Negli ultimi anni, la protezione giuridica degli animali ha assunto un ruolo sempre più centrale nei sistemi normativi europei, anche se, purtroppo, non sempre con i risultati sperati. La progressiva affermazione del principio della “sensibilità animale”, (riconosciuto anche dall’articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) ha portato molti Paesi ad aggiornare le proprie leggi, ridefinendo i doveri degli esseri umani nei confronti degli animali e introducendo nuove forme di responsabilità civile, penale e amministrativa.
Tra gli ordinamenti più avanzati sotto questo profilo si colloca la Slovenia, che con il Zakon o zaščiti živali (ZZZiv), la legge sulla protezione degli animali, ha costruito un sistema organico e coerente di tutela del benessere animale, destinato a incidere in modo concreto sulla prassi amministrativa e giudiziaria di diversi aspetti dell’interazione con l’uomo.
La Legge slovena sulla protezione degli animali, il Zakon o zaščiti živali (abbreviato in ZZZiv), per l’appunto, è in vigore dal 1999 e rappresenta da oltre venticinque anni il pilastro normativo in materia di tutela animale nell’ordinamento sloveno. In data 1º agosto 2025 è entrata in vigore una legge di riforma e integrazione, denominata Act Amending and Supplementing the Animal Protection Act (ZZZiv-G), che ha rafforzato in modo significativo il livello di protezione riconosciuto agli animali.
Principi generali
Alla base del ZZZiv-G vi è il riconoscimento esplicito della sensibilità animale. Fin dai primi articoli, la legge afferma che tutti gli animali, a prescindere dalla specie o dalla loro funzione (da compagnia, da allevamento, da lavoro o selvatici), devono essere trattati nel rispetto della loro natura, della loro integrità fisica e del loro equilibrio psichico.
Pur non riconoscendo agli animali una soggettività giuridica piena (fattispecie ancora non presente in alcun ordinamento giuridico mondiale), il legislatore sloveno attribuisce tuttavia un peso vincolante ai doveri degli esseri umani che con essi interagiscono.
Si tratta di un modello di tutela “mediata”, che si concretizza in obblighi di comportamento e di cura per i proprietari, i custodi, gli allevatori, i trasportatori e le istituzioni pubbliche o private coinvolte nella gestione di animali. E, come detto prima, questo modello si colloca in continuità con le disposizioni dell’art. 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che riconosce la sensibilità degli animali come parametro vincolante nell’elaborazione delle politiche comunitarie.
Obblighi dei detentori e responsabilità
Gli articoli 5-10 del ZZZiv stabiliscono obblighi chiari e dettagliati per chi detiene animali. Essi devono ricevere un’alimentazione adeguata, acqua pulita, cure veterinarie, spazi sufficienti e un ambiente che consenta l’espressione dei comportamenti naturali. Questa norma introduce un principio di responsabilità oggettiva: il detentore può essere ritenuto responsabile anche in assenza di dolo o colpa, se non garantisce condizioni di vita conformi agli standard minimi previsti dalla legge o dalle linee guida tecniche.
L’applicazione concreta di tali regole è affidata alle autorità veterinarie e agli ispettori municipali, cui spetta il compito di valutare caso per caso se gli animali siano effettivamente tenuti in modo adeguato. Tuttavia il compito non si è rivelato facile. Far rispettare la normativa, soprattutto nelle aree rurali tradizionali del paese, nelle quali le pratiche tradizionali possono entrare in conflitto con gli standard normativi introdotti dal testo di legge è stato ed è ancora un compito gravoso per le istituzioni Slovene.
Divieti e pratiche vietate
Il legislatore sloveno inoltre vieta in modo esplicito ogni forma di maltrattamento, crudeltà, abbandono o sfruttamento. Sono espressamente proibiti i combattimenti tra animali, gli spettacoli che li coinvolgano in situazioni di sofferenza e tutte le attività che possano arrecare dolore o stress non giustificato.
Già la versione originaria del 1999 prevedeva il divieto di utilizzo degli animali nei circhi, con la conseguenza che in Slovenia tali forme di spettacolo non sono più presenti da anni. La riforma del 2025 si inserisce in una linea di continuità, ma introduce ulteriori e più stringenti misure di tutela, ampliando l’elenco delle condotte espressamente vietate.
