Con l’arrivo dell’estate e dell’aumento delle temperature può capitare di imbattersi in un’automobile in sosta, all’interno della quale è chiuso un cane che potrebbe soffrire un colpo di calore.
La temperatura, all’interno di un veicolo esposto al sole cocente, può innalzarsi rapidamente e creare una naturale preoccupazione per l’animale, che manifesterà segni di sofferenza. La domanda, a questo punto, sorge spontanea: cosa possiamo fare se siamo noi a notarlo? E cosa rischia il proprietario?
Il primo istinto è quello di liberare il quadrupede, magari sentendoci legittimati a rompere il finestrino dell’auto in cui si trova lo sfortunato animale. In realtà, anche se il reato di danneggiamento è stato depenalizzato nella sua forma semplice ed è quindi prevista solo una sanzione amministrativa (è penalmente rilevante nelle ipotesi aggravate previste dall’art. 635 c.p.), si sarebbe comunque costretti al risarcimento del danno (salvo i casi di estrema urgenza nei quali potrebbe invocarsi lo stato di necessità), pertanto occorrerà procedere in altro modo.
Il primo passo da compiere è quello di verificare che i finestrini siano rimasti in parte aperti e attendere qualche minuto il rientro del proprietario il quale potrebbe essersi allontanato solo temporaneamente. Tuttavia, se notiamo che l’assenza si prolunga e che l’animale manifesta sofferenza dobbiamo allertare immediatamente le Forze dell’Ordine, che in caso di necessità interpelleranno anche il servizio veterinario, segnalando l’accaduto e fornendo ogni informazione necessaria. Infine, potremo raccogliere immagini e indicazione di possibili testimoni.
Il personale contattato, una volta intervenuto, provvederà ad accertare la situazione, ad aprire l’auto e a soccorrere l’animale. Dobbiamo sapere che non abbiamo un obbligo giuridico di intervenire personalmente, pertanto la soluzione migliore è quella di rivolgersi alle autorità, che potranno operare legittimamente.
Cosa rischia il proprietario?
Passando a esaminare l’altra faccia della medaglia, vediamo quali sono i reati o le sanzioni in cui può incappare lo sprovveduto proprietario. Tenere un animale all’interno di un veicolo fermo, in un periodo caldo, può dar luogo a una responsabilità penale per il reato di cui all’art. 727 c.p.: “Abbandono di animali”. La disposizione menzionata, al secondo comma, punisce la detenzione incompatibile e produttiva di gravi sofferenze con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
A tal proposito, la Suprema Corte di cassazione, con la sentenza n. 14250 del 9 aprile 2015, si è espressa confermando la condanna inflitta a due imputati che avevano lasciato un cane di razza Beagle in una Fiat 600, quando all’esterno vi era una temperatura di circa 30 gradi. Secondo gli Ermellini, non poteva ritenersi soddisfacente uno spazio di apertura del finestrino di 5 centimetri per far circolare aria sufficiente, essendo nozione comune che, in mancanza di un’ampia areazione nell’auto, la temperatura interna può crescere in maniera esponenziale rispetto a quella esterna. Il cane ha continuato ad abbaiare per ore e a mostrare segni di sofferenza, attirando l’attenzione dei passanti che hanno provveduto a contattare la Polizia Municipale, successivamente intervenuta, e hanno cercato di far pervenire dell’acqua all’animale attraverso la piccola fessura rimasta aperta nel finestrino.
In un caso analogo, la Corte di cassazione, terza sezione penale, con sentenza n. 175 del 7 gennaio 2008, ha confermato la condanna alla pena di euro 1.200,00 di ammenda, emessa dal Tribunale di Udine che aveva ritenuto l’imputato responsabile del reato cui all’art. 727, comma 2, c.p. per avere detenuto il proprio cane meticcio, di colore nero focato e di taglia medio piccola, in condizioni incompatibili con la natura dello stesso e produttive di gravi sofferenze, lasciandolo chiuso all’interno della propria autovettura. Nel caso de quo, la Corte ha sostenuto che: «l’argomentazione del giudice del merito appare logica e rispondente ai canoni interpretativi della norma, avendo evidenziato sia che l’animale era stato tenuto chiuso in una autovettura, limitata, parcheggiata al sole, con una temperatura di oltre 30 gradi per circa un’ora, incompatibile con la natura dello stesso, tanto che cercava l’ombra tra i sedili, sia che lo stesso aveva riportato gravi patimenti, tenuto conto che ansimava (dimostrando, cioè, difficoltà di respirazione) e che necessitava la somministrazione di acqua, manifestando un inizio di disidratazione, tanto che si rese necessaria l’apertura delle portiere, la liberazione dell’animale e la immediata somministrazione di acqua».
Ancora, si può citare la sentenza della Suprema Corte di Cassazione, terza sezione penale, n. 5971 del 7 febbraio 2013, che ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Alessandria nei confronti di due imputati per aver lasciato in auto due cagnolini, di razza Yorkshire, per più di cinque ore sotto il sole di luglio. Secondo la Corte, si è trattato di un chiaro comportamento omissivo certamente integrante la fattispecie di “Abbandono”.
Per concludere
Da ricordare, infine, che il regolamento comunale della città in cui ci troviamo potrebbe prevedere uno specifico divieto di detenzione di un animale all’interno del veicolo, per alcuni periodi dell’anno, e una relativa sanzione pecuniaria in caso di violazione.
Se, come Josh Billings ha affermato, «un cane è la sola cosa su questa terra che vi ami più di quanto non ami se stesso», allora evitiamo di procurargli inutili patimenti, di incorrere in responsabilità e segnaliamo, effettuate le opportune e serie verifiche, le situazioni di disagio.