Un uomo è stato condannato per il reato di uccisione di animali in concorso con il figlio minorenne. Fin qui, niente di nuovo.La peculiarità della vicenda consiste nel fatto che l’animale era un cinghiale e che, secondo la tesi difensiva, l’imputato avrebbe agito nell’esercizio dell’attività venatoria. La caccia, tuttavia, era vietata nel luogo dove si sono svolti i fatti perché ricadente nell’ambito di un Parco nazionale (di qui la contestazione di contravvenzioni ex legge venatoria). Inoltre, la morte era stata cagionata con modalità crudeli e insidiose: l’animale è stato abbagliato di notte, investito con un autoveicolo e finito con numerose coltellate (contestata l’uccisione senza necessità o con crudeltà ex art. 544 bis c.p.).
Personalmente oltre alla crudeltà, ci leggo vigliaccheria.
Ad ogni modo, restando ai profili giuridici, i reati venatori contestati si sono prescritti mentre è stata pronunciata condanna per uccisione di animale, nonostante si tratti di un cinghiale e nonostante l’uccisione sia avvenuta in un contesto lato sensu venatorio. L’imputato ha contestato la sentenza di condanna, adducendo, tra l’altro, di essere stato morsicato dall’animale e, quindi, la sussistenza di uno stato di necessità, benché putativa.
Ecco un ridicolo tentativo di difesa. Un cinghiale abbagliato di notte e investito da un’automobile, poi aggredito con un coltello dovrebbe stare là a farsi ammazzare senza opporre resistenza. È un animale, e un animale reagisce come l’istinto suggerisce. È lo spirito di conservazione. È tentativo estremo di sfuggire alla morte. Al cacciatore poteva andare ben peggio di una condanna (qui gladio ferit gladio perit): l’unico ad averci rimesso la pelle è il cinghiale; certamente, se le cose fossero andate inversamente tra i due protagonisti, il cinghiale non avrebbe beneficiato di alcuna scriminante e si sarebbero levati i cori di condanna a morte. Senza appello. Questa la differenza tra uomo e animale: l’uomo è crudele volontariamente.
In punto di diritto, i giudici respingono l’ipotesi della scriminante ricordando che lo stato di necessità postula che il soggetto agente non abbia, con il proprio comportamento, dato volontariamente causa alla situazione di imminente pericolo di danno grave alla persona propria o di altri. La Corte infatti evidenzia che l’imputato avrebbe dato causa alla situazione di pericolo indicata come possibile scriminante, avendo volontariamente investito con il proprio veicolo l’animale, pertanto, non avrebbe potuto beneficiare della invocata situazione.
Sul tema, per una rassegna, volendo, Gasparre, Diritti degli animali. Antologia di casi giudiziari oltre la lente dei mass media, Key editore.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 23 novembre 2016 – 19 luglio 2017, n. 35536
Presidente Amoresano – Relatore Gentili
(omissis)
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 20 gennaio 2016 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Trani, Sezione distaccata di Ruvo di Puglia, aveva dichiarato la penale responsabilità di Ma. Ag. in ordine al reato di cui all’art. 544-bis cod. pen., commesso in ipotesi in concorso con il figlio minorenne F., condannandolo, pertanto, alla pena di giustizia oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
La accusa formulata a carico del Ma. aveva ad oggetto un episodio nel corso del quale l’imputato avrebbe, nell’esercizio della attività venatoria, in luogo ove la stessa era, peraltro, vietata in quanto ricadente nell’ambito del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, cagionato la morte di un cinghiale con modalità crudeli ed insidiose, consistenti nell’avvenuto abbagliamento in tempo di notte della bestia, nel suo investimento con un autoveicolo e nella successiva sua uccisione con numerose coltellate. Con la stessa sentenza la Corte di appello di Bari ha dato atto dell’intervenuto proscioglimento del prevenuto in relazione alle restanti contravvenzioni a lui contestate, aventi ad oggetto i reati propriamente venatori, in quanto le stesse erano oramai prescritte.
La Corte ha, altresì, dato atto della circostanza che il processo a carico del figlio dell’odierno imputato, celebrato, in funzione del dato che quello era all’epoca dei fatti minorenne di fronte al giudice specializzato, era stato definito con la assoluzione del medesimo.
Avverso la sentenza della Corte di appello ha interposto ricorso per cassazione il Ma., formulando due motivi di impugnazione; il primo dei quali assai articolato.
