Sebbene non ancora compiutamente disciplinati dalla normativa nazionale ed europea di riferimento, i c.d. Santuari per animali sono una realtà esistente materialmente sul territorio ed è ormai riconosciuto che questi esplicano una funzione sociale che il legislatore nazionale non può più ignorare.
Come già illustrato su questa rivista e nel report redatto da Silvia Zanini per la nostra Associazione, in collaborazione con il Rifugio Miletta, la normativa nazionale di cui al Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2023, che attua il D.Lgs. n. 134 del 5 agosto 2022, dopo aver fornito la definizione di cosa debba intendersi per Santuario per animali o Rifugio permanente, collocandoli tra le “Collezioni faunistiche”, ha stabilito che questi abbiano l’obbligo di essere registrati nella Banca Dati Nazionale e di identificare gli animali detenuti, al dichiarato fine di rafforzare i controlli igienico-sanitari e di tracciamento prescritti per l’allevamento di ciascuna delle specie di animali ospitati.
Spetta alle Regioni, in attuazione del Decreto, adottare norme che definiscano standard operativi per i controlli sulle condizioni sanitarie delle strutture e sulle modalità di gestione, assicurando il benessere animale e una supervisione efficace delle attività dei Rifugi. La prima Regione a intraprendere questa strada è stata il Piemonte, che nell’aprile del 2024 ha approvato una nuova legge a tutela degli animali d’affezione, la quale all’art. 31 detta una specifica disciplina applicabile ai Santuari per animali.
In questo quadro generale è notizia di pochi giorni fa che la stessa Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n. 698 del 22.05.2025 della Direzione Welfare, Settore “Benessere animali da compagnia e controllo registri regionali in ambito sociale”, ha dato concreta attuazione alla propria previsione legislativa stanziando 30.000 Euro di fondi, già destinati alla implementazione delle politiche regionali di benessere animale, per incentivare le attività di promozione sociale svolte dai Santuari per animali.
Le finalità politico-sociali del provvedimento
Come si legge espressamente nell’avviso pubblico approvato con la Determinazione citata, lo stanziamento dei fondi regionali ha il dichiarato fine di “promuovere il benessere degli animali e riconoscere l’importanza della collaborazione tra enti locali e strutture dedicate alla tutela animale per garantire standard elevati di benessere e sicurezza degli animali incentivando il sostegno, il potenziamento e l’apertura al territorio dei santuari idonei ad accogliere, curare e, quando possibile, promuovere l’adozione degli animali”.
Lo stesso provvedimento, come si è detto, oltre ad essere attuazione della normativa nazionale in materia di Identificazione e Registrazione degli animali da compagnia (art. 16 D.Lgs. 134/2022), costituisce attuazione della legislazione regionale in materia, di cui alla L.R. 16/2024, la quale all’art. 31, richiamando la definizione nazionale di “Santuari per animali” di cui al DM già citato, dispone tra l’altro che: «La Regione, avvalendosi degli enti locali in cui hanno sede i santuari per animali, sostiene e riconosce tali strutture, garantendo la tutela delle stesse, nel rispetto delle disposizioni normative nazionali vigenti»; «I santuari per animali sono gestiti da enti del terzo settore con finalità di tutela degli animali iscritti al Runts».
I soggetti destinatari e l’oggetto delle attività ammissibili.
Destinatari dei finanziamenti possono essere i Comuni singoli e associati, presso i quali hanno sede i Santuari per animali. I progetti, peraltro, devono essere condivisi e co-realizzati con i Santuari presenti sul territorio del Comune richiedente purché siano gestiti da Associazioni riconosciute quali Enti del terzo Settore. Il Comune richiedente dovrà partecipare al finanziamento per almeno il 20% dell’importo progettuale con risorse economiche proprie.
Può concorrere al cofinanziamento anche la quota sostenuta da eventuali partner a patto che questa sia stata formalizzata in un apposito accordo/convenzione/intesa sottoscritta tra le parti. Possono essere presentati progetti che prevedano:
- la realizzazione di interventi di collaborazione e diffusione territoriale delle attività dei Santuari per animali;
- sostegno gestionale delle attività dei santuari (con esclusione delle spese d’investimento degli stessi);
- interventi di manutenzione ordinaria dei santuari destinati ad azioni volte alla pulizia, sanificazione e sicurezza per gli animali custoditi;
- azioni specifiche per il sostegno organizzativo, logistico e finanziario dei santuari, attraverso il miglioramento degli spazi, la formazione del personale e la gestione delle emergenze sanitarie;
- azioni di integrazione con il territorio che prevedano lo sviluppo di collaborazione con enti locali, scuole, associazioni e professionisti qualificati, per creare reti di supporto finalizzate al miglioramento della qualità della vita degli animali.
Le proposte progettuali dovranno essere presentate in modo completo, illustrando le attività che s’intendono realizzare, redigendo il cronoprogramma puntuale di realizzazione delle singole fasi di progetto, il quadro economico complessivo proposto a contributo, i modi di divulgazione del progetto attraverso strumenti di comunicazione per agevolarne la conoscenza da parte della cittadinanza e delle comunità locali.
Requisiti economici ed entità del finanziamento
Non sono ammesse alla valutazione del finanziamento regionale proposte progettuali d’importo inferiore a 5.000 Euro. All’attuazione del provvedimento sono complessivamente destinate risorse già stanziate, pari ad euro 30.000,00 a valere sul bilancio regionale 2025.L’importo massimo di sostegno concedibile, calcolato sulle spese ritenute ammissibili, è pari al 80%
dell’importo totale del progetto, con un massimo contributivo assegnabile a ciascun progetto pari a 6.000 Euro. I contributi regionali concessi saranno erogati in due tranches:
- con acconto del 50% dopo l’adozione dell’atto dirigenziale di assegnazione;
- con successivo versamento a saldo del restante 50%, previa acquisizione della rendicontazione comunale attestante la spesa totale sostenuta corredata da una relazione di dettaglio dell’attività svolta.
Resterà un caso isolato o ci sono ulteriori prospettive future.L’iniziativa della Regione Piemonte per incentivare la funzione sociale dei Santuari per animali è certamente encomiabile e da ritenersi il primo vero passo per la promozione di queste realtà.
Certamente, chi avrà avuto a che fare con i Rifugi o in generale con la gestione di un gran numero di animali, tra i quali alcuni di grossa taglia, si renderà immediatamente conto dell’esiguità delle risorse economiche stanziate dalla Regione. Tuttavia, non per questo la Determinazione piemontese deve essere ritenuta di scarsa rilevanza poiché nel testo dell’avviso è chiara l’intenzione dell’Amministrazione di compiere un primo passo per il riconoscimento di un’etica antispecista sempre più diffusa nella società.
Come si è già accennato in premessa, sul tema dei Santuari, Animal Law Italia ha pubblicato il report dal titolo “Per il riconoscimento giuridico dei rifugi di animali non DPA in Italia”, realizzato in collaborazione con il Rifugio Miletta e curato da Silvia Zanini, con lo scopo di offrire un contributo cruciale al dibattito sul pieno riconoscimento giuridico di queste strutture. L’augurio è quindi che questa iniziativa venga mantenuta anche per il futuro e che altre Regioni seguano la rotta tracciata dal Piemonte.