Vai al contenuto
Rivista

Morte del gatto Grey: il processo con messa alla prova

Mario De Masi

5 min di lettura


Il 15 dicembre scorso si è tenuta, presso il Tribunale per i minorenni di Bari, l’udienza finale riguardante l’esito della messa alla prova della ragazza che, nel freddo gennaio del 2024, con un calcio scagliò il gatto Grey in una fontana gelida ad Alberobello. Il processo, a carico della ragazzina oggi diciassettenne, si è concluso con sentenza con la quale è stato dichiarato estinto il reato. Ciò avviene, quando, tenuto conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della sua personalità, si ritiene che la prova abbia dato esito positivo come previsto dall’art. 29 D.P.R. 448/1988.

La vicenda traeva origine da una gelida giornata di gennaio del 2024 quando una ragazzina, all’epoca quindicenne, con un calcio colpiva Grey, un gattino randagio della città di Alberobello, scaraventandolo in una fontana gelida.

Di lì’ a poco il gattino moriva, mentre l’azione, crudele e gratuita, veniva ripresa in un video e pubblicato sui social per ricevere “like”.

Un gesto che aveva scatenato “l’ira del web” e delle persone, ma è anche sintomatico di un momento storico in cui, pur di apparire e ricevere dei “mi piace” sui social, le persone si spingono a compiere qualsiasi gesto. Il video era stato anche accompagnato da risate a favore di telecamere. Non si è trattato di una bravata, bensì di un atto crudele che ha provocato sofferenza e ha causato la morte di un animale senziente.

Grazie al video, però, l’Amministrazione comunale di Alberobello ha identificato la ragazza e avviato tutte le procedure affinché partisse l’indagine, mentre si sono costituite parti civili le associazioni locali a tutela degli animali.

Quindi, il 20 gennaio dello scorso anno, il giudice, durante l’udienza preliminare, accoglieva la richiesta dell’imputata di accedere alla procedura di messa alla prova e rinviava l’udienza al 5 maggio 2025. Il PM, dopo la lettura del fascicolo e delle osservazioni delle associazioni costituitesi, aveva sottolineato la necessità di un percorso di rieducazione, data la gravità della condotta, affinché la minorenne potesse imparare a gestire la rabbia e migliorare il rapporto affettivo con gli animali.

Quello del processo con messa alla prova è un istituto disciplinato dagli artt. 28 e 29 del D.P.R. n. 448/1988 (codice processo penale minorile) ed è finalizzato ad evitare la pronuncia di una condanna se il minore supera, con esito positivo, un progetto educativo predisposto dai servizi sociali. La funzione è, quindi, rieducativa affinché il minore comprenda lo sbaglio del proprio gesto e le conseguenze che ne sono scaturite. Nel dettaglio, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 448/1988, il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minore e i suoi progressi a seguito del periodo di messa alla prova.

La sospensione del processo è legata,altresì, sulla base di un progetto elaborato dai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali (art. 27 del D.P.R. n. 448/1988).

Tornando al caso concreto, la ragazza è stata, successivamente, sottoposta ad un periodo di prova di 7 mesi, in cui si sono svolti colloqui in un consultorio familiare e con i genitori, al fine di imparare a gestire la rabbia. La ragazza ha anche svolto attività di volontariato in un canile municipale e diverse attività presso il Centro “Sant’Antonio – Opera don Guanella”, struttura di prevenzione e recupero, aperta a minori che, attraverso la realizzazione di un programma di attività e servizi socio-educativi, culturali, ricreativi e sportivi, mira al loro recupero.

A seguito dei sette mesi è stata emessa la sentenza di cui abbiamo parlato all’inizio.

Alla notizia della decisione, non sono mancate critiche, disappunto e rabbia da parte di molte persone. Il gesto compiuto dalla ragazza è stato un atto crudele, gratuito che, come detto, ha provocato la morte di un animale per il semplice motivo di apparire sui social, ottenere “like” e consensi.

Questo aspetto è senza’altro deprecabile, però bisogna anche tener conto che il nostro sistema giuridico, partendo dalla Costituzione in primis, persegue (o dovrebbe farlo) la funzione rieducativa della pena: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato” (art. 27, comma 3, Costituzione).

Il fine della sanzione non è, dunque, punire solamente un persona , bensì tendere alla rieducazione dell’individuo affinché comprenda i suoi sbagli e possa essere reinserito nella società. Un obiettivo, purtroppo, difficile e che non sempre, per svariati motivi, viene raggiunto. La procedura di messa alla prova, con tutti gli aspetti pratici che possono esser migliorati, viaggia proprio su questo binario e, se la ragazza ha davvero compreso il suo gesto; ha imparato a gestire la rabbia e ad avere rapporti migliori con gli animali, allora è senz’altro un risultato positivo. Per il giudice questa funzione rieducativa è stata raggiunta.

Noi non possiamo che augurarci che sia così. Tuttavia, una rivisitazione delle norme penali a tutela degli animali andrebbe considerata, anche perché la recente riforma del codice penale appare più come un compromesso che una vera svolta, come già appprofondito nella nostra rivista.

In conclusione, al di là del gesto, che rimane un atto di pura crudeltà, aggravato dal fatto che è stato compiuto per motivi futili e di apparenza sui social (un male che attanagli la nostra epoca), è necessaria, da parte delle famiglie e delle Istituzioni, una maggior attività di sensibilizzazione, per i ragazzi e le ragazze, sul rispetto e sui diritti degli animali accompagnata, si spera, da pene più serie che servano come deterrenza.

Gli animali meritano le nostre scuse, purtroppo.




Unisciti agli Avvocati degli Animali

Sostieni le nostre cause diventando parte di Animal Law Italia.

Richiedi la Tessera