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Avv. Alessandro Ricciuti

Avv. Alessandro Ricciuti

Presidente di Animal Law Italia.

Macellazione rituale: la tutela degli animali viene prima delle esigenze religiose

La Corte di giustizia dell'UE ha giudicato compatibile con il diritto comunitario la legge di uno Stato membro che impone lo stordimento.

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Con una rivoluzionaria sentenza pubblicata il 17 dicembre, la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha giudicato compatibile con il diritto comunitario una normativa di uno Stato membro che impone, nell’ambito della macellazione rituale, un processo di stordimento reversibile e non idoneo a comportare la morte dell’animale.

Di fatto, la Corte ha riconosciuto la prevalenza dell’obiettivo della promozione del benessere degli animali rispetto alla tutela di tradizioni religiose (halal e kosher) che prevedono l’uccisione dell’animale senza preventivo stordimento. Si tratta di un passaggio fondamentale e per nulla scontato, considerata l’enorme tutela di cui gode la libertà di culto all’interno delle carte costituzionali nazionali.

La Corte ha enunciato questo principio di diritto interpretando l’art. 26, paragrafo 2, primo comma, lettera c) del regolamento (CE) n. 1099/2009 (relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento) e valutandone la validità alla luce degli articoli 101Libertà di pensiero, di coscienza e di religione e 20, 21 e 222I quali sanciscono rispettivamente l’uguaglianza davanti alla legge, il principio di non discriminazione e il rispetto della diversità culturale, religiosa e linguistica. della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 2016.

La norma succitata consente agli Stati membri di adottare disposizioni nazionali intese a garantire una maggiore protezione agli animali in alcuni ambiti, uno dei quali è l’eccezione prevista per la macellazione rituale dall’art. 4 par. 4 del regolamento. Nella sentenza, la suddetta clausola viene anche letta in conformità all’art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea3Articolo 13. Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale., che tutela gli animali in quanto “esseri senzienti”.

Al temine del proprio ragionamento, la Corte conclude stabilendo che «l’articolo 26, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento, letto alla luce dell’articolo 13 TFUE e dell’articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro che impone, nell’ambito della macellazione rituale, un processo di stordimento reversibile e inidoneo a comportare la morte dell’animale».

La vicenda

Come avevamo raccontato in questo articolo, la regione delle Fiandre aveva imposto a partire dal 1° gennaio 2019 l’obbligo di preventivo stordimento “reversibile” e tale da non provocare la morte dell’animale nell’ambito della macellazione rituale. Il metodo di stordimento individuato è l’elettronarcosi, che provoca una perdita di coscienza soltanto temporanea, tanto che le norme del regolamento prescrivono che debba essere immediatamente seguita dalla iugulazione e che l’operatore debba effettuare un nuovo stordimento nel caso in cui vi siano segnali di ripresa di coscienza.

La norma fiamminga, intesa a ridurre al minimo la sofferenza degli animali, aveva ritenuto che l’elettronarcosi «costituisce una misura proporzionata che rispetta lo spirito della macellazione rituale nell’ambito della libertà di religione e tiene conto in massima misura del benessere degli animali interessati»; tale obbligo peraltro «non arreca pertanto un pregiudizio sproporzionato alla libertà di religione».

Ciononostante, la suddetta previsione normativa era stata contestata da alcune associazioni ebraiche e musulmane, secondo le quali inficerebbe la libertà di manifestare la propria religione, evidenziando inoltre che la carne di bovini macellati conformemente a precetti religiosi rappresenterebbe soltanto lo 0,1% del totale di carne prodotta in Belgio e che i casi in cui lo stordimento fallisce sarebbero superiori.

La Corte Costituzionale del Belgio aveva quindi rimesso alla Corte di Giustizia dell’UE la questione pregiudiziale di interpretazione della normativa in esame.

La decisione

La Corte osserva che la norma contestata risponde a un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall’Unione, ossia la promozione del benessere degli animali.

Il legislatore fiammingo attribuisce grande importanza a tale principio, tanto che nei lavori preparatori si enfatizza che la macellazione senza stordimento rappresenta una sofferenza evitabile.

I riti religiosi islamico ed ebraico richiedono che l’animale sia svuotato il più possibile del suo sangue e non ammettono lo stordimento nel timore che possa influenzare negativamente il dissanguamento. Nella ricerca di un equilibrio tra la protezione degli animali e la libertà di religione, si era fatto ricorso a ricerche scientifiche, dimostrando che tale timore non è fondato.

La scelta di imporre l’elettronarcosi anche nell’ambito della macellazione rituale appare quindi proporzionata. Inoltre, la legislazione fiamminga non ha vietato né ostacolato la messa in circolazione di prodotti di animali macellati ritualmente originari di un altro Stato membro o di uno Stato terzo e non appare fondato il timore addotto dalle associazioni religiose circa l’impossibilità di verificare il rispetto delle procedure religiose nelle carni importate.

D’altro canto, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea «è uno strumento vivente da interpretare alla luce delle attuali condizioni di vita e delle concezioni prevalenti ai giorni nostri negli Stati democratici […] cosicché occorre tener conto dell’evoluzione dei valori e delle concezioni negli Stati membri, sia sul piano sociale sia su quello normativo. Orbene, il benessere animale, in quanto valore al quale le società democratiche contemporanee attribuiscono un’importanza maggiore da un certo numero di anni, può, alla luce dell’evoluzione della società, essere preso maggiormente in considerazione nell’ambito della macellazione rituale e contribuire così a giustificare il carattere proporzionato di una normativa come quella di cui al ricorso principale».

Note

  • 1
    Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
  • 2
    I quali sanciscono rispettivamente l’uguaglianza davanti alla legge, il principio di non discriminazione e il rispetto della diversità culturale, religiosa e linguistica.
  • 3
    Articolo 13. Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.

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