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Rivista

La Cassazione conferma la responsabilità per la morte del cavallo Found Goal Pag

Flaminia Cardinali

4 min di lettura

La corte di Cassazione, con decisione del 3 luglio 2026, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputata nel processo per la morte del cavallo Found Goal Pag, avvenuta il 12 agosto del 2020 a Caserta, confermando così la condanna a un anno di reclusione per uccisione di animali (articolo 544-bis c.p.).

Riferendoci alla Sentenza della Corte di appello di Napoli del 4 marzo 2026 N. 3832/24 si accerta che l’animale, impiegato nel traino di una carrozza turistica presso la Reggia di Caserta, morì per colpo di calore, con una temperatura corporea pari a 42,8° e insufficienza cardio-respiratoria secondaria, direttamente riconducibili alle modalità di lavoro imposte, incompatibili con i suoi bisogni etologici e con la fisiologia degli equidi esposti a temperature elevate.

Il cavallo era stato impiegato in maniera continuativa con soste di 10-20 secondi e abbeverato tramite un tubo di gomma, modalità ritenuta del tutto inadeguata considerando la giornata estremamente calda e lo sforzo fisico a cui era sottoposto.

Tramite l’esame autoptico è stato confermata l’assenza di patologie pregresse o concomitanti, confermando la responsabilità diretta della morte alle condizioni di lavoro. La morte è stata , con una temperatura corporea incompatibile con la sopravvivenza dell’animale.

Inoltre, in questo caso le norme che regolano il trasporto tramite animali del comune di Caserta risultavano del tutto violate, anteponendo l’interesse economico alla tutela del cavallo. Gli accertamenti successivi hanno evidenziato inoltre che il cavallo deceduto non era quello autorizzato al servizio.

Tutto ciò ha costituito una violazione grave delle condizioni minime di tutela del benessere animale, integrando così la fattispecie dell’articolo 544-bis c.p. e rendendo definitiva la condanna penale a un anno di reclusione per uccisione di animali. La Suprema Corte ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali, versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese alle associazioni costituitesi parti civili durante il processo.

Il benessere animale come obbligo

Il benessere degli animali impiegati nel lavoro non è un valore astratto, ma un obbligo giuridico; la sua violazione può quindi, come in questo caso, comportare responsabilità penale.

L’articolo 544 Bis del Codice penale è rivolto a chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale. La Corte ha interpretato la disposizione riconoscendo che la morte dell’animale è stata diretta conseguenza delle condizioni di lavoro imposte, che tali condizioni erano incompatibili con i bisogni dell’animale e che la condotta della vetturina ha violato obblighi di protezione e cura che derivano
dalla detenzione dell’animale.

Impatto sistemico su attività turistiche che impiegano equidi

In Italia non vi è alcuna disciplina unitaria nazionale che regola l’impiego di animali per attività turistiche. Questo vuoto normativo incide direttamente sul benessere degli animali adottati per queste pratiche.

La recente riforma del Codice della strada, approvata nel 2025, avrebbe potuto rappresentare un’occasione per colmare almeno in parte questa lacuna. Tuttavia, il cosiddetto “emendamento botticelle”, che mirava a vietare l’utilizzo su strada di animali per attività che comportano lesioni, sevizie o lavori insopportabili, è stato respinto. La mancata approvazione dell’emendamento conferma la persistenza di una tradizione che
continua a non essere regolata da criteri uniformi.

A conferma della criticità della situazione, nella giornata del 4 luglio 2026 a Roma un cavallo impiegato nel traino di una carrozza turistica ha avuto un malore mentre percorreva via del Corso, accasciandosi a causa del caldo (35 °) e della fatica.

L’episodio, ripreso dai passanti e diffuso sui social, ha suscitato forte indignazione pubblica e mostra come gli equidi continuino a essere esposti a rischi gravi e prevedibili, nonostante le ordinanze comunali e la crescente attenzione sociale.

La vita dell’animale è un bene giuridico autonomo e la sua tutela non può e non deve essere subordinata a esigenze economiche o turistiche. Questo orientamento è perfettamente coerente con la crescente sensibilità sociale in materia e soprattutto con la normativa europea sul benessere animale.

Il quadro europeo

L’unione europea ha costruito negli anni un corpus normativo sul benessere animale che si fonda su degli obblighi positivi e sulla funzione preventiva del rischio, mentre la tutela italiana in materia è costituita da norme penali frammentarie, prive di una legge-quadro sul benessere animale e di strumenti amministrativi efficaci. I comuni possono regolamentare ma, non essendo obbligatorio, le norme sono spesso assenti o disomogenee. Le istituzioni, locali e nazionali, non possono continuare a voltarsi dall’altra parte di fronte alla sofferenza e alla morte dei cavalli impiegati nelle carrozze turistiche. Oggi, con obblighi giuridici chiari e una giurisprudenza che riconosce responsabilità penale, mantenere questa pratica significa ignorare consapevolmente la tutela degli animali.

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