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Legge

Riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente

L. cost. 11 febbraio 2022, n. 1

★ Pietra miliare In vigore Nazionale
Legge costituzionale che modifica gli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana, introducendo la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Dal 2022, la tutela degli animali è un principio fondamentale della Repubblica. La legge dello Stato deve ora disciplinare le forme di tutela degli animali in via diretta, non più solo in funzione del sentimento umano verso di essi. L'iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno alla salute e all'ambiente.

Analisi e commento

La legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 ha modificato gli articoli 9 e 41 della Costituzione, introducendo in modo espresso la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi tra i principi fondamentali e incidendo anche sul rapporto tra iniziativa economica privata, salute e ambiente.

Il passaggio più rilevante, per il diritto animale, è però l’ultimo periodo del nuovo comma dell’art. 9, secondo cui «la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». Con questa formula, gli animali entrano per la prima volta in modo espresso nel testo della Costituzione.

Perché conta

Questa riforma conta per almeno tre ragioni.

La prima è che la tutela dell’ambiente entra espressamente tra i principi fondamentali della Costituzione, non più soltanto come valore ricavabile in via interpretativa.

La seconda è che la tutela degli animali riceve finalmente un riconoscimento costituzionale diretto. Prima della riforma, la protezione animale poteva essere costruita soprattutto in via indiretta, attraverso il richiamo ad altri beni o interessi costituzionali. Oggi, invece, gli animali compaiono espressamente nel testo costituzionale e diventano destinatari di una tutela che non è più soltanto riflessa o mediata. Il nuovo art. 9 non considera più gli animali soltanto come oggetto di una protezione indiretta, mediata attraverso ambiente, biodiversità o ecosistemi, ma li richiama espressamente come destinatari di tutela da parte del legislatore.

La terza ragione riguarda l’art. 41 Cost.: la riforma rafforza i limiti all’iniziativa economica privata, chiarendo che essa non può svolgersi in modo da recare danno anche alla salute e all’ambiente, e che può essere indirizzata e coordinata anche a fini ambientali. Ne deriva un quadro costituzionale più solido anche per quelle scelte legislative che incidono su attività economiche connesse allo sfruttamento animale.

Stato attuale

La riforma è in vigore dal marzo 2022 e costituisce oggi uno dei riferimenti costituzionali centrali per tutte le questioni che intrecciano ambiente, attività economica e tutela animale.

Non si tratta di un’aggiunta meramente simbolica. Il nuovo testo costituzionale orienta già l’interpretazione delle norme vigenti e condiziona l’attività futura del legislatore, delle amministrazioni e dei giudici. In particolare, l’art. 9 impone ormai di leggere la tutela animale non più come materia marginale o soltanto settoriale, ma come profilo dotato di esplicita copertura costituzionale.

Prima della riforma, la tutela animale poteva trovare fondamento costituzionale soprattutto in via indiretta, attraverso il richiamo ad altri beni o valori — come ambiente, paesaggio, salute o limiti all’attività economica. Dopo il 2022, invece, essa dispone di un aggancio espresso nel testo costituzionale.

I contenuti principali della riforma

Il nuovo art. 9: ambiente, biodiversità, ecosistemi e future generazioni

La riforma aggiunge all’art. 9 un nuovo comma, secondo cui la Repubblica “tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”.

La formula è importante sotto più profili. Anzitutto, l’ambiente viene riconosciuto come bene costituzionalmente tutelato in sé. In secondo luogo, la menzione della biodiversità e degli ecosistemi amplia il perimetro della protezione costituzionale e richiama una visione più sistemica della natura. Infine, il riferimento alle future generazioni introduce espressamente una prospettiva intergenerazionale, rafforzando l’idea di responsabilità pubblica verso il lungo periodo.

Ambiente, biodiversità ed ecosistemi continuano a offrire anche una forma di tutela indiretta degli animali: la nuova disposizione, però, va oltre, perché affianca a questa protezione indiretta una tutela espressa e autonoma degli animali.

La tutela degli animali entra nella Costituzione

Il nuovo art. 9 aggiunge che “la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.

Questo inciso ha una portata molto rilevante. Non equivale, tecnicamente, a riconoscere gli animali come soggetti di diritto in senso pieno; tuttavia segna un salto di qualità evidente. La tutela degli animali non è più soltanto il prodotto di legislazione ordinaria dispersa o di interpretazioni evolutive, ma trova ora un fondamento espresso nella Costituzione.

Il punto essenziale è che non siamo più di fronte soltanto a un valore etico o culturale, bensì a un principio costituzionale che entra nel diritto positivo e vincola i poteri pubblici.

La modifica dell’art. 41: salute e ambiente come limiti all’iniziativa economica

La riforma interviene anche sull’art. 41 della Costituzione.

Nel secondo comma, accanto ai limiti già tradizionalmente previsti, viene chiarito che l’iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno anche alla salute e all’ambiente.

Nel terzo comma, si precisa inoltre che la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata non solo a fini sociali, ma anche a fini ambientali.

Questa parte della riforma è particolarmente importante perché rafforza il fondamento costituzionale delle politiche pubbliche che impongono limiti ad attività economiche dannose per ambiente, salute e, indirettamente o direttamente, anche per gli animali.

Il rapporto con le competenze regionali

Questo è uno dei punti più delicati.

