Avv. Elisa Scarpino

Avv. Elisa Scarpino

Responsabile rivista online "Diritto degli animali. Profili etici, scientifici e giuridici".

Animali in condominio: facciamo chiarezza

Animali in condominio e appartamenti in locazione: quali sono le norme che regolamentano la gestione dei nostri amici a quattro zampe?

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Animali in condominio e appartamenti in locazione: quali sono le norme a cui guardare per la regolamentazione della gestione dei nostri amici a quattro zampe?Vediamo di chiarire una tematica di certa rilevanza pratica.

Il codice civile, alla disposizione di cui al quinto comma dell’art. 1138, sancisce espressamente il divieto di inserire nel regolamento condominiale qualsiasi norma che impedisca il possesso o la detenzione di animali domestici.

Da rilevare, per ciò che concerne l’annosa questione della distinzione tra regolamenti condominiali ordinari e contrattuali e l’interpretazione secondo la quale la norma si applicherebbe soltanto ai regolamenti condominali ordinari approvati a maggioranza, una recente pronuncia del Tribunale Ordinario di Cagliari, Seconda Sezione Civile, del 22 luglio 2016, che ha sostenuto come, in assenza di apposita specifica distinzione prevista dal legislatore, il divieto debba operarsi sia con riguardo ai regolamenti condominiali ordinari sia a quelli contrattuali approvati, quest’ultimi, all’unanimità.
Ciò vale per gli appartamenti di proprietà.

Ma cosa accade quando si tratta di immobile concesso in locazione?
Ebbene, a questo proposito, considerato il silenzio del legislatore, è necessario esaminare l’orientamento espresso nella giurisprudenza.
Il filone, allo stato, prevalente ritiene che si debba fare riferimento alla libera volontà contrattuale delle parti. Pertanto, nel caso in cui il locatore voglia subordinare la stipula del contratto di locazione all’assenza di animali in appartamento, la firma del conduttore implicherà l’accettazione di tale divieto. In caso di mancanza di specifica clausola contrattuale, invece, l’animale sarà tacitamente ammesso.

Da rilevare, ad ogni modo, la posizione di alcuni giudicanti che, invece, tenuto conto di quanto affermatosi a livello comunitario nella direzione di una maggiore sensibilità e di una preminente valorizzazione del rapporto uomo-animale, estendono la disciplina civilistica anche ai contratti di locazione, e, conseguentemente, anche in queste ipotesi, impongono il divieto di prevedere l’esclusione di detenzione o possesso dell’animale domestico. L’interessante interpretazione della Dott.ssa Giunta Conte, Giudice del Tribunale di Grosseto, ne è un esempio.

Da ricordare, infine, poche e sicuramente non esaustive regole che agevolino il rapporto tra coloro che detengono un animale da compagnia e coloro che non lo hanno: tenere il cucciolo con il guinzaglio nelle aree comune o evitare di lasciare il cane ad abbaiare solo tutto il giorno e tutta la notte. Se il cane abbaia qualche volta, durante gli orari che sono esclusi dal normale riposo delle persone, rammentiamoci che abbaiare è un diritto del cane, come ben sancito dalla pronuncia del Giudice di Pace di Rovereto dell’11 agosto 2006 la quale definisce l’abbaio una insopprimibile modalità espressiva del cane (quando non supera la soglia della normale tollerabilità). Aggiungo, soprattutto se il peloso in questione sta osservando altri cani che si avvicinano alla proprietà o, magari, ha notato un gatto, da sempre l’acerrimo nemico.

Rispettiamoci reciprocamente, perché, a volte, schiamazzi, urla o rumori assordanti possono essere molto più molesti di qualche abbaio o miagolio.
Il buon senso dovrebbe essere alla base del comportamento di ciascuno di noi dal momento che, a differenza degli animali, abbiamo la possibilità di controllare le nostre azioni e, soprattutto, le nostre reazioni. Quando questo viene meno, dobbiamo avere presente che abbiamo dei doveri, certamente imprescindibili, ma anche dei diritti e la possibilità di tutelarci e di tutelare il prezioso legame istaurato con il nostro compagno di vita.

Da evidenziare, infine, nella direzione di una maggiore accortezza e preparazione giuridica, come sempre più pronunce di merito riconoscano il ruolo degli animali d’affezione. Solo per citare qualche esempio, vi è il decreto del Magistrato di Sorveglianza di Vercelli del 24 ottobre 2006 che ha consentito la visita del cane di un detenuto presso l’istituto carcerario o la concessione delle visite presso gli ospedali e le case di cura grazie alla pronuncia del Tribunale di Varese, Sez. I Civ.,7.12.2011, Dott. Buffone, o, ancora, la decisione del Tribunale di Milano, Sez. IX Civ., decreto del 13 marzo 2013 che, in ambito di separazione, ha sancito come l’animale non possa più essere collocato nell’area concettuale delle “cose” dovendo essere, invece, riconosciuto come “essere senziente”.

Come una grande anima ha sostenuto:

«Grandezza e progresso morale di una nazione si possono giudicare dal modo in cui tratta gli animali» (Mohandas Karamchand Gandhi).

Non perdiamoci di vista!

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