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La Spagna riconosce gli animali come esseri senzienti

Una riforma di grande importanza, che però al momento non intacca alcune crudeli tradizioni purtroppo ben radicate nel Paese.

Elisabetta Montinaro

Dottoressa in giurisprudenza con una tesi in diritto dell'ambiente dal titolo “Il benessere animale come valore giuridico tra diritto nazionale e diritto euro-unitario”. Praticante avvocato presso uno studio di diritto amministrativo; da sempre sostenitrice della causa animalista e attiva presso associazioni di volontariato che operano sul territorio per la cura e il benessere dei cani e dei gatti. Crede fermamente nelle potenzialità del cambiamento individuale e dell'esempio virtuoso ed è convinta che il primo passo per cambiare il mondo sia cambiare sé stessi.

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Dopo Austria, Germania, Svizzera, Belgio, Portogallo e Francia, anche la Spagna compie un decisivo passo in avanti verso la tutela legale degli animali, modificando, con la recentissima Legge 17/2021 del 15 dicembre, il Codice civile, la Legge ipotecaria e il Codice di procedura civile.

Come sappiamo, gli animali, per il diritto romano, erano cose, res, e dunque partecipavano a tutti gli effetti e senza eccezioni al regime giuridico previsto per i beni mobili. Ancora oggi, nonostante i progressi scientifici ed etologici abbiano dimostrato che gli animali sono esseri senzienti capaci di provare dolore, la maggior parte degli ordinamenti giuridici europei continua ad equiparare gli animali alle cose, ritenendoli oggetto di diritti e suscettibili di appropriazione.

Il primo stato europeo a modificare il regime giuridico degli animali, distinguendoli dalle cose, è stato l’Austria, con la riforma del 1986, seguita nel 1990 dalla Germania, che ha riformato il proprio Codice civile, elevando altresì, alcuni anni dopo, la protezione degli animali a norma di rango costituzionale. Anche la Svizzera ha inserito la tutela degli animali nella propria Costituzione, modificando in tal senso anche il Codice civile e Codice delle obbligazioni. A seguire, la riforma belga del 2009, quella francese del 2015 e quella portoghese del 2017. Il Portogallo, in particolare, ha stabilito uno statuto giuridico proprio degli animali e ha riformato il Codice civile, il Codice processuale civile ed il Codice penale. Mentre i primi tre stati hanno optato per la soluzione “in negativo” e cioè per l’affermazione che “gli animali non sono cose”, con conseguente applicabilità agli stessi delle norme previste per i beni solo in via residuale e dunque in mancanza di una disciplina ad hoc, Portogallo e Francia, in linea con l’art. 13 del TFUE, hanno, in positivo, affermato che gli animali sono essere senzienti, distinti da un lato dalle persone e dall’altro dalle cose.

Il Parlamento spagnolo ha scelto questa seconda strada, stabilendo espressamente, nell’art. 333 bis del Código civil, che: «Los animales son seres vivos dotados de sensibilidad. Solo les será aplicable el régimen jurídico de los bienes y de las cosas en la medida en que sea compatible con su naturaleza o con las disposiciones destinadas a su protección» (Gli animali sono esseri viventi dotati di sensibilità. Sarà loro applicabile il regime giuridico dei beni e delle cose solo nella misura in cui sia compatibile con la loro natura o con le disposizioni destinate alla loro protezione»). Tale principio, leggiamo nel preambolo della Legge, dovrà presiedere l’interpretazione di tutte le norme dell’ordinamento. Pertanto, le norme volte a regolamentare i rapporti giuridici nei quali siano coinvolti animali dovranno essere orientate al rispetto della loro qualità di esseri dotati di sensibilità.

