È di alcune settimane fa la notizia dell’approvazione della conversione in legge del decreto legge Milleproroghe con cui il Senato ha spostato di 15 mesi l’emanazione da parte del Governo della disciplina sul “graduale superamento” dell’utilizzo di animali nei circhi. Questo è stato il secondo rinvio dell’attuazione della legge delega. Come ci si è arrivati e quali saranno le prospettive future?
L’ordinamento italiano: la Legge 18 marzo 1968, n. 337 e i Regolamenti comunali
In Italia, ad oggi, la disciplina relativa ai circhi equestri e agli spettacoli viaggianti è contenuta nella Legge 18 marzo 1968, n. 337, la quale riconosce la funzione sociale del circo con animali; trattasi, quindi, di una legge risalente, non più in linea con la mutata sensibilità collettiva e con la graduale presa di coscienza della necessità del superamento della tradizionale ottica strettamente antropocentrica nel rapporto tra uomo e animali.
A dimostrazione di tale mutamento, nei primi anni del nuovo secolo, alcuni Regolamenti comunali in tema di circhi equestri e di attività dello spettacolo viaggiante hanno consentito la presenza e la permanenza dei circhi a condizione che gli stessi non facessero ricorso agli animali.
Per quanto concerne il rapporto tra i Regolamenti comunali recanti il divieto di utilizzo di animali nei circhi e la Legge n. 337/1968, alcuni Tribunali Amministrativi Regionali hanno annullato i suddetti Regolamenti, rilevando la sussistenza di profili di criticità rispetto all’apparato normativo di rango statale. Infatti, l’adozione dei Regolamenti locali dovrebbe avvenire rispettando i contenuti precettivi dell’art. 9 della Legge n. 337/1968, secondo cui i Comuni devono compilare, entro sei mesi dalla pubblicazione della legge, un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento (co. 1); mentre, sul versante delle modalità di concessione delle aree, spetta sempre alle medesime amministrazioni adottare uno specifico regolamento (co. 5).
Dunque, la potestà locale in materia è circoscritta alla sola individuazione delle aree destinate alle attività ed alla determinazione delle modalità di concessione di dette aree, non potendo invece disporre il divieto assoluto e generalizzato di utilizzo di animali 1Per un primo approfondimento in dottrina si veda: D. Siclari, Riflessioni sulla tutela dell’identità culturale del circo alla luce dell’animal welfare, in Nuove Autonomie, n. 3/2019..
Sono stati invece ritenuti legittimi i Regolamenti comunali che, anziché vietare l’attendamento dei circhi con animali, hanno introdotto una serie di prescrizioni dettagliate, mantenendo fermi i poteri, spettanti alle amministrazioni, di vigilanza sulle condizioni igieniche e di tutela delle specie animali, a mezzo delle funzioni di polizia veterinaria e delle ulteriori competenze di loro spettanza, nonché la potestà di perseguire eventuali maltrattamenti.
La tutela degli animali e i contributi straordinari ai circhi
Non sono mancati tentativi di garantire il benessere degli animali utilizzati nelle attività circensi, come dimostra l’emanazione, il 10 maggio del 2000 (con aggiornamento nel 2006), da parte del Ministero dell’Ambiente e della relativa Autorità Scientifica CITES, di Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti, tra i quali: il dovere di ogni struttura di tenere traccia degli esemplari presenti, mantenere un rapporto costante con un veterinario, predisporre un piano alimentare specifico per le specie ospitate, mantenere gli animali in strutture con idonei arricchimenti ambientali e che permettano agli stessi di potersi riparare e sottrarre alla vista del pubblico. Bisogna rilevare, però, che si tratta soltanto di linee guida, ossia di atti di soft law, norme giuridiche prive di efficacia vincolante diretta.
Un ulteriore elemento a favore degli animali utilizzati nei circhi è relativo alla volontà di accrescerne la tutela tramite una più attenta selezione dei destinatari dei contributi pubblici.
In tal senso, la Legge n. 337/1968 aveva previsto (art. 19) lo stanziamento annuale di un fondo per la concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. Successivamente, è stato creato il Fondo Unico per lo Spettacolo ed era stato stabilito quale requisito di accesso al finanziamento pubblico, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. f) del d.m. 27 novembre 2007, che l’esercente non avesse riportato «condanne per i delitti di cui al titolo IX bis del libro II del codice penale» (Titolo rubricato Dei delitti contro il sentimento per gli animali, comprendente articoli volti a reprimere azioni umane dannose per gli animali) e non avesse «commesso ogni altra violazione di disposizioni normative statali e dell’Unione Europea in materia di protezione degli animali».
