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Legge

D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 135 – Animal Health Law

D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 135

In vigore Nazionale
Adegua l'ordinamento italiano al Regolamento (UE) 2016/429 (Animal Health Law). Introduce una disciplina organica sul commercio e la detenzione di animali esotici e selvatici, con l'obiettivo di prevenire rischi sanitari e proteggere la fauna autoctona.

Punti chiave

  • Introduce il divieto di importazione e detenzione di specie selvatiche ed esotiche che rappresentano un pericolo per la salute, l'ambiente o la biodiversità.
  • Introduce l'obbligo di identificazione degli animali nelle vendite sul web (annunci), per contrastare il traffico illegale.
  • Prevede un sistema sanzionatorio amministrativo e penale specifico per la violazione delle nuove norme sulla detenzione e il commercio.

Analisi e commento

Il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135 reca disposizioni di attuazione del Regolamento (UE) 2016/429 (“Animal Health Law”) in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi. Il decreto introduce inoltre norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette.

Si tratta di una fonte importante perché colloca il tema della fauna selvatica ed esotica all’incrocio tra sanità animale, salute pubblica, biodiversità, benessere animale e contrasto ai traffici illeciti. L’ambito di applicazione e le definizioni iniziali sono stati a loro volta aggiornati dal d.lgs. 27 dicembre 2024, n. 220, che ha modificato, tra l’altro, la nozione di specie selvatica e quella di stabilimento. Il correttivo del 2024 in particolare ha modificato la nozione di specie selvatica, chiarendo che il riferimento è agli animali nati e cresciuti allo stato selvatico, senza intervento dell’uomo, e ha aggiornato quella di stabilimento, precisando anche che, nel caso di allevamenti amatoriali, le pertinenze delle abitazioni rientrano nell’ambito di applicazione del decreto. Non si tratta di un dettaglio terminologico: in una disciplina come questa, la definizione di che cosa si intenda per animale selvatico e di quali luoghi rientrino nella nozione di stabilimento incide direttamente sull’estensione dei divieti, dei controlli e degli obblighi autorizzativi.

Perché conta

Questo decreto conta per almeno tre ragioni.

La prima è che prova a ricondurre in un quadro più organico il tema del commercio, della detenzione e della movimentazione di animali selvatici ed esotici, superando un approccio frammentario e puramente settoriale.

La seconda è che il decreto non si concentra esclusivamente sulle specie pericolose. Accanto a quella disciplina, introduce infatti un divieto generale che colpisce importazione, detenzione, commercio e riproduzione di esemplari vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale, salvo le eccezioni previste dalla legge. Il significato della scelta è chiaro: l’intervento normativo non mira soltanto a contenere i rischi legati alla pericolosità di alcune specie, ma anche a contrastare la cattura e l’immissione sul mercato di animali sottratti al loro habitat.

La terza è che il decreto interviene anche sul piano penale e sanzionatorio, modificando l’art. 727-bis c.p., introducendo sanzioni molto elevate per la violazione dei divieti e prevedendo in più casi la confisca degli esemplari.

Stato attuale

Il decreto è in vigore, ma va letto oggi nella sua versione aggiornata, anche alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 27 dicembre 2024, n. 220. Il correttivo ha inciso in modo significativo sulle definizioni, sui divieti, sul regime delle specie pericolose, sul sistema autorizzatorio, sul regime transitorio e sul quadro sanzionatorio.

Questo significa che non è corretto leggere il d.lgs. 135/2022 come un testo immobile: alcuni dei suoi snodi più delicati sono stati precisati o rafforzati proprio dal legislatore del 2024. Inoltre, per il profilo della formazione, il testo vigente dell’art. 9 richiama espressamente il D.M. 3 aprile 2025 per contenuti e modalità di erogazione dei programmi formativi.

 

I contenuti principali del decreto

Il divieto generale dell’art. 3

Uno dei punti più importanti del decreto è l’art. 3, che vieta in via generale l’importazione, la detenzione, il commercio e la riproduzione di esemplari vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale, nonché gli ibridi tra esemplari delle predette specie e individui di altre specie selvatiche o forme domestiche prelevati dal loro ambiente naturale, salvo specifiche eccezioni.

Il correttivo del 2024 ha chiarito meglio proprio questo perimetro. Da un lato, ha riscritto il comma 1, rendendo più esplicito che il bersaglio principale della norma è la sottrazione di animali all’ambiente naturale e il loro successivo inserimento nei circuiti di detenzione e commercializzazione: non si tratta quindi di un divieto costruito in astratto su tutte le specie selvatiche ed esotiche, ma soprattutto sugli esemplari prelevati dal loro ambiente naturale, nonché su determinati ibridi a essi collegati.

