Il granchio blu (Callinectes sapidus) è considerato una specie alloctona invasiva, proveniente dal continente americano ma presente in Italia già dai primi anni ’40 del secolo scorso. Presumibilmente “involontariamente importato” dal traffico commerciale e bellico di quei tempi non ha creato problemi fino ai primi anni del nuovo millennio quando, grazie ai cambiamenti climatici e all’innalzamento della temperatura del Mediterraneo, ha iniziato una progressiva ma veloce colonizzazione di mari e lagune, entrando in conflitto con le attività umane.
Molto si potrebbe dire sul concetto stesso di specie alloctona, che andrebbe rivisto sulla base delle più recenti visioni della scienza ma, anche senza voler modificare nulla, due sono i temi che non possono essere più elusi: la reale possibilità di contenimento, alla luce di un prelievo sempre più massiccio che non assicura i risultati attesi, e la totale mancanza di compassione nel trattamento di questa specie.
I crostacei decapodi sono stati riconosciuti dalla scienza come esseri senzienti, in grado quindi di percepire stimoli e dolore, e per questo dovrebbero avere diritto a un trattamento umano durante la filiera del commercio. I crostacei infatti, per loro fisiologia, hanno una grande resistenza anche fuori dall’ambiente acquatico e questo gli consente di restare vivi per molti giorni dopo essere stati catturati. Per la legge, ancora attualmente, sono considerati prima alimenti e solo dopo esseri viventi e, pertanto, sono rimasti fra i pochi esseri senzienti dei quali è consentita la vendita da vivi. Unico baluardo contro questa sofferenza, in massima parte purtroppo ancora legale, sono state alcune sentenze che hanno riconosciuto la sofferenza di questi animali, ponendo dei limiti alle condizioni di detenzione che creano inutile sofferenza, per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge ordinaria in caso di maltrattamento di animali. Il criterio sul quale si fondano questi precedenti giurisprudenziali è il fatto che nessuna sofferenza evitabile, pur nella visione che siano prima alimento e solo poi animali, dovrebbe essere inferta agli animali in generale. Per questo i magistrati hanno ritenuto che la detenzione di crostacei vivi a diretto contatto con il ghiaccio, ad esempio, costituisca una sofferenza inutile ed evitabile e, pertanto, meritevole di essere sanzionata.
La questione etica, che vale per tutti i crostacei, resta sempre la stessa: quanto è lecito causare sofferenze evitabili agli animali? Quanto il fatto che si tratti di una specie considerata alloctona invasiva possa essere considerato un esimente in caso di maltrattamenti inferti ai granchi blu? La risposta corretta, secondo legge, sarebbe decisamente negativa: nessuna considerazione può divenire — in assenza di una diversa disposizione — un motivo per rendere il maltrattamento di questi animali lecito.
Peraltro, mentre astici e aragoste viaggiano per il mondo in condizioni atte a minimizzare, ma non certo a cancellare, le sofferenze i granchi blu vengono trattati in modo disumano: messi in casse dove sono sovrapposti fino a essere schiacciati oppure trasportati dentro reti di plastica come se si trattasse di cipolle o patate e non di esseri senzienti. Arrivando sui banchi di vendita ancora vivi, con una vitalità destinata a durare per molti giorni, con immaginabile sofferenza.
Sarebbe assolutamente auspicabile, ma anche necessario, che ai crostacei venissero risparmiate sofferenze inutili, provvedendo all’abbattimento mediante rapido congelamento o elettrocuzione, per evitar loro atroci sofferenze che possono durare anche per tempi di oltre una settimana. Le conoscenze scientifiche e la giurisprudenza hanno tracciato una strada che non dovrebbe rimanere lettera morta, ribaltando il concetto che un essere vivente possa essere prima considerato alimento e solo dopo un animale. Nemmeno quando si tratti di specie alloctona invasiva.