La qualificazione degli animali quali esseri senzienti, leggiamo ancora nel preambolo, non esclude l’applicabilità a questi del regime giuridico previsto per i beni, al quale continuerà a farsi riferimento, in via suppletoria, laddove manchino norme specifiche atte a disciplinare i rapporti giuridici in cui sono coinvolti gli animali, e sempre a patto che il regime giuridico dei beni sia compatibile con la loro natura di esseri senzienti e con l’insieme delle disposizioni destinate alla loro protezione. Ed in tal senso, l’auspicio espresso del legislatore, in una prospettiva de lege ferenda, è che il regime di protezione degli animali si estenda progressivamente ai vari ambiti in cui gli stessi sono implicati e che, in tal modo, si restringa l’ambito di applicazione del regime giuridico suppletorio.

Fermo questo principio di carattere generale, la nuova legge interviene precipuamente su ambiti ben definiti e cioè in materia familiare e successoria, in materia di occupazione, frutti naturali, responsabilità per danni e vizi occulti, pegno e ipoteca, adeguando tutte le relative disposizioni al principio rispetto del benessere animale. Di particolare rilievo è la nuova normativa in materia di separazione e divorzio che stabilisce che il giudice, nel disporre in merito all’affidamento dell’animale da compagnia, tenga in adeguato conto anche gli interessi e il benessere dello stesso, e non soltanto quelli dei familiari.  La legge introduce, inoltre, un inedito patto coniugale nel quale i coniugi potranno disciplinare la gestione condivisa dell’animale, sempre tenendo conto del suo benessere.

Sempre in ambito familiare, di estrema importanza è la norma che, equiparando sostanzialmente la violenza esercitata nei confronti degli animali a quella esercitata contro gli uomini, esclude l’affido condiviso dei figli anche nell’ipotesi in cui uno dei due coniugi abbia posto in essere atti di maltrattamento nei confronti di animali o abbia minacciato di compierli al fine di controllare o danneggiare un familiare.

In materia successoria, si introducono importanti garanzie per gli animali da compagnia, i quali verranno affidati a chi degli eredi ne faccia richiesta o, in mancanza, ad enti e associazioni che si occupano di animali abbandonati. Nell’ipotesi in cui nessuno degli eredi voglia farsi carico dell’animale, questo potrà essere affidato ad un terzo. Qualora invece più di un erede reclami l’animale, il giudice deciderà a chi affidarlo, tenendo conto del benessere dello stesso.

Secondo le nuove disposizioni, non possono, inoltre, in nessun caso, costituire oggetto di garanzia gli animali domestici. A seguito delle modifiche apportate all’art. 111 della Legge ipotecaria, salvo patto espresso, è fatto divieto di estendere l’ipoteca agli animali allevati ed è in ogni caso invalido un patto di estensione dell’ipoteca agli animali da compagnia. Infine, con la modifica del Codice di procedura civile, si è stabilito che, senza pregiudizio alla pignorabilità dei guadagni che gli stessi possono generare, sono assolutamente impignorabili gli animali da compagnia.

Quella verificatasi in Spagna è, in definitiva, una riforma di grande importanza, indicativa di una sempre maggiore sensibilità nei confronti degli animali e che peraltro, salve alcune disposizioni relative al diritto di famiglia, non distingue tra animali d’affezione, da reddito e selvatici. La nuova legge ha ottenuto l’appoggio della quasi totalità dei gruppi parlamentari ed è stata accolta con grande favore dai cittadini.

L’auspicio è che il riconoscimento espresso degli animali quali esseri senzienti all’interno della legislazione nazionale spagnola possa aprire la strada ad un generale ripensamento della corrida de toros e delle altre tradizioni che coinvolgono i tori e che la particolare attenzione riservata agli animali d’affezione possa avere ripercussioni positive anche rispetto al trattamento dei galgos, cani impiegati nella tristemente famosa “caza con galgos” e sottoposti a trattamenti di una crudeltà inimmaginabile e ingiustificabile.

Ci auguriamo, infine, che, su esempio dei vicini spagnoli, molto presto anche l’Italia intervenga sul nostro Codice civile, ormai obsoleto, adeguando le disposizioni in esso contenute ai maggiori livelli di tutela previsti invece dal Codice penale e dall’ordinamento comunitario.

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