Con esso il ricorrente ha lamentato radicalmente la logicità della motivazione della sentenza impugnata nonché di quella di primo grado cui quella impugnata spesso si era riportata, nonché la congruità delle risposte fornite alle specifiche doglianze contenute nell’atto di gravame e puntualmente indicate nell’atto impugnatorio ora in scrutinio.
In particolare il ricorrente ha lamentato il fatto che i giudici del merito siano in sostanza partiti da una ricostruzione accusatoria preconcetta, interpretando, pertanto, le risultanze processuali come compatibili con tale ricostruzione presupposta e non valutando la possibile diversa valenza probatoria di tali emergenze e, comunque, trascurando di esaminare la eventuale valenza dimostrativa di altri elementi, anche logici, ove in contrasto con la ricostruzione prescelta a priori.
In via subordinata la parte ricorrente ha censurato la sentenza impugnata, nella parte in cui in essa si esclude che l’operato dell’imputato, il quale pacificamente presentava dei segni di morsicatura riferibili a lesioni a lui inferte dalla bestia poi uccisa, possa essere considerato scriminato in quanto compiuto in condizioni di stato di necessità, anche solo putativa.
Considerato in diritto
Il ricorso presentato dal Ma. è inammissibile.
Osserva, infatti, la Corte che con il primo, complesso, motivo di impugnazione il ricorrente, in sostanza, ha censurato la motivazione della sentenza della Corte barese, per tale infatti deve, quanto meno in larga parte, intendersi il vizio effettivamente dedotto, posto che in realtà il ricorrente non ha segnalato, se non in maniera del tutto residuale, una concreta errata applicazione normativa da parte della Corte territoriale ma ha censurato esclusivamente le scelte motivazionali compiute dai giudici del merito.
Peraltro nella contestazione mossa a tali scelte egli si è limitato a prospettare la possibilità di un’altra diversa lettura del materiale probatorio in atti.
Al riguardo questo giudice, ribadito il consolidato principio secondo il quale, ove la sentenza di primo grado e quella emessa a seguito della impugnazione proposta dall’imputato, presentino un univoco indirizzo condannatorio, le rispettive motivazioni si compenetrano, integrandosi vicendevolmente (Corte di cassazione, Sezione II penale, 4 maggio 1994, n. 5112), conferma come il ricorrente abbia in sostanza incentrato tutte le sue censure esclusivamente sulla possibile lettura alternativa rispetto a quella operata in sede di merito delle risultanze processuali e non, come avrebbe dovuto, sulla radicale incompatibilità fra quanto contento nelle due sentenze di condanne emesse ai suoi danni ed i principi della logica ovvero del diritto.
Un tale modus operandi è pero esso stesso inaccettabile in sede di giudizio di legittimità, in quanto incompatibile con le regole del relativo procedimento.
Come, infatti, questa Corte ha già da tempo rilevato, in tema di motivi di ricorso per cassazione, pur dopo la novella codicistica introdotta con la I. n. 46 del 2006, non hanno rilevanza le censure che si limitino ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, dal momento che il sindacato svolto dalla Corte di cassazione sul giudizio di merito e sulla sentenza scaturita all’esito di questo si risolve pur sempre in un giudizio di mera legittimità (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 3 novembre 2006, n. 36546; idem Sezione VI penale, 1 agosto 2006, n. 27429).
Né può dirsi che integri una ipotesi di violazione di legge, come parrebbe intendere residualmente il ricorrente, il fatto che i giudici del gravame abbiano redatto la sentenza di appello con frequenti rimandi al contenuto della sentenza di primo grado.
Invero la tecnica della motivazione per relationem deve essere considerata legittima, ogni qual volta la sentenza di appello recepisca in modo critico e valutativo quella impugnata, pur limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quelle doglianze dell’atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice (Corte di cassazione, Sezione II penale 13 maggio 2014, n. 19619).
Nel caso in esame il ricorrente, che pure ha analiticamente esaminato la sentenza della Corte barese, non ha puntualmente segnalato nessun motivo specifico di impugnazione della sentenza di primo grado cui la Corte di appello non abbia dato o una autonoma ed esaustiva risposta, in tal modo evidenziando, il giudice del gravame, come la sentenza di primo grado fosse immune dalle censure formulata dal ricorrente avverso di essa.