Questa disposizione è stata oggetto di modifiche da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, che, con l’art. 33, comma 3, lett. e) del Decreto 1° luglio 20142Decreto 1° luglio 2014. Nuovi criteri per l’erogazione e modalità per la liquidazione e l’anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163., ha portato a estendere il ventaglio delle cause di esclusione alle ipotesi in cui le violazioni riguardino la detenzione e l’utilizzo degli animali.
Tuttavia, stilare delle linee guida per la detenzione degli animali nei circhi e ancorare la concessione di finanziamenti pubblici all’assenza di violazioni della normativa a protezione degli animali non basta, stante l’impossibilità di garantire concretamente il benessere di animali selvatici detenuti e addestrati per meri scopi ludici, costretti ad assumere comportamenti ben lontani da quelli che adotterebbero in natura.
La Legge delega per il graduale superamento dell’utilizzo di animali nei circhi
La Legge delega 22 novembre 2017, n. 175, recante Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia che, avendo l’intento di concepire un Codice dello spettacolo, si occupava di circo con pochi riferimenti, aveva disposto il graduale superamento dell’utilizzo degli animali nelle attività circensi.
Infatti, l’art. 2, comma 4, lett. h) recitava così: «Revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, specificamente finalizzata al graduale superamento dell’utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse».
Tuttavia, non sono mai stati adottati i decreti attuativi e la delega è scaduta senza attuazione nel dicembre del 2018.
Siamo giunti così alla nuova Legge delega 15 luglio 2022 n. 106, che per la stesura del nuovo Codice dello Spettacolo recupera i criteri indicati dalla precedente Legge delega e ha anch’essa tra gli obiettivi più virtuosi lo stop all’utilizzo degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti. Questo stop potrà, però, avvenire soltanto con la conseguente adozione, da parte del Governo, del Decreto Legislativo attuativo. I lavori preparatori3Fascicolo Iter DDL S. 2318 Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo, reperibile e consultabile presso il sito senato.it della Legge delega chiariscono che il termine “graduale” non assicura un orizzonte temporale ben preciso entro il quale dovrebbe avvenire il superamento degli animali nei circhi, quindi, impegna il Governo a prevedere che il completo superamento dell’utilizzo degli animali nelle attività circensi e negli spettacoli viaggianti avvenga entro il dicembre 2024, valutando eventuali effetti finanziari inerenti ai termini di superamento dell’utilizzo degli animali nelle attività circensi.
Il decreto legislativo avrebbe dovuto concretizzarsi entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge delega in questione, tuttavia il 17 febbraio 2023, con l’approvazione della conversione in legge del decreto legge Milleproroghe, il Senato ha disposto la proroga di 15 mesi del decreto legislativo, spostando al 18 agosto 2024 il termine entro il quale il Governo dovrà emanare la disciplina del graduale superamento dell’utilizzo di animali nei circhi.
Questo slittamento sicuramente delude le aspettative di chi voleva che l’Italia si adeguasse nel minor tempo possibile agli altri 50 Paesi che hanno vietato o fortemente limitato l’utilizzo di animali nei circhi.
Quale sarà il destino degli animali?
La domanda che sorge spontanea è quale potrebbe essere la sorte di tigri, elefanti, giraffe, zebre, e via dicendo, una volta abbandonata la struttura che li ha ospitati, in cattività, per gran parte della loro esistenza.
Si prefigurano differenti soluzioni che sono in linea con la gradualità che richiede un passaggio di paradigma di questa portata. Una delle prospettive prevede che gli animali rimangano di proprietà dei circhi, i cui gestori dovrebbero impegnarsi per trovare la migliore sistemazione possibile, con l’appoggio delle associazioni che si occupano di tutela degli animali. Si dovrà considerare che il numero di alcune specie, le loro dimensioni e la loro complessità delle loro esigenze etologiche, richiederanno il coinvolgimento dei Ministeri della Cultura, della Transizione Ecologica e della Salute (quest’ultimo competente in merito ai controlli veterinari) e, ovviamente, del mondo circense, per poter trovare una soluzione che tuteli pienamente gli animali al termine della loro “carriera”.
Note
- 1Per un primo approfondimento in dottrina si veda: D. Siclari, Riflessioni sulla tutela dell’identità culturale del circo alla luce dell’animal welfare, in Nuove Autonomie, n. 3/2019.
- 2Decreto 1° luglio 2014. Nuovi criteri per l’erogazione e modalità per la liquidazione e l’anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.
- 3Fascicolo Iter DDL S. 2318 Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo, reperibile e consultabile presso il sito senato.it