Tra i nuovi divieti figurano, in particolare, l’uso degli animali come premi o ricompense nell’ambito di competizioni, giochi d’azzardo o eventi pubblici, nonché l’uso, la vendita e la commercializzazione di trappole da caccia in violazione della normativa venatoria.
La legge interviene inoltre su pratiche di allevamento ritenute incompatibili con il benessere animale, come la castrazione dei suini effettuata senza anestesia, che viene espressamente proibita.
Anche comportamenti apparentemente “neutri” possono, secondo la legge slovena, configurare violazioni se provocano disagio o sofferenza significativa agli animali. Questa disposizione rappresenta una vera innovazione del ZZZiv, perché sposta l’attenzione dal semplice divieto di maltrattamento evidente alla tutela del benessere in senso più ampio.
Pur non essendoci ancora sentenze pubbliche che abbiano applicato concretamente questo criterio per casi specifici di stress o disagio, la normativa consente interpretazioni estensive e orienta l’operato di ispettori e autorità veterinarie verso un’attenzione più completa alla qualità della vita degli animali.
In pratica, il detentore deve garantire non solo la sopravvivenza, ma anche condizioni che permettano agli animali di esprimere comportamenti naturali e di evitare sofferenze ingiustificate (come ad esempio avviene nei circhi o nei parchi acquatici). I
l legislatore italiano, invece, pur muovendosi su principi sostanzialmente affini a quelli sloveni, adotta un’impostazione diversa sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello sistematico. Anche in Italia il maltrattamento, la crudeltà, l’abbandono e lo sfruttamento degli animali sono vietati, così come sono proibiti i combattimenti e gli spettacoli che comportino sofferenze. Tuttavia, a differenza della Slovenia, questi divieti non sono raccolti in una legge quadro chiara e unitaria, ma risultano distribuiti in una pluralità di disposizioni, soprattutto di natura penalistica.
Allevamento e trasporto degli animali
Gli articoli 18-30 del ZZZiv disciplinano in maniera dettagliata l’allevamento e il trasporto degli animali. Nel contesto dell’allevamento, la legge impone che le strutture rispettino i bisogni naturali delle specie ospitate, prevedendo spazi adeguati, accesso a luce, ventilazione e possibilità di movimento. La disciplina del trasporto è altrettanto rigorosa: gli animali devono essere trasportati in condizioni di sicurezza, con limitazioni temporali e obbligo di fornire acqua e riposo.
Queste disposizioni introducono responsabilità specifiche per operatori commerciali e trasportatori, configurando violazioni che possono generare sia sanzioni amministrative sia responsabilità civile per danni diretti o indiretti agli animali.
Nel confronto tra Slovenia e Italia per esempio, emerge una differenza strutturale anche sul piano dell’elaborazione giurisprudenziale. In Slovenia, la reazione alle violazioni della normativa sul trasporto degli animali si colloca prevalentemente sul piano amministrativo, con sanzioni pecuniarie elevate e con la possibilità di adottare misure cautelari dirette sugli animali già in sede amministrativa, senza la necessità di un accertamento penale del maltrattamento.
In Italia, invece, la disciplina del trasporto degli animali, fondata sul Regolamento (CE) n. 1/2005 e sul d.lgs. n. 151/2007, è in linea generale ricondotta all’illecito amministrativo, con sanzioni economiche anche rilevanti e misure accessorie di tipo autorizzatorio. La tutela più incisiva sugli animali trasportati si realizza, tuttavia, soprattutto attraverso il diritto penale, in presenza di condizioni di trasporto tali da provocare una sofferenza concreta, evitabile e non giustificata. La differenza principale tra i due ordinamenti quindi, risiede nel fatto che, mentre in Slovenia la tutela cautelare e repressiva è anticipata e concentrata sul piano amministrativo, in Italia essa è in larga misura mediata dall’intervento dell’autorità giudiziaria, con un ruolo centrale della giurisprudenza nel trasformare la violazione delle regole di trasporto da mero illecito amministrativo a fatto penalmente rilevante nei casi di maggiore gravità.
