inserire una specifica norma all’interno del Codice Civile che definisca gli animali quali “esseri senzienti dotati di intrinseca dignità”.

Vi sono già disegni di legge in tal senso. Ad esempio, nella XVI legislatura, il disegno di legge n. 1392 (Intergruppo Parlamentare Animali) proponeva di inserire l’art. 455 bis, “Tutela giuridica degli animali”, dopo il titolo XIV del libro I:

Art. 455 bis, “Tutela giuridica degli animali”. Le disposizioni concernenti i diritti civili delle persone sono estese agli animali, laddove compatibili e non in contrasto con altre disposizioni speciali e di settore relative agli animali. Gli animali sono soggetti alle leggi speciali che li riguardano ed alle disposizioni del presente codice, in quanto applicabili.


Cosa è possibile fare

Nell’attesa e con la speranza di assistere ad un progresso anche all’interno della normativa civilistica italiana, possiamo assicurare il futuro del nostro compagno a quattro zampe, anche dopo la morte, indicandolo nel testamento come beneficiario indiretto.

Come possiamo farlo? Possiamo individuare una persona fisica o giuridica, alla quale destinare un lascito con la condizione che questa si prenda cura dell’animale.

A tale nominativo potremmo affiancarne un altro da indicare come esecutore testamentario (se è stata nominata una persona fisica quale destinataria del lascito potremmo nominare un’associazione come esecutore, ad esempio), così da verificare che le disposizioni testamentarie vengano rispettate ed, infine, che sia quest’ultimo a denunciarne l’eventuale mancato rispetto; inadempienza alla quale verosimilmente potrà conseguire la rimozione del lascito e l’affido dell’animale ad un’associazione.


Ci sono però alcuni limiti…

Ma quali sono le percentuali delle disposizioni patrimoniali che possiamo decidere di lasciare ad un animale o, in generale, ad un’associazione o fondazione che si occupa di animali? A questo proposito il Codice Civile, con le disposizioni di cui agli artt. 536 e ss., ci viene in soccorso.

Se non vi sono parenti (eredi necessari quali coniuge, figli legittimi, adottivi e naturali o, in assenza di quest’ultimi, si tengono in considerazione gli ascendenti legittimi), la quota disponibile è quella del 100%.

Al contrario, se vi sono eredi necessari occorre calcolare la massa ereditaria, comprendendone i beni del de cuius ed i beni eventualmente donati, e poi calcolare la quota di c.d. legittima e quella disponibile.


Facciamo degli esempi…

Per fare qualche esempio pratico, se non vi sono figli né ascendenti ma vi è il coniuge la quota spettante a quest’ultimo è pari al 50% e di pari percentuale è quella disponibile. Alla stessa condizione giace il coniuge separato ma non divorziato, al quale non sia stata addebita la separazione, a norma dell’art. 548 c.c.

Se vi è un coniuge ed un solo figlio, la quota spettante a questi si riduce ad un terzo ciascuno, così come quella disponibile. Se i figli sono più di uno, al coniuge spetta un quarto, i figli si dividono la metà della massa (la divisione fra i figli è effettuata in parti uguali e, conseguentemente, le proporzioni sono diverse a seconda del loro numero), rimanendo il restante quarto nella libera disponibilità del testatore ai sensi dell’art. 542 c.c.

Qualora vi sia un figlio senza coniuge la metà dell’asse ereditario spetta a lui e l’altra metà rientra nella quota disponibile. Se i figli sono più di uno, a loro vanno due terzi della massa ereditaria, restando un terzo in quella disponibile.

Se vi è coniuge, vi sono ascendenti ma non vi sono figli, una metà è attribuita al coniuge, un quarto ai vari ascendenti (secondo la disposizione di cui all’art. 569 c.c.) ed un quarto a quella disponibile, in base all’art. 544 c.c.

Se vi sono solo ascendenti senza coniuge un terzo spetta a questi e due terzi vanno nella quota disponibile.


Formalità da rispettare

È necessario, però, affinché la propria manifestazione di volontà sia valida, che siano rispettate tutte le formalità richieste dalla normativa codicistica.

In qualità di testatori potremmo predisporre un testamento olografo, ovvero scritto di nostra mano, datato, e sottoscritto al termine delle disposizioni. Nell’atto potranno essere indicati i dati del beneficiario e l’oggetto del lascito, con il vincolo della destinazione al mantenimento dei propri animali finché vivranno e, in seguito, se lo vorremo, al mantenimento ed alla cura degli animali abbandonati; disposizione che potremo far custodire al legale di fiducia o al notaio.

Il testatore potrà anche redigere il c.d. testamento per atto di notaio, a sua volta pubblico o segreto. Se pubblico, l’atto sarà  ricevuto da un notaio che raccoglierà le volontà espresse e le ridurrà per iscritto alla presenza di due testimoni.

Al fine di vedere realizzate le proprie ultime volontà, chiarire la quota della quale poter disporre nel singolo caso, e, soprattutto, onde evitare ogni situazione di possibile invalidità, si ritiene fondamentale l’ausilio di un legale e/o di un notaio.

Niente come la morte e l’amore hanno la forza di smuovere i nostri sentimenti nel profondo, o di spingerci a fermarci un attimo, per riflettere su chi siamo, contemplare la vita
(Francesco de Augustinis)

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