Dall’altro lato, il correttivo ha modificato la lettera b) del comma 2, relativa agli stabilimenti autorizzati ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 26, cioè il decreto che disciplina la protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. In questo modo, il testo delimita meglio la deroga: non basta invocare in modo generico finalità scientifiche, ma occorre rientrare negli stabilimenti formalmente autorizzati dal sistema normativo speciale; inoltre, l’art. 4, comma 6, chiarisce che tali autorizzazioni devono contenere specifiche prescrizioni sulla detenzione degli esemplari interessati. La deroga, quindi, non è libera, ma resta strettamente inserita in un regime autorizzatorio puntuale.

Questo passaggio è centrale perché mostra che il decreto non si limita a disciplinare il possesso di specie pericolose, ma mira più in generale a contenere la circolazione e la commercializzazione di fauna sottratta all’ambiente naturale.

Le specie pericolose per salute, incolumità pubblica o biodiversità

L’art. 4 vieta a chiunque di detenere animali vivi di specie selvatica, anche nati e allevati in cattività, che costituiscano pericolo per la salute, per l’incolumità pubblica o per la biodiversità, nonché i relativi ibridi e le loro successive generazioni. Il comma 2 demanda poi a un decreto ministeriale l’individuazione dei criteri e dell’elenco delle specie interessate.

Questa norma è decisiva perché costruisce un sistema fondato sull’idea che alcune specie non possano essere oggetto di detenzione privata ordinaria, non solo per il rischio diretto verso l’uomo, ma anche per il pericolo verso la biodiversità.

 

Le eccezioni e gli stabilimenti autorizzati

Il divieto non opera in modo indistinto. L’art. 4, comma 3, individua infatti una serie di stabilimenti e strutture per i quali il divieto non si applica, tra cui:

  • giardini zoologici autorizzati;
  • stabilimenti autorizzati ai sensi del d.lgs. n. 26/2014;
  • aree protette autorizzate;
  • mostre faunistiche permanenti autorizzate;
  • stabilimenti relativi a specie esotiche invasive;
  • centri di recupero per animali selvatici in difficoltà;
  • rifugi e centri di accoglienza per animali sequestrati o confiscati.

Questo assetto conferma che il decreto non vieta qualsiasi forma di detenzione, ma la subordina a presupposti rigorosi, finalità specifiche e controllo pubblico.

Il rafforzamento del sistema autorizzatorio dopo il correttivo del 2024

Uno dei profili più importanti dell’aggiornamento normativo riguarda il rafforzamento del sistema autorizzatorio per aree protette e mostre faunistiche permanenti.

Il d.lgs. n. 220/2024 ha aggiunto all’art. 4 una serie di nuovi commi. In particolare:

  • il comma 4-bis richiede che alla domanda di autorizzazione sia allegato un manuale gestionale, comprensivo anche del piano di emergenza, fuga e cattura degli esemplari;
  • il comma 4-ter prevede che l’autorizzazione sia rilasciata solo previa valutazione positiva del manuale;
  • il comma 4-quater impone la trasmissione dell’autorizzazione alla ASL con allegato il manuale;
  • il comma 4-quinquies prevede l’ispezione dello stabilimento ai fini del rilascio.

Sono stati inoltre introdotti:

  • il comma 5-bis, che disciplina la revoca dell’autorizzazione;
  • il comma 5-ter, che prevede diffida e termine per adeguarsi;
  • il comma 5-quater, che impone alla ASL di segnalare le violazioni rilevanti ai fini della revoca.

Questi interventi non sono meri ritocchi tecnici: rafforzano in modo concreto il controllo pubblico e rendono più esigente il sistema di vigilanza.

L’elenco delle specie da compagnia

L’art. 5 disciplina un punto particolarmente delicato: quali specie selvatiche ed esotiche possano essere detenute come animali da compagnia. La norma prevede che l’elenco sia adottato con decreto del Ministro della salute entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto, scegliendo tra le specie elencate nell’Allegato I del regolamento (UE) 2016/429. Ma il dato più importante è un altro: se il decreto non viene adottato entro quel termine, è comunque consentita la detenzione, la commercializzazione e l’importazione delle specie comprese nell’Allegato I.

