Il 26 marzo 2021 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 27 del 2 febbraio 20211(“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”) il quale all’art. 16, “Disposizioni in materia di macellazione per il consumo domestico privato”, prevede, al comma 1:
Al fine di consentire il mantenimento a livello nazionale di metodi e consumi tradizionali, è consentita la macellazione per autoconsumo al di fuori di stabilimenti registrati o riconosciuti. Le regioni disciplinano la pratica della macellazione per autoconsumo, nel rispetto dei seguenti principi: a) divieto di commercializzazione delle carni e dei prodotti ottenuti dalla macellazione degli animali; b) rispetto del benessere animale e divieto di macellazione rituale che non preveda lo stordimento degli animali; c) predisposizione di procedure regionali per la prevenzione delle zoonosi; d) possibilità, da parte dei Servizi veterinari dell'ASL, di effettuare controlli a campione per verificare il rispetto delle condizioni di salute degli animali, di benessere animale, di igiene della macellazione e di corretto smaltimento dei sottoprodotti.
Tale disciplina non si discosta da quanto già previsto nel nostro ordinamento, tuttavia, il comma secondo della medesima disposizione prevede una novità, mai contemplata, ovvero l’inserimento dei bovini fra le specie passibili di macellazione per autoconsumo:
Le specie animali oggetto di macellazione per autoconsumo sono esclusivamente le seguenti: a) pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata; b) ovini e caprini; c) suidi; d) bovidi
Il comma terzo mantiene ferma la comunicazione da parte dei privati, che intendono macellare o far macellare tali specie, all’autorità competente locale indicando il luogo e la data della macellazione.
Una novità incomprensibile
Non si comprende l’origine dell’estensione ai bovini della disciplina derogatoria sulla macellazione domestica destinata all’autoconsumo, posto che il Regolamento recepito è relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, alla sanità delle piante nonché ai prodotti fitosanitari, ma non apporta alcuna modifica estensiva rispetto alle specie animali già passibili di poter essere oggetto di autoconsumo.
Ad ogni modo, la disposizione descritta, come indicato al primo comma, rimanda alle regioni la disciplina da adottare per la regolamentazione della macellazione per autoconsumo.
L’auspicio è che le Regioni, nell’ambito della competenza a queste demandate, non apportino alcuna estensione alle regole e alle discipline operative già in vigore.
Note
- 1(“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”)