La riforma del 2022 non ha modificato l’art. 117 Cost. e quindi non ha riscritto formalmente il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni. L’ultimo periodo dell’art. 9, secondo cui “la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”, non contiene una regola diretta di distribuzione del potere normativo, né tra fonti primarie e secondarie, né tra legge statale e legge regionale. La disposizione sembra piuttosto indicare al legislatore statale una direzione precisa, senza per questo escludere che anche i legislatori regionali e le pubbliche amministrazioni possano muoversi nella stessa direzione.

Questo significa che il ruolo dello Stato esce comunque rafforzato, ma non nel senso di una totale cancellazione di ogni spazio regionale. Le Regioni conservano margini di intervento soprattutto nei settori riconducibili alle proprie competenze, come:

  • sanità veterinaria e organizzazione dei servizi;
  • organizzazione amministrativa territoriale e servizi pubblici locali;
  • agricoltura, allevamento e attività produttive, nei limiti in cui la disciplina regionale non contrasti con il livello di tutela fissato dallo Stato;
  • fauna, governo del territorio e attuazione amministrativa della tutela.

La chiave interpretativa più equilibrata, dunque, è questa: il nuovo art. 9 rafforza nettamente la base costituzionale dell’intervento statale e imprime una direzione precisa all’ordinamento, ma non trasforma automaticamente la tutela degli animali in una materia sottratta in ogni sua dimensione all’intervento regionale.

Quale impatto pratico ha avuto

L’impatto della riforma non va misurato soltanto sul piano simbolico. La sua forza sta anche nell’aver modificato il quadro dei principi entro cui devono essere lette le leggi ordinarie.

Sul piano pratico, la riforma produce almeno quattro effetti.

Il primo è interpretativo: giudici, amministrazioni e legislatore devono oggi confrontarsi con un testo costituzionale che menziona espressamente ambiente, biodiversità, ecosistemi e tutela degli animali.

Il secondo è legislativo: la clausola dell’art. 9 rafforza la base costituzionale per futuri interventi normativi in materia animale, rendendo più solido il fondamento di discipline che prima poggiavano su basi più indirette.

Il terzo è amministrativo: le pubbliche amministrazioni devono misurare le proprie scelte anche alla luce di un parametro costituzionale più esplicito.

Il quarto è culturale e simbolico: la parola “animali” non compariva prima nel testo costituzionale e il suo ingresso nella Costituzione rappresenta anche il segno di un’evoluzione del linguaggio giuridico e dei valori condivisi dalla società. Questo profilo simbolico non è secondario: in una Costituzione, le parole contano anche per la forza orientativa che esercitano sull’intero ordinamento.

Questo nuovo fondamento costituzionale può incidere, nel tempo, sia sulla lettura delle norme già esistenti sia sulla legittimazione di future riforme legislative più avanzate in materia di animali, rafforzando il controllo di ragionevolezza su discipline che li riguardano e offrendo un parametro ulteriore per il bilanciamento con altri interessi costituzionali.

Limiti e criticità

La riforma rappresenta una svolta, ma non elimina tutte le questioni aperte.

La prima criticità riguarda la formulazione dell’art. 9 nella parte in cui rinvia alla legge dello Stato la disciplina dei modi e delle forme di tutela degli animali. La Costituzione, cioè, non costruisce da sola un sistema compiuto di tutela animale: afferma un principio e demanda al legislatore la sua concretizzazione.

La seconda criticità è di tipo applicativo. La presenza della tutela degli animali nel testo costituzionale non risolve automaticamente i conflitti con altri interessi costituzionali o legislativi, né elimina il bisogno di bilanciamenti. Proprio perché la tutela animale acquista oggi un rilievo costituzionale autonomo, potrebbe in futuro entrare in tensione anche con altri principi di pari rango, richiedendo quei delicati esercizi di bilanciamento che caratterizzano il diritto costituzionale contemporaneo.

La terza criticità riguarda l’effettività. Come spesso accade per le riforme costituzionali, il rischio è che il riconoscimento formale resti più avanzato delle sue ricadute concrete, se non accompagnato da interventi normativi coerenti, da politiche amministrative adeguate e da un’evoluzione giurisprudenziale all’altezza del nuovo testo.

Resta inoltre aperta una questione di fondo: se e in che misura questo nuovo riconoscimento costituzionale porterà, nel tempo, non solo a un rafforzamento simbolico della protezione animale, ma anche a una revisione concreta di discipline e prassi ancora costruite su una visione prevalentemente antropocentrica.

Considerazioni conclusive

La legge costituzionale n. 1 del 2022 rappresenta una delle più importanti riforme costituzionali degli ultimi anni per il diritto animale e ambientale.

Il suo significato non sta soltanto nell’aver aggiunto nuove parole alla Costituzione, ma nell’aver modificato il quadro di principi entro cui deve essere pensata la relazione tra Repubblica, ambiente, economia e animali.

Da questo momento in poi, la tutela degli animali non può più essere letta come tema soltanto legislativo o settoriale. Essa trova un fondamento costituzionale espresso, che si aggiunge e si sovrappone alla protezione indiretta già ricavabile da ambiente, biodiversità ed ecosistemi. È proprio questa la novità più profonda della riforma: gli animali non sono più soltanto protetti in quanto parte di qualcos’altro, ma entrano nel testo costituzionale come destinatari diretti di tutela.

Per questo la riforma segna una vera soglia. Non conclude il percorso della protezione animale, ma lo porta definitivamente dentro il terreno più alto dell’ordinamento, trasformando una sensibilità etica e culturale in un principio che il diritto positivo non può più ignorare.

 

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