L’Unione europea è riconosciuta a livello internazionale come una delle regioni con gli standard normativi più elevati a tutela del benessere animale. L’adozione dell’articolo 13 TFUE da parte dell’Ue, e il conseguente riconoscimento degli animali come esseri senzienti, sono risultati di un percorso lento e attento dell’Unione che ha preso avvio dalla regolamentazione delle attività umane che vedevano impiegati gli animali per minimizzarne le sofferenze. Questo percorso richiede oggi di essere completato, attraverso una revisione ragionata della normativa che si applica alla tutela del benessere animale.
Cosa prevede l’articolo 13 TFUE?
Il TFUE (Lisbona, 2007) è il Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, uno dei suoi trattati istitutivi. Esso «organizza il funzionamento dell’Unione e determina i settori, la delimitazione e le modalità d’esercizio delle sue competenze»1Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, art. 1. L’articolo 13 del Trattato sottolinea l’importanza di garantire il benessere degli animali, riconoscendoli come esseri senzienti capaci di provare piacere e dolore, invitando gli Stati membri a promuovere politiche responsabili verso gli animali, considerandoli non solo per l’utilità economica delle attività che li coinvolgono, ma anche in merito al loro benessere.
Secondo l’Organizzazione Mondiale per la Sanità Animale (OIE), un animale gode di benessere quando è sano, in condizioni di confort, nutrito adeguatamente, sicuro, libero di esprimere il proprio comportamento naturale e non soffre di angoscia, dolore, paura o sofferenza2Relazione speciale n.31 del 2008, Il benessere degli animali nell’UE: colmare il divario tra obiettivi ambiziosi e attuazione pratica, Corte dei Conti Europea, p.01. https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/animal-welfare-31-2018/it/.
Ma qual è stato il percorso che ha condotto all’ingresso della considerazione del benessere animale nei trattati istitutivi dell’Unione? Questo riconoscimento ha prodotto un miglioramento della tutela riservata agli animali?
Il contesto socio-giuridico durante il XIX e il XX secolo
Nel 1964, nel Regno Unito, il concetto di benessere degli animali giunse all’attenzione della politica dopo la pubblicazione del libro Animal Machines di Ruth Harrison. In risposta alle problematiche sollevate dal libro, il governo britannico commissionò al professor Francis William Rogers Brambell, uno zoologo, di redigere un rapporto noto come Rapporto Brambell.
Il concetto di ‘animal-machine’ fu introdotto da René Descartes (Cartesio) nel suo celebre Discours de la méthode del 16373Pierre Cornu e Egizio Valceschini, L’animal-machine au tribunal de l’histoire, in Sciences et société, alimentaion, monde agricole et environnement, 31 marzo 2020. https://revue-sesame-inrae.fr/lanimal-machine-au-tribunal-de-lhistoire/. Secondo Cartesio, gli animali sono come macchine, assemblaggi di parti prive di coscienza e pensiero. Egli nega loro la capacità di pensare poiché non possono esprimersi. Pertanto, sebbene riconosca una certa sensibilità negli animali come esseri viventi, non stabilisce un collegamento tra sensazione e pensiero, equiparandoli in sostanza a delle macchine.
Il Rapporto Brambell definì il benessere animale e una lista di principi per il “buon allevamento”. Nel 1979, il Regno Unito istituì un organismo consultivo indipendente chiamato Farm Animal Welfare Council (FAWC), che formalizzò queste raccomandazioni sotto il nome di Cinque Libertà:
- libertà dalla fame, dalla sete e dalla cattiva nutrizione;
- libertà dai disagi ambientali;
- libertà dalle malattie e dalle ferite;
- libertà di poter manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche;
- libertà dalla paura e dallo stress.
La valutazione del benessere degli animali si basa su indicatori che possono rivelare problemi di stress acuto o cronico. Tuttavia, la mancanza di specificità di questi indicatori ha reso difficile stabilire prescrizioni precise. Ad esempio, non specificano quali atti di violenza sono vietati, ignorando gli abusi negli allevamenti industriali.
Nonostante le limitazioni che presentano, questi cinque principi sono stati alla base della politica dell’Unione europea sul benessere animale. Nel 19944Mellor e Reid, 5 Domains Model, 1994., è stato proposto un nuovo modello che amplia queste libertà in cinque domini specifici: nutrizione/idratazione, ambiente fisico, salute, interazione comportamentale e esperienze mentali. Questo approccio permette di distinguere tra fattori fisici e funzionali che influenzano il benessere animale e lo stato mentale complessivo. Ciò rappresenta un passo avanti nel rafforzamento della protezione e del benessere degli animali in Europa, considerando non solo gli aspetti fisici, ma anche quelli legati al loro stato mentale e al comportamento.
