Gli animali sono altro rispetto a noi umani. Soprattutto alcuni. Pesce rosso e criceto tra questi. Meno considerati dalle vicende giudiziarie. Eppure ci sono anche loro. Noi e gli altri animali. I non umani. Quelli che il codice civile considera res. Quelli che il codice penale tutela perché diversamente sarebbe offeso il sentimento degli umani per il danno subito dagli animali. Animali tutti quotidianamente sotto minaccia. Mille i motivi, le occasioni.
In materia penale il legislatore è stato coraggioso. In materia civileil coraggio è mancato e continua a mancare.
Il giurista, avvocato o giudice che sia, deve dare sfogo alla fantasia e trovare la norma più vicina, più prossima magari derivandola da principi o utilizzando analogie. Ne è dimostrazione l’eterna lotta per fare riconoscere il danno non patrimoniale per la perdita dell’animale. Quello d’affezione. Per gli altri, è la vita. La selezione naturale. A volte la cattiveria umana. L’ingordigia. L’ignoranza. Virus per il quale non vi è vaccino e le cui varianti si moltiplicano in modo impressionante.
Qui vorrei accennare solo a cosa accade quando finisce l’amore (non con il cane) ma tra moglie e marito o tra due conviventi. Che ne sarà del cane, del gatto, del pesce rosso o di qualunque altro animale che viveva in famiglia?
Ci si affida alla sorte. Al buon senso. Alla ragionevolezza. Dei “litiganti” e dei giudici. Non tutti. La differenza la fa la concezione che ogni giudice ha della relazione animale-uomo. Arricchita questa relazione dai contributi dell’etologia, della biologia, della filosofia, delle scoperte scientifiche.
Quello che può fare la differenza è il senso di responsabilità di chi si trova coinvolto, suo malgrado, in queste dolorosi epiloghi di matrimoni o relazioni sentimentali che volgono al tramonto. Una responsabilità che a volte non perviene. Che è invece grave irresponsabilità e che conduce acomportarsi anche con gli animali di famiglia come ci si comporta, inalcuni casi, con i figli contesi. Sino ad arrivare ad utilizzare l’animale solo ed esclusivamente come motivo di risentimento. Arma micidiale e pericolosissima. Da neutralizzare subito, quando è possibile. A volte non lo è.
E non lo è anche perchè il diritto civile non è attrezzato per simili contenziosi. Non esistono norme dirette a regolare la prosecuzione del rapporto umano-non umano in caso di separazione dei coniugi o fine della convivenza more uxorio. Sul radar del giudice l’animale d’affezione non viene individuato. E quando lo è, viene identificato al pari di qualunque altro bene mobile. Una antinomia non oltremodo accettabile considerato che si tratta di un essere vivente. Una considerazione che dovrebbe condurre a tratteggiare un regime differenziato rispetto a quello previsto per gli oggetti inanimati. Regime differenziato le cui desiderata, specificatamente alle questioni qui in commento, giacciono nei cassetti impolverati delle commissioni parlamentari.
Parlare e legiferare di animali non è attività gradita alla politica, ad ogni livello.
Come detto, non rimane che affidarsi alla giurisprudenza che, non può negarsi, offre spunti anche illuminanti.
Non poche volte mi sono interrogato sul fatto se le più o meno recenti pronunce giurisprudenziali (per la più parte riferibili a giudizi non contenziosi) in tema di mantenimento e assegnazione dell’animale d’affezione (che hanno fatto pedissequa applicazione delle disposizioni previste nel caso di affidamento dei figli), rappresentino o meno autentica dimostrazione che il nostro sistema giuridico sia pronto ad estendere la categoria dei diritti soggettivi oltre la specie.
Nel permettere che questo tema, quello della soggettività, complesso e preliminare ad una esaustiva trattazione in tema di affidamento dell’animale d’affezione in caso di separazione dei coniugi, non può essere qui neanche sfiorato, manifesto una certa diffidenza a rispondere positivamente al quesito postomi
Sono più portato a ritenere che le pronunce giurisprudenziali — che certo si sforzano di rendere sempre più congruenti le norme concrete ai diversi aspetti del mutato rapporto uomo e animale — siano sempre e comunque sbilanciate verso un’attenzione a quelle che sono le conseguenze di una determinata situazione sull’essere umano piuttosto che sull’animale.
Si obietterà in tono ironico che non si può certo ipotizzare un ascolto dell’animale in caso di alternativa tra rimanere con lui o con lei, o con la prole di entrambi. Vero, ma questa obiezione non elimina il problema. Ciò che viene considerata è (solo) la sofferenza di chi potrebbe essere privato della relazione con quell’animale, e non viceversa.
Nel 2016 il Tribunale di Como ebbe ad omologareun accordo di separazione consensuale collocando il cane stabilmente presso la moglie (ancorché questa non ne risultasse proprietaria all’anagrafe canina), con regolamentazione del diritto di visita in favore del marito e mantenendo la responsabilità del cane gravante in egual misura su entrambi i coniugi. Nel decreto di omologa veniva stigmatizzata la ritenuta caduta di stile sul piano culturale per avere le condizioni di separazione ricalcato impropriamente — sul piano terminologico — le clausole generalmente adottate in tema di affidamento, collocazione e protocollo di visita dei figli minori.
Le parti finanche invitate a regolare altrimenti, ovvero con impegni stragiudiziali, le sorti del loro animale domestico.
Una tre e più semplici parole il Tribunale non era (e forse non lo è ancora) tenuto ad occuparsi della assegnazione degli animali di affezione all’uno o all’altro dei coniugi, né della loro relazione con gli stessi essendo pur sempre possibile in via de iure condendo, data la fantasia del legislatore, che a tanto si arrivasse
Dichiarazioni severe, opinabili, in controtendenza come qualche interprete ha scritto. Temo però che che l’eufemismo utilizzato dal Tribunale di Como parlando di fantasia del legislatore e alludendo verosimilmente all’art. 455 ter c.c. (che ancora riposa tra i tanti progetti di legge abortiti) rappresenti il vero vulnus.
Considerazioni quelle del Tribunale lariano bilanciate da recenti pronunce (Tribunale di Sciacca, 19 febbraio 2019 eTribunale di Lucca, gennaio 2020) che seguono tante altre sentenze emesse da giudici di merito in questi anni.
Nella prima, quella di Sciacca, dove la separazione era giudiziale,si è fatto riferimento ad assegnazione in luogo di affidamento. Nella seconda, quella di Lucca, nel vuoto normativo e alla luce dell’importanza del legame affettivo tra persone ed animalila normativa più vicina è sta individuata in quella relativa all’affidamento dei figli. E qui riecheggiano le critiche del Tribunale di Como come già evidenziate.
Qui dovrebbe arrestarsi il giurista. Ulteriori dissertazioni non attengono al diritto (appunto, quello de iure condito).
Condivido il pensiero di Pietro Paolo Onida secondo cui non si tratterebbe semplicemente di definire l’animale non umano come soggetto di diritto ma di riconoscerne uno statuto che sia corrispondente alla sua natura di essere animato1«Animali -diritti degli-)», in Enciclopedia di bioetica e scienza giuridica, I, Esi, 2009, 526.
Bisognerebbe ripartire da qui. Andare avanti a fari spenti e dunque senza precisi riferimenti è pericoloso. Soprattutto quando taluni ritengono dirimente l’iscrizione del cane all’anagrafe canina.
Note
- 1«Animali -diritti degli-)», in Enciclopedia di bioetica e scienza giuridica, I, Esi, 2009, 526