SOS animALI

Cosa fare se incontri animali selvatici in stato di difficoltà

Classificazione: Approfondimenti
Come tutelare al meglio gli animali, spiegato in modo chiaro e completo.

Gli animali selvatici non possono essere prelevati dai cittadini, i quali hanno però facoltà di prestare soccorso immediato – ad es. tamponando una ferita aperta o allontanando l’animale da fonti di pericolo – nell’attesa dell’arrivo delle autorità o dei soggetti autorizzati al recupero.

Tuttavia, un intervento improvvisato può risultare controproducente, anche se animato dalle migliori intenzioni. Per questo motivo, se non si sa come agire, è preferibile attendere l’intervento di chi di dovere, agendo direttamente solo se espressamente autorizzati da parte delle autorità e dietro la loro guida.

Indice

Come intervenire

Se ti imbatti in un animale selvatico ferito o in evidente stato di difficoltà, mantieni la calma e metti in pratica questa serie di semplici comportamenti che garantiranno al professionista celermente avvertito di svolgere nella maniera migliore il proprio intervento.

Contatta subito il CRAS (Centro di Recupero Animali Selvatici) competente sul territorio (qui trovi un elenco aggiornato). Se possibile, rimani sul posto fino all’arrivo delle Forze dell’Ordine o del personale del CRAS avvertito, mettendo in sicurezza l’animale da possibili veicoli, se si trova su strada o nei pressi, e da curiosi che potrebbero spaventarlo e metterlo in fuga. Inoltre, la presenza può servire a evitare che l’animale sia preso da altri: alcuni malintenzionati potrebbero prendere l’animale ferito con l’intenzione di macellarlo. In questo caso, è doveroso ricordare alla persona che sta commettendo i reati di furto venatorio, bracconaggio e macellazione clandestina.

Da evitare assolutamente:

  • Somministrazione di cibo o acqua. Il tipo di cibo e le modalità di somministrazione potrebbero causare un danno alla salute dell’animale e, nei casi più gravi, portare alla morte, qualora l’attività non sia svolta da un professionista. Inoltre, la somministrazione di cibo o acqua è un comportamento da evitare anche qualora l’animale stia effettivamente bene, in quanto rischia di generare nell’animale dipendenza e confidenza verso l’essere umano. La situazione di confidenza provoca con ogni probabilità l’avvicinamento del selvatico alle attività antropiche: la conseguente segnalazione da parte di altre persone infastidite potrebbe portare le Forze dell’Ordine all’abbattimento dell’animale.
  • Contatto diretto. Per l’animale è fonte di stress. Il contatto prolungato con un cucciolo potrebbe provocarne addirittura la morte, perché una volta reimmesso in natura, la madre non lo riconoscerà più e lo abbandonerà.
  • Rumori forti, così come il cercare di parlare con un tono di voce basso in prossimità dell’animale, comportamento suscettibile di produrre stress.

Aspetti legali

L’articolo 1 della Legge n.157 del 1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” stabilisce che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale e internazionale.

La sottrazione di animali all’ambiente configura un vero e proprio furto ai danni dello Stato: la Corte di Cassazione ha riconosciuto che il soggetto privo di licenza che sottrae selvatici all’ambiente (bracconaggio) commette il reato di furto venatorio, fattispecie che rientra nel furto aggravato ai danni dello Stato (essendo gli animali patrimonio indisponibile dello Stato), sanzionato all’articolo 625 del Codice Penale con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 927 a 1500 euro.

Nel caso in cui sia stato commesso un incidente stradale che ha comportato il ferimento o ulteriori danni ad animali, l’articolo 189, comma 9 bis, del Codice della Strada sancisce l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. In caso di inottemperanza, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da 421 a 1.691 euro.

Nell’ipotesi in cui sopravvenga la morte dell’animale dovuta al mancato soccorso e, pertanto, derivata dalla condotta omissiva dell’investitore, potrebbe configurarsi il reato di uccisione di animali, cui all’articolo 544 bis del Codice Penale. Tale delitto prevede la pena della reclusione da quattro mesi a due anni.