L’ingresso della tutela degli animali nei trattati istitutivi dell’Ue: un processo graduale
Il contesto legislativo agli albori dell’integrazione europea
La normativa europea si è impegnata fin dall’avvio dei primi processi di integrazione a trovare un equilibrio tra la salute e il benessere degli animali e le esigenze del mercato, tanto che ad oggi l’Unione europea è considerata una delle regioni con la legislazione più rigorosa riguardo alla tutela del benessere animale5Alice Di Concetto, For a More Humane Union:A Legal Assessment of EU Farm Animal Welfare Legislation in The European Institute for Animal Law & Policy (2022). pp.10-15..
Questo intento si è tramutato nell’individuazione di standard minimi obbligatori da rispettare per una compiuta tutela degli animali impiegati nelle attività umane, introducendo normative volte a garantire un trattamento etico e rispettoso degli animali in vari contesti come l’allevamento, il trasporto e le sperimentazioni scientifiche. Attraverso l’adozione di direttive e regolamenti sono gradualmente stati stabiliti e implementati requisiti specifici per l’alloggio, l’alimentazione, le cure veterinarie, il controllo del dolore e altri aspetti legati al benessere degli animali come le mutilazioni e gli arricchimenti ambientali.
Prima dell’adozione dell’articolo 13 del TFUE, in particolare nel periodo compreso tra il 1968 e il 1979, un ruolo fondamentale nella promozione della tutela degli animali era svolto dal Consiglio d’Europa (CdE), un’organizzazione internazionale che promuove la democrazia, i diritti umani, l’identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali nei paesi europei. Il CdE ha adottato tre Convenzioni relative alla protezione degli animali negli allevamenti, i cui testi hanno costituito le basi per l’integrazione della tutela animale nel sistema giuridico dell’Unione:
- la Convenzione Europea sulla protezione degli animali negli allevamenti, del 10 marzo 1976;
- la Convenzione Europea per la protezione degli animali destinati alla macellazione, del 10 maggio 1979;
- la Convenzione Europea per la protezione degli animali durante il trasporto, del 6 novembre 2003.
Tuttavia gli standard definiti in queste convenzioni erano generici e non sufficientemente rigorosi per risultare effettivamente benefici per gli animali.
Un ruolo importante nel processo di evoluzione di una sensibilità europea al tema è stato ricoperto anche dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (CJUE), la quale, per citare una sentenza del 19886CJUE, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord v. Consiglio delle Comunità Europee, 23/02/1988.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A61986CJ0131, Case 131/86, UK v.Council, ha riconosciuto come d’interesse pubblico la protezione della salute e della vita degli esseri umani e degli animali.
La graduale adozione di direttive e regolamenti a tutela delle esigenze delle singole specie ha contribuito in maniera decisiva a definire il sentiero verso un pieno ingresso della tutela degli animali nei principi cardine dell’Unione europea.
L’ingresso della tutela del benessere animale nei trattati istitutivi dell’Ue
Prima di trovare riconoscimento formale nel diritto di rango primario dell’Unione europea, una speciale attenzione al benessere animale viene rivolta nella Dichiarazione n. 24 allegata all’atto finale della Conferenza Intergovernativa che adotta il Trattato di Maastricht.
«La conferenza invita il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, nonché gli Stati membri a tener pienamente conto, all’atto dell’elaborazione e dell’attuazione della legislazione comunitaria nei settori della politica agricola comune, dei trasporti, del mercato interno e della ricerca, delle esigenze in materia di benessere degli animali».
Pur trattandosi di norma non vincolante, ma di affermazione di indirizzo politico, la sua importanza si concretizza sia nel riferimento diretto alle istituzioni dell’Unione e agli Stati membri, sia nell’affermazione della necessità di contemperare l’attuazione della legislazione comunitaria con il perseguimento di interessi facenti capo agli animali non umani.