Sperimentazione scientifica e comitati etici
La ZZZiv consente gli esperimenti sugli animali soltanto se strettamente necessari e previa autorizzazione. La valutazione spetta ai comitati etici, i quali devono verificare la reale impossibilità di adottare metodi alternativi. Proprio questa discrezionalità valutativa ha dato origine a controversie tra istituzioni scientifiche e autorità pubbliche, poiché un diniego può comportare effetti economici e reputazionali rilevanti.Particolare attenzione è riservata alla sperimentazione scientifica, ammessa solo in presenza di autorizzazioni specifiche e nel rispetto dei principi delle cosiddette 3R: Replacement (sostituzione con metodi alternativi), Reduction (riduzione del numero di animali utilizzati) e Refinement (miglioramento delle condizioni sperimentali per ridurre la sofferenza). in linea con la Direttiva UE 2010/63.
Fauna selvatica e tutela ambientale
Il ZZZiv estende la propria applicazione (artt. 41‑50) anche agli animali selvatici, regolando la cattura, la detenzione temporanea e la riabilitazione. Sono vietate le attività che possano danneggiare specie protette o i loro habitat, salvo autorizzazioni specifiche. Questa parte della normativa si intreccia con le leggi ambientali e con le disposizioni penali in materia di bracconaggio, dando vita a un sistema complesso ma coerente.
Controlli, sequestro e affidamento degli animali
Le autorità competenti in Slovenia, come quelle veterinarie e municipali, hanno il potere di intervenire in caso di violazioni della legge ZZZiv (artt. 51‑60), anche mediante il sequestro degli animali. La normativa stabilisce i criteri generali per la tutela degli animali durante interventi di questo tipo, ma non definisce in dettaglio le modalità di affidamento post-sequestro.
Per gli animali abbandonati o smarriti dai proprietari, esistono invece regolamenti specifici, come il Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali, che stabilisce le condizioni per rifugi e strutture di accoglienza: modalità di ospitalità, cure veterinarie, registri degli animali e condizioni per l’affidamento temporaneo.
Inoltre, le modifiche più recenti del ZZZiv (2023-2025) prevedono obblighi per la “dolgotrajna oskrba” (lunga degenza) di questi. In caso di rinuncia alla proprietà di un animale mediante affidamento a un rifugio, infatti, l’ex proprietario resta obbligato a contribuire ai costi di mantenimento dell’animale per un periodo massimo di sessanta giorni, qualora nel frattempo non intervenga l’adozione da parte di terzi.
La legge slovena prevede quindi strumenti per il sequestro e la tutela immediata degli animali, mentre la gestione dell’affidamento post-sequestro è gestita principalmente dai rifugi e dalle strutture autorizzate, con criteri generali fissati dai regolamenti attuativi. Questo lascia margini di discrezionalità nell’applicazione pratica e richiede attenzione da parte di enti pubblici e associazioni.
Prospettive giuridiche
L’applicazione del ZZZiv, nonostante sia un testo “evoluto” in materia di benessere animale, evidenzia tuttavia alcune criticità interpretative.
In primo luogo, i concetti di “benessere” e “condizioni adeguate” sono indeterminati, affidando una discrezionalità significativa alle autorità competenti e ai giudici. In secondo luogo, le norme sul sequestro e sull’affidamento degli animali possono entrare in tensione con diritti costituzionali e diritti di proprietà, creando spazi di contenzioso tra privati e amministrazione pubblica.
In termini comparativi, la legge slovena si colloca in linea con la normativa tedesca (Tierschutzgesetz), quella francese (Code rural et de la pêche maritime) e le direttive europee in materia di animali da laboratorio (Direttiva 2010/63/UE), pur evidenziando una maggiore attenzione alla tutela integrale del benessere, anche negli ambiti domestici e di ricerca scientifica.
Conclusioni
Nel complesso, la riforme e integrazione del 2025 conferma l’orientamento dell’ordinamento sloveno verso una tutela sempre più incisiva del benessere animale, fondata su divieti chiari, su una responsabilizzazione estesa dei
detentori e su un approccio preventivo che mira a ridurre in modo strutturale le pratiche lesive della dignità e dell’integrità degli animali.
In un’ottica prospettica, la legge slovena offre un modello di riferimento per la legislazione comparata, mostrando come la protezione animale possa nella sua applicazione integrare dimensioni etiche, amministrative e penali in maniera organica e realisticamente applicabile. Il “successo” di questo testo normativo e la favorevole interpretazione giurisprudenziale saranno determinanti per consolidare il rispetto dei diritti degli animali e per definire un equilibrio tra tutela del benessere animale e interessi economici, scientifici e sociali all’interno dell’Unione Europea.





