Una nuova legge regionale per disciplinare il fenomeno del randagismo in Sicilia

Tra le novità principali, una banca dati del DNA per la registrazione delle cagne femmine non sterilizzate di età superiore ad un anno.

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Il 6 agosto 2022 è entrata in vigore la legge regionale n.15/2022 intitolata “Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo”, attraverso la quale la Regione Sicilia ha ridefinito la previgente disciplina in materia.

L’articolo 1, individuando i principi e le finalità della legge, chiarisce che in attuazione della legge 14 agosto 1991, n.281 (legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo) e dell’articolo 13 TFUE, la Regione tutela gli animali in quanto esseri senzienti al fine di assicurare loro “un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche”, condannando qualunque atto di crudeltà nei loro confronti. Coerentemente promuove politiche volte alla protezione e al benessere degli animali con particolare attenzione alla salute psico-fisica. Si propone, infine, di favorire l’educazione al rispetto degli animali anche mediante la promozione di una corretta modalità di convivenza con questi ultimi.

La legge definisce distinte attribuzioni e competenze tra i diversi organi dell’amministrazione regionale, obiettivi che determinano un impatto diretto sulla vita del cittadino. Tra le attribuzioni dei Comuni, troviamo l’istituzione, presso la polizia locale, dell’ufficio “Benessere animale e lotta al randagismo”, contestuale alla realizzazione di una sezione dedicata al benessere animale e alla lotta al randagismo all’interno del sito web istituzionale dell’amministrazione comunale, con lo scopo di pubblicare norme, notizie e attività di interesse pubblico ( si pensi alla pubblicazione di fotografie di cani da adottare o di quelli reimmessi nel territorio). Inoltre, a favore dei cittadini, i Comuni hanno la facoltà di predisporre sgravi fiscali sulle imposte comunali o la distribuzione di voucher spendibili presso strutture convenzionate al fine di promuovere le adozioni degli animali da affezione. A questa tipologia di interventi possono accompagnarsi campagne di sensibilizzazione alla cittadinanza, periodiche campagne di sterilizzazione degli animali di proprietà, insieme alla concessione in comodato di beni immobili alle associazioni per la protezione degli animali per la realizzazione di micro-canili, oasi feline e cimiteri per animali da affezione.

Oltre che da un punto di vista meramente economico, la legge mira a promuovere campagne di informazione, sensibilizzazione ed educazione (anche in ambito scolastico), unitamente all’esecuzione di controlli a campione sugli animali dati in affido o adozione nell’ultimo anno, compito affidato alle Aziende sanitarie provinciali. Si promuovono dunque controlli volti ad evitare situazioni di maltrattamento per gli animali ma, nello stesso tempo, si tenta di prevenire il problema degli abbandoni e della cattiva gestione, attraverso iniziative che mirano ad educare la popolazione al rispetto degli animali, attività imprescindibile per la gestione del fenomeno del randagismo. 

La normativa di nuova introduzione prevede inoltre che la Regione adotti un Piano triennale degli interventi di prevenzione del randagismo e delle condotte in danno di animali, volto a definire le politiche regionali in materia di tutela degli animali d’affezione. All’adozione del Piano triennale fa seguito una programmazione annuale.

Di particolare rilievo l’istituzione della figura del Garante Regionale dei diritti degli animali, la cui durata in carica è di cinque anni e che svolge il ruolo di vigilante sull’applicazione della normativa in materia di tutela dei diritti degli animali con il compito di favorire la conoscenza di tale normativa e segnalare eventuali trasgressioni. Lo stesso propone inoltre al Governo e della Regione l’adozione di provvedimenti volti a migliorare le condizioni di vita degli animali. 

Dunque, come si evince dal titolo stesso della presente legge, scopo principale di quest’ultima è quello di contrastare il randagismo, risulta perciò fondamentale elencare le iniziative al suo interno volte a realizzare questa finalità: innanzitutto, occorre citare l’istituzione della Banca dati regionale del DNA che si propone di controllare il fenomeno delle nascite sul territorio. Alla Banca dati, istituita presso l’Assessorato regionale della salute, saranno infatti registrate tutte le cagne di proprietà non sterilizzate e di età superiore ad un anno. I proprietari dovranno versare una somma dell’ammontare non superiore ad euro 40 e il totale delle somme riscosse dovrà poi essere ripartito per il 90% in favore dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale della Sicilia per la copertura dei costi variabili di tracciamento e per il restante 10% in favore delle aziende sanitarie provinciali. L’obiettivo è quello di facilitare l’identificazione del proprietario di soggetti recuperati dal territorio, potendo così più agevolmente individuare i trasgressori che abbandonino cuccioli o provvedano alla loro illecita soppressione, tutelando tuttavia la facoltà del proprietario di non procedere alla sterilizzazione del proprio animale domestico. Va inoltre segnalata l’istituzione di un contributo di solidarietà che proprietari e detentori di cani saranno chiamati a corrispondere in occasione delle operazioni di identificazione e registrazione o di passaggio di proprietà presso l’anagrafe canina regionale, con il fine ultimo di provvedere alla copertura dei costi fissi per la Banca dati regionale del DNA ma anche di destinare a comuni e province risorse economiche utili al perseguimento delle attribuzioni loro ascritte ( la legge prevede un ammontare pari ad euro 20 per la registrazione di un unico soggetto; di euro 80 per l’iscrizione in anagrafe di cucciolate superiori a tre soggetti e di euro 10 per le variazioni da registrare a carico di un soggetto già iscritto.