A fare, invece, ingresso diretto nel diritto di rango primario dell’Unione europea è quanto previsto dal Protocollo sulla protezione e il benessere degli animali, annesso al Trattato di Amsterdam che così statuisce:
«Le alte Parti contraenti, desiderando garantire maggiore protezione e rispetto del benessere degli animali, in quanto esseri senzienti, hanno convenuto la seguente disposizione, che è allegata al trattato che istituisce la Comunità europea: Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche comunitarie nei settori dell’agricoltura, dei trasporti, del mercato interno e della ricerca, la Comunità e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale».
È così pienamente avviato e quasi concluso il percorso che condurrà all’entrata in vigore dell’articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (di seguito TFUE), come adottato in seguito alla redazione del Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007.
Quale sarà il prossimo passo per la tutela del benessere animale in Europa?
Prima dell’adozione del Trattato di Amsterdam (1997)7Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull’Unione Europea, n. 97/C 340/01. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:11997D/TXT che ha introdotto per la prima volta nel diritto di rango primario dell’Unione la protezione e il benessere degli animali, riconoscendoli come esseri senzienti, secondo la legge gli animali erano considerati semplicemente beni agricoli.
Dal 1970, il legislatore europeo ha iniziato a contemperare le esigenze del mercato con quelle di salute pubblica, tenendo anche conto delle sofferenze provate dagli animali. Lungo il processo di evoluzione dell’Ue sono state adottate direttive e regolamenti (come la Direttiva sulla protezione degli animali durante il trasporto8Direttiva del Consiglio del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il traporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (91/628/CEE).
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31991L0628&from=ET e la Direttiva sulla protezione degli animali detenuti per scopi di allevamento9Direttiva del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali da allevamento (98/58/CEE). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A31998L0058 che hanno avuto un impatto diretto nello scenario dei singoli Stati membri. In Italia, ad esempio, la legge del 2 agosto 1978, n. 43910Legge 2 agosto 1978, n.439, Norme di attuazione della direttiva (CEE) n.74/577, relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1978/08/16/078U0439/sg , attuando la Direttiva CEE n. 577 del 1974, ha costituito il primo passo verso la protezione degli animali durante l’abbattimento, riconoscendo il dolore provato da questi e stabilendo l’obbligo di stordimento per evitare sofferenze inutili. Infine, il graduale processo di evoluzione ha condotto all’adozione di nuovi modelli scientifici di riferimento, previsioni basate sulle esigenze delle singole specie impiegate, fino a giungere all’ingresso della tutela degli animali, quali esseri senzienti, nel diritto di rango primario dell’Unione. La disciplina ad oggi vigente tuttavia permette l’adozione di pratiche che la scienza ha chiaramente dimostrato essere lesive del benessere animale.
Il quadro legislativo rimane lacunoso, utilizza termini vaghi e offre strumenti specifici solo per determinati settori, non garantendo ancora una piena protezione degli animali. Fino a quella attualmente in corso, nessuna revisione dell’impianto normativo europeo era stata effettuata a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 13 TFUE. Ci si aspetta quindi che la proposta della Commissione ponga le basi per una piena ed effettiva attuazione dell’articolo 13 TFUE, assecondando finalmente le richieste e le esigenze della società e degli animali.
Note
- 1Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, art. 1
- 2Relazione speciale n.31 del 2008, Il benessere degli animali nell’UE: colmare il divario tra obiettivi ambiziosi e attuazione pratica, Corte dei Conti Europea, p.01. https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/animal-welfare-31-2018/it/
- 3Pierre Cornu e Egizio Valceschini, L’animal-machine au tribunal de l’histoire, in Sciences et société, alimentaion, monde agricole et environnement, 31 marzo 2020. https://revue-sesame-inrae.fr/lanimal-machine-au-tribunal-de-lhistoire/
- 4Mellor e Reid, 5 Domains Model, 1994.
- 5Alice Di Concetto, For a More Humane Union:A Legal Assessment of EU Farm Animal Welfare Legislation in The European Institute for Animal Law & Policy (2022). pp.10-15.
- 6CJUE, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord v. Consiglio delle Comunità Europee, 23/02/1988.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A61986CJ0131 - 7Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull’Unione Europea, n. 97/C 340/01. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:11997D/TXT
- 8Direttiva del Consiglio del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il traporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (91/628/CEE).
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31991L0628&from=ET - 9Direttiva del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali da allevamento (98/58/CEE). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A31998L0058
- 10Legge 2 agosto 1978, n.439, Norme di attuazione della direttiva (CEE) n.74/577, relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1978/08/16/078U0439/sg