Questo meccanismo è rilevante sul piano applicativo perché, in caso di inerzia amministrativa, evita il blocco totale della detenzione delle specie da compagnia e produce una sorta di “sblocco automatico” basato sul rinvio all’Allegato I del regolamento europeo. Lo stesso art. 5 precisa poi che l’elenco deve essere costruito tenendo conto del rischio sanitario, del rischio per la biodiversità e della compatibilità con la detenzione in cattività per ragioni comportamentali, fisiche, biologiche ed etologiche.

L’art. 6 disciplina che cosa succede agli animali che, al momento dell’entrata in vigore del decreto, erano già detenuti legittimamente.

Il comma 1 stabilisce che chi possiede animali — compresi gli ibridi — appartenenti a specie selvatiche esotiche rientranti nell’art. 3, comma 1, ma non incluse nell’elenco delle specie da compagnia di cui all’art. 5, può continuare a detenerli fino alla fine della loro vita naturale, a condizione però che:

  • gli animali non si riproducano;
  • non possano fuggire;
  • siano garantite condizioni compatibili con il loro benessere. 

In altre parole, il decreto non impone di disfarsi immediatamente degli animali già detenuti in modo legittimo, ma impedisce che da quella situazione nascano nuove riproduzioni, nuove fughe o nuove forme di diffusione.

Il comma 5 detta una regola specifica per circhi, mostre faunistiche viaggianti e mostre faunistiche permanenti prive del provvedimento richiesto. Anche questi soggetti possono continuare a detenere gli animali delle specie comprese nel futuro decreto sulle specie pericolose, ma solo se li possedevano già alla data di pubblicazione di quel decreto e solo fino alla fine della vita naturale degli animali stessi. Anche qui vale il divieto di riproduzione, e soprattutto vale un principio molto chiaro: non è possibile acquisire nuovi animali di quelle specie dopo la pubblicazione del decreto.

Il senso complessivo della norma è questo: il legislatore ha scelto di non imporre una cessazione immediata e indiscriminata di tutte le detenzioni già esistenti, ma di bloccare l’espansione futura del fenomeno, consentendo solo una gestione residuale degli animali già presenti fino alla loro morte naturale.

Caratteristiche degli stabilimenti e biosicurezza

L’art. 8 prevede un decreto del Ministro della salute per definire le caratteristiche strutturali, funzionali e di biosicurezza degli stabilimenti che detengono animali, nonché la gestione delle movimentazioni tra stabilimenti e tra habitat diversi. Il testo aggiornato chiarisce anche che restano ferme, per determinate strutture, le competenze dei Servizi veterinari rispetto alle misure di biosicurezza, di contrasto alle malattie infettive e di tutela del benessere animale.

Questo profilo è centrale perché sposta il tema dalla mera liceità formale della detenzione alla qualità concreta delle condizioni in cui gli animali sono custoditi e movimentati.

La formazione degli operatori e dei proprietari o detentori

Un ulteriore profilo rilevante del decreto riguarda la formazione. L’art. 9 prevede infatti che, con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni e sentiti i centri di referenza nazionale e le società scientifiche competenti, siano definite con apposito manuale operativo le modalità di formazione degli operatori e dei proprietari o detentori di animali selvatici ed esotici. Le autorità locali competenti devono inoltre provvedere affinché gli operatori ricevano idonea formazione e istruzioni anche attraverso attività formative, la cui partecipazione è a carico degli operatori stessi. Il testo vigente richiama espressamente, per contenuti e modalità di erogazione dei programmi formativi, il D.M. 3 aprile 2025.

Questo è un aspetto importante perché mostra che il decreto non si limita a vietare o sanzionare, ma punta anche a costruire un quadro di responsabilizzazione e competenza tecnica dei soggetti coinvolti.

Il decreto ministeriale del 3 aprile 2025 sulla formazione

Un tassello importante del sistema è oggi rappresentato dal D.M. 3 aprile 2025, che dà attuazione all’art. 9 del decreto legislativo. Il decreto ministeriale definisce, attraverso un manuale operativo, i contenuti e le modalità di erogazione dei programmi formativi per operatori, proprietari o detentori di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche. In particolare:

  • chiarisce che l’obbligo riguarda non solo gli operatori professionali, ma anche i proprietari o detentori delle specie interessate;
  • coinvolge anche i trasportatori e i soggetti che già operano nel settore e devono integrare la formazione pregressa con i nuovi contenuti specifici;
  • prevede che i programmi formativi siano modulati in base alla specie o al gruppo di specie detenute, al tipo di attività svolta e al ruolo del destinatario;
  • include tra i contenuti temi come:
      • normativa vigente;
      • zoonosi;
      • biosicurezza;
      • gestione e trasporto degli animali;
      • benessere animale;
      • identificazione e registrazione;
      • uso del farmaco;
      • etologia delle specie detenute;
  • chiarisce che il sistema entrerà a regime dal 1° gennaio 2026;
  • implica quindi, per i soggetti interessati, una verifica tempestiva della propria posizione e dell’eventuale necessità di iscriversi a corsi conformi al decreto.