La legge inoltre introduce un divieto di vendita o la cessione, a qualsiasi titolo, e anche sul web, di cani e gatti non identificati e non registrati in anagrafe, andando così a dare una rilevanza e una regolamentazione, seppur marginale, al fenomeno della vendita online di animale d’affezione.

All’istituzione della Banca dati e al riferimento alla vendita online, si aggiunge una disciplina volta a prevedere il riconoscimento dei cani di quartiere, con la conseguenza che, coloro che ne abbiano fatto richiesta, si assumono la responsabilità della custodia, dell’igiene e dell’alimentazione del cane vagante ora riconosciuto come cane di quartiere.

Rientra nell’elenco delle attività volte alla prevenzione del randagismo anche l’istituzione, presso l’anagrafe regionale degli animali, del registro dei cani a rischio di aggressività, dichiarati a rischio elevato per l’incolumità pubblica e degli altri animali. Tra le varie conseguenze, tra cui l’obbligo di applicazione di museruola e guinzaglio quando il cane si trova in aree urbane o in luoghi aperti al pubblico, la più importante risulta essere l’obbligo, per proprietari e detentori, di frequentare corsi di modificazione comportamentale con conseguente sequestro e confisca dell’animale laddove si accertasse l’incapacità del proprietario di gestire il cane. All’esito positivo del corso consegue il rilascio di una “certificazione di conduzione in regime di sicurezza” a validità triennale.

Tra gli obblighi direttamente imposti al cittadino, la legge prevede che proprietari e detentori debbano provvedere non solo alla rimozione delle deiezioni solide degli animali ma anche alla rimozione, con acqua, delle eliminazioni urinarie dei propri animali. Per quanto attiene all’accesso di cani e gatti ai giardini, parchi e aree pubbliche è prevista la possibilità di condurre gli animali con guinzagli estensibili, purché non costituiscano pericolo per le persone, gli animali o le cose. Nel rispetto del numero massimo predisposto dal responsabile è inoltre sempre garantito l’accesso di cani e gatti negli uffici regionali aperti al pubblico.

Al di là di tali obblighi, i privati cittadini che vogliano contrastare il fenomeno del randagismo potranno iscriversi all’elenco comunale per il contrasto al randagismo, indubbiamente dopo aver dato prova di una loro adeguata formazione. Al sopra citato elenco comunale, si affianca l’elenco regionale delle associazioni per la protezione degli animali, il cui ruolo è quello di offrire sostegno nelle attività di divulgazione ed istruzione, nonché di partecipare attraverso consultazione alla programmazione triennale predisposta dal Garante regionale dei diritti degli animali.

In conclusioni, in tema di sanzioni, si dispone che fatte salve le sanzioni previste dalla normativa nazionale, chiunque contravvenga alle disposizioni previste dalla legge di cui in oggetto è punito con la sanzione amministrativa da euro 75 ad euro 450. Il ricavato dalle sanzioni amministrative, che spetta ai comuni nel cui territorio la sanzione viene irrogata, deve essere utilizzato dagli stessi al solo scopo di finanziare interventi utili al contrasto del randagismo. 

In conclusione dunque la normativa di nuova introduzione si rivela un impianto articolato, volto all’individuazione di strumenti innovativi che si spera possano risultare utili alla gestione del fenomeno del randagismo. Di particolare rilievo appare la previsione di una Banca dati del DNA e della definizione di strumenti di contribuzione utili a sovvenzionare le attività delle amministrazioni pubbliche sul territorio. La peculiare attenzione alle esigenze etologiche animali e alla rieducazione della cittadinanza sono elementi da accogliersi con favore in un’ottica programmatica che attraverso la partecipazione attiva e l’affidamento dell’incarico di vigilanza e direzione al Garante regionale dei diritti degli animali.

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