Né può infine sostenersi che le argomentazioni a tal fine addotte dalla Corte territoriale siano frutto di opzioni personali e di una singolare visione del modo di cui quegli sarebbe portatore; ove si fosse voluto dare dignità di ammissibilità a dette censure, sarebbe stato onere del ricorrente specificamente segnalare in che termini la ricostruzione del fatto operata in sede di merito fosse il frutto delle postulate argomentazioni non ancorate ai fatti accertati o, comunque, non rispondenti ad una plausibile ricostruzione logica degli stessi.
Allo stato, invece, le doglianze del ricorrente sono, queste si, mere confutazioni congetturali, prive di effettiva forza dimostrativa, di quanto ricostruito in sede di merito sulla base di dati obbiettivi e di logiche deduzioni formulate in sede di merito sulla base del fondamentale principio del libero convincimento del giudice.
Va, al riguardo, infatti, rifermato il principio secondo il quale, laddove l’oggetto della impugnazione sia la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, non è prospettando la astratta plausibilità di una tesi ricostruttiva diversa da quella formulata dal giudice del merito che si può ammissibilmente impugnare in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione la sentenza di tale giudice, ma ciò è consentito solamente laddove tale procedimento sia accompagnato dalla segnalazione e dimostrazione, condotta sulla base di un ragionevole ed attendibile fondamento logico, delle ragioni per le quali la ricostruzione da quello operata non sia plausibile e vada, pertanto, disattesa.
Non deve essere, pertanto, prospettata, nello svolgimento dell’attività difensiva del ricorrente la esistenza di una sorta di gerarchia ricostruttiva fra quanto contenuto nella sentenza impugnata e quanto riconducibile alla ipotesi alternativa formulata nell’atto impugnatorio, tale che una ricostruzione si limiti a farsi preferire all’altra, pur logicamente possibile quanto la precedente, dovendo, piuttosto, il ricorrente procedere all’argomentato scardinamento della tenuta logica della ricostruzione del fatto compiuta in sede di merito con la sentenza impugnata.
Il primo motivo di ricorso è, perciò inammissibile.
Non miglior sorte spetta al secondo motivo di impugnazione col quale è dedotto il vizio di motivazioni in ordine alla prospettata sussistenza della scriminante dello stato di necessità. Al riguardo basti dire che, coerentemente con la propria ricostruzione del fatto, la Corte di Bari ha escluso che il Ma. potesse beneficiare della scriminante dello stato di necessità in quanto la stessa postula che il soggetto agente non abbia, con il proprio comportamento dato volontariamente causa alla situazione di imminente pericolo di danno grave alla persona propria o di altri (per tutte, da ultimo: Corte di cassazione, Sezione II penale, 13 maggio 2015, n. 19714).
Posto che, ad avviso della Corte, il Ma. volontariamente investendo col proprio veicolo la bestia successivamente da lui uccisa a colpi di coltello, avrebbe, invece, dato causa alla situazione di pericolo poi da lui indicata come possibile scriminante, indubbiamente egli non si sarebbe potuto giovare della invocata situazione.
Ne può al riguardo, attesa la logicità e la conformità a diritto della osservazione dianzi illustrata, censurare la sentenza della Corte di appello nella parte in cui non ha espressamente escluso la fondatezza del motivo di gravame anche con riferimento alla possibilità della applicazione a solo livello putativo della scriminante in questione.
Premesso che non è chiaro in che modo avrebbe potuto operare la scriminate putativa dello stato di necessità, non potendosi certamente dubitare del fatto che, per quanto ricostruito dalla Corte di appello, il Ma. fosse ben consapevole di avere volontariamente cagionato la situazione di potenziale pericolo, di tal che parlarsi di scriminante putativa è cosa del tutto arbitraria, rileva la Corte come sia inammissibile il ricorso per cassazione, con il quale sia dedotto quale causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame da parte del giudice del gravame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato (Corte di cassazione, Sezione V penale, 20 giugno 2013, n. 27202). Alla complessiva dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto dal Ma. segue, oltre alla sua condanna ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuale e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende, la condanna, altresì, alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della costituita parte civile Parco nazionale dell’Alta Murgia nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Parco Nazionale dell’Alta Murgia, che liquida in Euro 3510,00 oltre accessori di legge.
(omissis)