Questo profilo è rilevante perché mostra che il legislatore non punta solo a vietare, controllare o sanzionare, ma anche a costruire un livello minimo di competenza tecnica per chi detiene o gestisce questi animali.

La vendita a distanza e gli annunci

Un altro profilo importante del decreto riguarda la vendita a distanza al pubblico. L’art. 11 impone a chi pubblica annunci di animali in vendita o in cessione di indicare nell’annuncio l’identificativo dell’animale o, nel caso di cuccioli non ancora soggetti agli obblighi di legge, l’identificativo della fattrice. Gli animali devono inoltre essere accompagnati da una certificazione medico-veterinaria sulle loro condizioni sanitarie.

La norma è significativa perché mira a rendere più tracciabili le vendite a distanza e a contrastare forme opache o illecite di commercio. La violazione di queste prescrizioni è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.

La custodia degli animali sequestrati o confiscati

Un ulteriore profilo operativo riguarda la custodia degli animali sequestrati o confiscati. L’art. 13 disciplina infatti l’affidamento degli esemplari a strutture idonee e chiarisce che gli animali sequestrati o confiscati non possono essere riprodotti.

La norma disciplina anche il tema dei costi di custodia, che restano, in linea di principio, a carico del detentore, salvo impossibilità accertata dall’autorità competente. Si tratta di un passaggio importante perché mostra come il decreto si occupi anche della gestione concreta delle conseguenze operative dei sequestri e delle confische.

Controlli e sanzioni

L’art. 14 prevede un quadro sanzionatorio particolarmente severo. In concreto, il decreto punisce con arresto fino a sei mesi o ammenda da 20.000 a 150.000 euro chi viola i divieti fondamentali introdotti dal testo, e quindi, in particolare, chi importa, detiene, commercia o riproduce esemplari vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale fuori dai casi consentiti, oppure chi detiene animali vivi di specie selvatica che costituiscono pericolo per la salute, per l’incolumità pubblica o per la biodiversità, sempre al di fuori delle eccezioni previste.

Il correttivo del 2024 ha inoltre introdotto un nuovo comma 2-bis, che punisce con sanzione amministrativa da 8.000 a 25.000 euro la violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate, ad esempio, ad aree protette e mostre faunistiche permanenti per la detenzione di specie pericolose: non solo, quindi, la detenzione abusiva, ma anche il mancato rispetto delle condizioni concrete imposte dall’autorità.

In aggiunta, nei casi di violazione delle disposizioni del decreto, è prevista la confisca degli esemplari, che possono quindi essere sottratti definitivamente al detentore anche indipendentemente dall’applicazione di una sanzione pecuniaria. Questo mostra bene che il decreto non è una semplice fonte organizzativa: è anche uno strumento repressivo significativo.

Le modifiche all’art. 727-bis c.p.

L’art. 15 del decreto modifica l’art. 727-bis del codice penale, estendendone il titolo anche al commercio (originariamente “Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette”).

La novità serve quindi a colpire penalmente non solo chi uccide, cattura o detiene illecitamente specie protette, ma anche chi le commercializza in violazione dei divieti previsti dalla normativa vigente. In particolare, la nuova fattispecie riguarda la violazione dei divieti di possesso, trasporto, scambio e commercializzazione di determinati esemplari di specie protette prelevati dall’ambiente naturale, previsti dall’art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 357/1997. La pena prevista è l’arresto da due a otto mesi e l’ammenda fino a 10.000 euro.

Le abrogazioni e il regime transitorio

L’art. 16 chiarisce che il nuovo decreto sostituisce una parte importante della disciplina precedente. In particolare, viene abrogato l’art. 6 della legge n. 150/1992, che per anni aveva rappresentato un riferimento centrale in materia di detenzione di mammiferi e rettili pericolosi. Viene inoltre previsto il superamento del decreto-legge n. 159/2003, che vieta il commercio e la detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l’uomo: tale superamento scatterà però solo con l’entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale previsto dall’art. 4, comma 2, cioè quello che individua le specie che costituiscono pericolo per la salute, per l’incolumità pubblica o per la biodiversità.

