Con l’ordinanza in esame la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dal ricorrente, il quale era stato condannato dal Tribunale di Udine all’ammenda di euro 2000,00 in relazione al reato previsto e punito dall’art. 727 c.p. per aver detenuto permanentemente un asino legato a un albero.
Ed invero il giudice di primo grado aveva ritenuto che l’asino, in quanto detenuto con una catena legata a un albero, che gli impediva i movimenti, privo di acqua e cibo, fosse stato detenuto in condizioni incompatibili con la sua natura e produttive di sofferenze, così come previsto dalla fattispecie legale.
Con il ricorso per cassazione, l’imputato aveva censurato la sentenza in ordine alla prova delle sofferenze patite dall’animale e aveva chiesto che si facesse luogo alla valutazione di particolare tenuità del fatto ex articolo131 bis c.p.
Orbene, come noto, l’art. 727 punisce con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro: chiunque abbandoni animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività (comma 1) nonchè chiunque detenga animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze (comma 2), condotta, quest’ultima, contestata nel caso di specie.
Rispetto alla condotta contemplata dal secondo comma mette conto di ricordare come la Cassazione abbia di recente specificato che ai fini dell’art. 727 sono condizioni incompatibili con la natura degli animali e produttive di gravi sofferenze, non necessariamente quelle condizioni che possono determinare un vero e proprio processo patologico, bensì anche quelle che possono determinare i meri patimenti (Cass. pen. Sez. III, Sentenza 4 aprile 2019, n. 14734)
Va poi ulteriormente ricordato che, trattandosi di fattispecie contravvenzionale, la detenzione dell’animale in condizioni contrarie alla sua natura si configura anche per mera negligenza e cioè anche laddove la condotta sia meramente colposa e non sorretta dal dolo.
Nel caso su cui è intervenuta la sentenza che si annota, la Corte di Cassazione, dopo aver dato atto che il giudice di prime cure aveva reso argomentazioni aderenti alle emergenze istruttorie e a diritto, ha considerato immuni da censure le conclusioni cui questi era pervenuto, evidenziando che il mancato riscontro di lesioni sull’animale non incidesse sulla configurazione della fattispecie, e che questa fosse integrata dalla circostanza che le accertate modalità con cui era stato tenuto l’asino fossero produttive di sofferenze.
Ha ribadito la Corte come il reato di cui all’art. 727 comma secondo c.p. sia integrato dalla detenzione degli animali con modalità tali da arrecare gravi sofferenze, incompatibili con la loro natura, avuto riguardo, per le specie più note, al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali, per cui non è necessario l’accertamento di lesioni: ed invero l’ipotesi del secondo comma non va confusa con quella di incrudelimento e sevizie alla quale solo è connaturato l’elemento della sofferenza fisica (come già rilevato da Cass. Pen. III n. 6829/2014, Rv. 262529).
Sulla scorta di tali considerazioni la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.