Approfondimenti

Questa sezione contiene informazioni più dettagliate, che possono essere utilizzate come base di partenza per approfondire la tematica.

Soccorrere un animale coinvolto in un sinistro stradale non costituisce soltanto un dovere morale ma è anche una condotta richiesta dalla legislazione italiana.

Giurisprudenza

Corte di Cassazione penale, sez. III, 09/06/2011, n. 29543

La Corte di Cassazione si è espressa proprio sulla configurabilità, in forma omissiva, del reato di “Uccisione di animali”. Nel caso di specie, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Busto Arsizio impugnava la decisione del Giudice dell’Udienza Preliminare che dichiarava il “non doversi procedere” nei confronti dell’imputata in ordine al reato di cui all’art. 544 ter, commi 1 e 2, c.p. perché “il fatto non sussiste”.

Nei confronti dell’imputata era stato richiesto dal Pubblico Ministero procedente l’emissione di un decreto penale di condanna in relazione alla fattispecie criminosa di cui all’articolo citato, a lei ascritta, perché, dopo avere investito accidentalmente un gatto nel corso di una manovra alla guida di un’autovettura, senza necessità e giustificazione alcuna, ometteva di prestare all’animale le dovute cure, impedendo altresì ai proprietari dell’animale di accedere all’interno del cortile ove si era verificato l’evento al fine di recuperare il gatto e trasportarlo presso un veterinario, così cagionandone la morte che sopravveniva dopo due giorni di agonia.

La Corte di Cassazione si è espressa ritenendo come, effettivamente, il fatto descritto in imputazione non fosse sussumibile nell’ipotesi di reato di cui all’art. 544 ter c.p., “Maltrattamento di animali”, che punisce la condotta di chi, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero sottopone un animale a sevizie o a comportamenti o fatiche o lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche.

Nel caso concreto di cui alla contestazione sussisteva, però, l’evento morte dell’animale previsto dall’art. 544 bis c.p.; evento che, come era stato osservato dalla pubblica accusa, può essere conseguenza sia di una condotta commissiva che omissiva, mentre la norma non ne specifica le modalità. Pertanto, poiché nel caso in esame si verificava l’evento previsto dalla fattispecie criminosa citata ed appariva, inoltre, configurabile l’elemento psicologico del reato, la Suprema Corte ha ritenuto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata ritenendo necessario rimettere gli atti al Pubblico Ministero al fine di valutare, in relazione alle circostanze di fatto emerse dalle indagini, la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta dell’imputata e l’evento e se tale condotta, concretatasi nell’avere impedito ad altre persone di soccorrere l’animale, possa concretamente qualificarsi come commissiva ovvero omissiva e giuridicamente rilevante ai sensi dell’art. 40 c.p.

Ecco la massima della citata sentenza: «L’automobilista che dopo aver accidentalmente investito un animale domestico ometta, senza giustificazione alcuna, di soccorrere la bestiola impedendo altresì ad altre persone di prestare all’animale le dovute cure, può essere chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 544 bis c.p. in caso di morte dell’animale investito. È, infatti, riconducibile alla fattispecie criminosa de qua ogni condotta, non solo commissiva ma anche omissiva, che, per crudeltà o senza necessità, cagioni la morte di un animale».

Risorse esterne
Approfondimento a cura di: Samuele Fondelli.
Scheda in corso di aggiornamento.
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Questa scheda è parte del Progetto SOS animALI, un’iniziativa di ALI – Animal Law Italia finalizzata a promuovere la consapevolezza delle leggi a tutela degli animali non umani e a favorirne la piena applicazione.

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Si precisa che Animal Law Italia, in qualità di ente del Terzo Settore, non offre servizi di assistenza o consulenza legale. Per questioni specifiche, ti invitiamo a rivolgerti direttamente a professionisti del settore, che potranno fornire un supporto adeguato e personalizzato in base alle circostanze del caso.

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