Per evitare vuoti normativi, interviene l’art. 17, che disciplina il regime transitorio. In sostanza, finché non entrerà in vigore il nuovo decreto ministeriale sulle specie pericolose, continuano ad applicarsi le regole costruite sulla vecchia lista contenuta nell’Allegato A del decreto ministeriale 19 aprile 1996, cioè il decreto che individua le specie animali considerate pericolose per la salute e l’incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione.

L’impatto pratico

L’impatto del decreto è rilevante sotto almeno cinque profili.

Il primo è preventivo: commercio e detenzione di animali selvatici ed esotici vengono trattati come possibili fattori di rischio per salute pubblica, biodiversità e sanità animale.

Il secondo è amministrativo: il decreto costruisce un sistema di autorizzazioni, requisiti, manuali gestionali, ispezioni, diffide e revoche che rende più difficile una gestione opaca o improvvisata.

Il terzo è formativo: l’introduzione di un obbligo strutturato di formazione per operatori e detentori segnala che il legislatore considera la competenza tecnica un elemento essenziale della prevenzione e della gestione responsabile degli animali selvatici ed esotici.

Il quarto è sanzionatorio e penale: le violazioni dei divieti possono dar luogo ad arresto, ammende molto elevate, sanzioni amministrative e confisca degli animali.

Il quinto è sistematico: il decreto sostituisce un assetto più frammentario, raccordando la materia alla logica dell’Animal Health Law e a una visione più integrata del rapporto tra animali, salute e biodiversità.

Limiti e criticità

Il decreto rappresenta un passo avanti importante, ma presenta anche alcuni punti critici.

La prima criticità riguarda l’attuazione concreta. Una parte importante dell’efficacia del sistema continua a dipendere da provvedimenti successivi, in particolare dal decreto previsto dall’art. 4, comma 2, per l’individuazione delle specie pericolose. Proprio per questo il legislatore ha dovuto prevedere, all’art. 17, un regime transitorio basato sull’Allegato A del decreto ministeriale del 1996.

La seconda criticità riguarda il perimetro delle eccezioni. L’esistenza di numerose categorie di stabilimenti autorizzabili è comprensibile, ma richiede controlli rigorosi per evitare che eccezioni giustificate sul piano teorico diventino spazi di elasticità applicativa eccessiva.

La terza criticità riguarda l’effettività dei controlli. Il decreto è molto più robusto dopo il correttivo del 2024, ma la sua riuscita concreta dipende dalla capacità delle autorità competenti di svolgere verifiche tempestive, ispezioni efficaci e attività di vigilanza realmente coordinate.

La quarta criticità riguarda il rapporto tra regolazione e mercato. Anche quando il sistema si fa più stringente, resta aperto il problema di una domanda privata e commerciale che continua a esercitare pressione su filiere, importazioni e detenzione di animali selvatici ed esotici.

Considerazioni conclusive

Il d.lgs. n. 135/2022, letto nella sua versione aggiornata, segna un cambio di passo nel modo in cui l’ordinamento italiano guarda agli animali selvatici ed esotici.

Il punto non è solo che introduce nuovi divieti o nuove sanzioni. La vera novità è che questi animali non vengono più considerati soltanto come oggetto di commercio, di possesso privato o di traffici illeciti da reprimere caso per caso. Il decreto li colloca invece dentro un quadro più ampio, in cui si intrecciano diversi interessi pubblici:

  • la sanità animale, perché la detenzione e la movimentazione degli animali possono favorire la diffusione di malattie;
  • la salute pubblica, per il rischio di zoonosi e per i pericoli legati a determinate specie;
  • la biodiversità, perché l’introduzione o la fuga di animali esotici può alterare gli equilibri ambientali;
  • il benessere animale, perché la detenzione di specie selvatiche ed esotiche richiede condizioni rigorose e non può essere lasciata a logiche improvvisate;
  • il controllo dei mercati, perché la vendita, soprattutto online e a distanza, può diventare uno strumento di circolazione opaca degli animali;
  • la responsabilizzazione degli operatori e dei detentori, attraverso obblighi di formazione, identificazione, tracciabilità e rispetto delle autorizzazioni.

Per questo il decreto non va letto come una semplice normativa tecnica sul commercio di animali esotici. È piuttosto una disciplina che prova a governare in modo più rigoroso un fenomeno complesso, trattandolo non come una questione privata o marginale, ma come un tema che coinvolge insieme salute, ambiente, sicurezza e tutela animale.

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