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Rivista

Dall’oggetto della tutela al soggetto di diritto: il caso del Mar Menor

Laura Calzolai

6 min di lettura

La personalità giuridica: una costruzione del diritto

Ogni giorno conviviamo con una finzione giuridica senza quasi rendercene conto. Una società può possedere beni, stipulare contratti, essere parte di un processo e perfino essere condannata a risarcire un danno.

Tutto questo ci appare perfettamente normale. Eppure una società non respira, non si rigenera e non ha una coscienza: esiste come soggetto di diritto soltanto perché l’ordinamento le ha attribuito personalità giuridica. È proprio questa una delle peculiarità del diritto: la soggettività giuridica non è una qualità naturale, ma una costruzione dell’ordinamento.

Il diritto, infatti, individua i soggetti cui attribuire diritti, obblighi e tutela. Se accettiamo senza difficoltà che una finzione giuridica, priva di vita e di coscienza, possa essere titolare di diritti, perché ci appare ancora così inconcepibile che lo possano essere una foresta, un fiume o una laguna, ecosistemi vivi, dinamici e capaci di rigenerarsi? Dipende davvero dalla loro natura oppure dal modo in cui, per secoli, abbiamo concepito il rapporto tra l’essere umano e il mondo naturale?

La teoria di Christopher Stone

Da questo interrogativo prende avvio, nel 1972, la riflessione di Christopher Stone, sviluppata nel saggio “Should Trees Have Standing?”, in cui osserva che l’attribuzione della personalità giuridica non discende da caratteristiche biologiche o cognitive, ma da una scelta dell’ordinamento. Se il diritto riconosce la soggettività giuridica a entità prive di corpo, coscienza o capacità di agire autonomamente, non esiste alcun ostacolo teorico a fare lo stesso con gli elementi della natura, prevedendo che i loro interessi siano tutelati attraverso un sistema di rappresentanza.

L’aspetto più innovativo della teoria di Stone, tuttavia, non consiste soltanto nell’aver proposto di attribuire diritti alla natura. Il suo principale contributo è quello di aver mostrato che il soggetto di diritto non è una categoria immutabile.

La storia del diritto dimostra, infatti, che la cerchia dei soggetti cui l’ordinamento riconosce diritti si è progressivamente ampliata, riflettendo l’evoluzione della coscienza giuridica e sociale. Ogni ampliamento è apparso inizialmente come una rottura con il passato, per poi diventare parte integrante del sistema giuridico. Il riconoscimento della natura come soggetto di diritto si inserisce in questa stessa dinamica evolutiva.

Dal bene al soggetto di diritto

Da questa impostazione discende un profondo mutamento di prospettiva. La natura non è più considerata esclusivamente un bene da proteggere in funzione dell’utilità per l’essere umano, ma un autonomo centro di imputazione di diritti. Gli ecosistemi cessano così di essere meri oggetti della tutela ambientale e diventano titolari di diritti propri, cui l’ordinamento riconosce una protezione diretta.

In questa prospettiva, il superamento dell’antropocentrismo giuridico rappresenta un’ulteriore evoluzione del diritto, caratterizzato dal progressivo ampliamento della cerchia dei soggetti cui l’ordinamento riconosce diritti e tutela. La principale novità, non consiste nella possibilità di agire in giudizio a tutela degli ecosistemi, già assicurata dal diritto ambientale, bensì nel loro riconoscimento come titolari di diritti propri. L’ecosistema diventa il titolare diretto dei diritti che l’ordinamento gli riconosce, come il diritto a esistere, a mantenere i propri equilibri ecologici e al ripristino quando questi siano compromessi.

La sua tutela, quindi, non si fonda più soltanto sulla lesione di interessi umani, ma anche sulla violazione dei diritti dell’ecosistema stesso. Questa logica, del resto, non è estranea al nostro ordinamento. Esistono già situazioni in cui il titolare di un diritto non coincide con chi lo esercita concretamente: quando un soggetto non è in grado di agire personalmente, l’ordinamento affida tale funzione a un rappresentante.

La proposta di Stone estende questo schema agli ecosistemi: i rappresentanti non fanno valere un proprio interesse né un interesse collettivo, ma agiscono esclusivamente in nome e nell’interesse dell’ecosistema.

Il caso del Mar Menor

Per molti anni quella di Stone rimase soprattutto una riflessione teorica. Oggi, però, il riconoscimento della natura come soggetto di diritto non appartiene più soltanto al dibattito accademico.

In diversi ordinamenti questa idea ha trovato concreta applicazione, dando vita a un nuovo paradigma giuridico. Tra gli esempi più significativi vi è quello del Mar Menor, la più grande laguna salata d’Europa, situata nella regione spagnola di Murcia.

Negli ultimi decenni il Mar Menor è stato interessato da un grave degrado ambientale, dovuto principalmente all’intensificazione delle attività agricole e al conseguente afflusso di fertilizzanti nelle sue acque. Il continuo apporto di nutrienti ha provocato un intenso fenomeno di eutrofizzazione, alterando l’equilibrio ecologico della laguna, riducendo drasticamente l’ossigeno disponibile e causando la morte di migliaia di pesci e altri organismi acquatici.

Questa crisi ha evidenziato i limiti degli strumenti tradizionali di tutela ambientale. Di fronte a questa situazione, una mobilitazione popolare culminata in un’iniziativa legislativa popolare sostenuta da oltre 600.000 firme ha portato all’approvazione della Ley 19/2022, con cui la Spagna ha riconosciuto la personalità giuridica al Mar Menor e al suo bacino idrografico.

Per la prima volta in Europa, un ecosistema è divenuto soggetto di diritto. La legge non si limita a un riconoscimento simbolico, ma costruisce un vero e proprio statuto giuridico dell’ecosistema.

Al Mar Menor sono attribuiti diritti propri, tra cui il diritto a esistere, a essere protetto, conservato, mantenuto e ripristinato, affinché siano salvaguardati i suoi processi ecologici e il suo equilibrio naturale. Per garantirne l’effettività, istituisce un sistema di governance composto da un Comitato dei rappresentanti, una Commissione di monitoraggio e un Comitato scientifico, incaricati di rappresentare l’ecosistema, vigilare sul rispetto dei suoi diritti e promuovere le azioni necessarie alla loro tutela.
Inoltre, riconosce a ogni cittadino la legittimazione ad agire per la difesa dei diritti del Mar Menor.

L’effettività di questo nuovo modello ha iniziato a manifestarsi anche nelle aule di giustizia. Nel 2026 il Mar Menor è stato ammesso, per la prima volta in Europa, a partecipare a un procedimento penale come acusación particular, attraverso gli organi di rappresentanza previsti dalla legge.

Si tratta di un passaggio di portata storica: per la prima volta un ecosistema entra in giudizio come titolare di diritti, rappresentato da chi agisce nel suo esclusivo interesse.

Una nuova idea di giustizia

Forse, allora, la domanda non è se un fiume, una foresta o una laguna possano diventare soggetti di diritto. La vera domanda è un’altra: se è il diritto a stabilire chi possa essere titolare di diritti, perché la natura dovrebbe continuare a esserne esclusa?

Il diritto non si limita a fotografare la realtà: contribuisce a costruirla. E la storia del diritto mostra che ogni ampliamento della comunità dei soggetti riconosciuti dall’ordinamento è stato, prima ancora che una scelta normativa, il riflesso di un’evoluzione della coscienza giuridica e sociale. Il riconoscimento della natura come soggetto di diritto non cambia ciò che la natura è; cambia il modo in cui il diritto la considera e, di conseguenza, il modo in cui la tutela.

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