Taglio delle penne remiganti

Classificazione: Zona grigia
Problematiche che possono configurare un illecito.

Le penne remiganti sono collocate nella parte esterna delle ali e garantiscono agli uccelli il sostegno aerodinamico necessario al volo. Recidendole, gli uccelli sono del tutto impossibilitati a volare. Questa pratica è effettuata prevalentemente su uccelli d’affezione nel tentativo di semplificare la gestione dell’animale e scongiurare eventuali fughe.

Sebbene le penne ricrescano e il procedimento non infligga dolore fisico all’animale, il taglio delle penne remiganti rappresenta una lesione che impedisce i comportamenti etologici tipici. Oltre a causare un forte stress dovuto alla limitatezza dei movimenti, l’impossibilità del volo limita anche le interazioni sociali e spesso spinge l’animale a comportamenti autolesionisti. In casi estremi, può anche verificarsi l’insorgenza di alcune patologie muscolo-scheletriche, respiratorie e circolatorie e ad infezioni.

INDICE

Aspetti legali

In Italia, pur non esistendo norme specifiche che vietino espressamente la tarpatura delle penne remiganti, questa pratica è sempre più riconosciuta come una forma di maltrattamento animale. Di conseguenza, può rientrare tra i reati disciplinati dall’articolo 544-ter del Codice Penale.

Al comma 1, l’articolo sancisce che “chiunque per crudeltà e senza alcuna necessità cagiona una lezione a un animale, ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche” è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con una multa che varia da 5.000 a 30.000 euro.

In questo contesto, il taglio delle penne remiganti può configurarsi come maltrattamento, poiché:
– Provoca una lesione fisica all’animale.
– Impedisce comportamenti naturali come il volo, fondamentali per il benessere fisico e psicologico dell’uccello.
– È spesso effettuato senza una reale necessità, ma per semplificare la gestione o per sfruttare l’animale.

Inoltre, il taglio delle remiganti è spesso effettuato su uccelli struttati per l’accattonaggio. Quest’attività, ormai vietata da diverse leggi regionali e regolamenti comunali per tutelare il benessere degli animali, è sanzionata con multe e/o la confisca dell’animale.

Cosa puoi fare

Se sei al corrente di un caso in cui è stato praticato il taglio delle remiganti, puoi intervenire in diversi modi. Qualora l’animale sia sfruttato per accattonaggio, puoi consultare la scheda con le informazioni al riguardo.

Nel caso in cui si tratti di un animale da compagnia, potresti provare ad approcciare il proprietario, facendogli notare tutti i risvolti negativi di questa pratica.

Se il confronto non desse i risultati sperati, potresti segnalare il fatto alle autorità competenti (Polizia Locale, ASL veterinaria, Carabinieri Forestali). Questa opzione potrebbe essere la più efficace nel caso in cui siano anche presenti delle condizioni di incuria e detenzione non idonea dell’animale. Come ultima opzione, puoi allertare le guardie zoofile dell’area di competenza.

Indipendentemente dalla scelta, è importante raccogliere prove che possano supportare la tua segnalazione.

Approfondimenti

Questa sezione contiene informazioni più dettagliate, che possono essere utilizzate come base di partenza per approfondire la tematica.
Giurisprudenza

Con la sentenza n. 29510/2019, la Corte di Cassazione ha ritenuto reato di maltrattamento il taglio delle penne remiganti e timoniere effettuato da un privato su numerosi uccelli d’affezione, alcuni usati come richiami vivi nelle attività di caccia.

Secondo la Corte, la recisione delle penne rappresenta un maltrattamento consapevole e volontario, tramite il quale sono inflitte lesioni non necessarie. È interessante notare come il fatto che le penne ricrescano non sia stato considerato un attenuante. Questo non solo perché, per essere considerate tali, le lesioni non devono necessariamente essere croniche, ma anche perché le remiganti e le timoniere sono essenziali per la libertà di movimento degli uccelli.

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Scheda a cura di: Arianna Di Bono.
Ultimo aggiornamento: 05/01/2025.

I contenuti presenti in questa pagina sono forniti a scopo puramente informativo e hanno carattere generale. Nonostante l’accuratezza e l’aggiornamento delle informazioni, queste non possono essere considerate esaustive né sostituire una valutazione specifica da parte delle forze dell’ordine e di altre figure qualificate, come guardie zoofile, avvocati e veterinari.

Si precisa che Animal Law Italia, in qualità di ente del Terzo Settore, non offre servizi di assistenza o consulenza legale. Per questioni specifiche, ti invitiamo a rivolgerti direttamente a professionisti del settore, che potranno fornire un supporto adeguato e personalizzato in base alle circostanze del caso.

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