Formazione obbligatoria per detentori e operatori di animali esotici e selvatici
D.M. 3 aprile 2025 (attuazione dell’art. 9, D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 135)
Analisi e commento
Chi riguarda il nuovo obbligo
Dal 1° gennaio 2026, chi detiene o gestisce professionalmente determinati animali esotici e selvatici è tenuto a seguire una formazione obbligatoria. L’obbligo discende dal D.M. 3 aprile 2025, adottato in attuazione dell’art. 9 del d.lgs. 5 agosto 2022, n. 135, e si inserisce nella cornice del Regolamento (UE) 2016/429 (“Animal Health Law”): in particolare, l’art. 11 del regolamento richiede che operatori e professionisti degli animali dispongano di conoscenze adeguate in materia di malattie animali, biosicurezza, interazione tra sanità animale, benessere animale e salute umana, buone pratiche di gestione e resistenza ai trattamenti. Il sistema italiano traduce questo principio in un obbligo formativo concreto, demandando a un manuale operativo e ai relativi corsi la definizione dei contenuti, differenziati per specie, attività e ruolo del soggetto obbligato. Va però precisato che l’art. 11 del Regolamento (UE) 2016/429 riguarda operatori e professionisti degli animali, non i proprietari privati in quanto tali. L’estensione della formazione anche a proprietari o detentori rappresenta quindi una scelta del legislatore italiano (vedi anche: Regolamento Animal Health).
L’obbligo di formazione si rivolge oggi a due categorie distinte:
- I proprietari privati: ovvero chi detiene animali da compagnia appartenenti a specie selvatiche ed esotiche registrati nel Sinac (Sistema di identificazione nazionale degli animali da compagnia).
- Gli operatori e i trasportatori: ovvero chi gestisce animali a fini professionali, le cui attività sono soggette all’obbligo di iscrizione nel Sistema I&R (Identificazione e Registrazione). Questo sistema rappresenta l’anagrafe nazionale che monitora gli stabilimenti e garantisce la tracciabilità e il controllo sanitario su tutto il territorio.
In concreto, la norma non tocca la sfera dei cosiddetti animali da affezione tradizionali (cani e gatti), ma una platea di specie estremamente vasta che comprende:
- Rettili e Anfibi: serpenti, iguane, tartarughe esotiche, rane e salamandre;
- Uccelli diversi dal pollame: dai pappagalli ai piccoli passeriformi esotici;
- Roditori e conigli: purché non destinati alla produzione alimentare;
- Animali acquatici ornamentali e invertebrati: pesci tropicali e coralli, con l’esclusione espressa di api, molluschi e crostacei.
Perché questa novità è importante
Per anni, la detenzione e la circolazione di questi animali sono state troppo spesso considerate una scelta privata o commerciale quasi neutra. Questo accadeva nonostante coinvolgessero esseri con esigenze etologiche complesse, vulnerabilità allo stress e bisogni ambientali estremamente difficili da rispettare in contesti domestici o di mercato. In questo quadro, imporre una formazione minima rappresenta, senza dubbio, un passo avanti necessario.
Come è costruita la formazione
Il decreto struttura il percorso formativo intorno ai nodi più delicati del settore: il benessere animale, la sicurezza degli operatori, la gestione, la manipolazione, il trasporto e la prevenzione dei rischi sanitari e ambientali. Tuttavia, emerge un elemento ulteriore degno di nota: il sistema non è un percorso unico e indistinto. La formazione è definita attraverso un manuale operativo e i corsi sono differenziati in base alla specie, alla qualifica e al ruolo del soggetto obbligato. È un tentativo rilevante di evitare una formazione puramente standardizzata o solo formale. Proprio in questo si vede il raccordo con l’art. 11 dell’Animal Health Law: la formazione non viene trattata come un elemento accessorio, ma come il presupposto necessario per una gestione consapevole del rischio sanitario. Il D.M. 3 aprile 2025 attua infatti quel principio europeo traducendolo in moduli differenziati per specie, qualifica e ruolo e includendo, tra gli altri, benessere animale, biosicurezza, zoonosi, identificazione e registrazione, gestione, trasporto ed etologia.
Chi può erogare i corsi
Il decreto definisce con chiarezza i soggetti abilitati all’organizzazione dei corsi, privilegiando enti di comprovato rigore scientifico e sanitario. Tra questi figurano gli Istituti zooprofilattici sperimentali (enti pubblici che operano come laboratori di eccellenza per la sanità animale), i dipartimenti universitari di medicina veterinaria, la FNOVI (Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari Italiani), gli Ordini provinciali dei medici veterinari, le società scientifiche di settore e le ASL.
Possono erogare la formazione anche gli enti accreditati nel sistema di Educazione Continua in Medicina (ECM), lo strumento istituzionale per l’aggiornamento formativo dei professionisti della salute. Le associazioni di categoria possono promuovere i corsi, ma devono necessariamente avvalersi di uno di questi soggetti.
Affidare i corsi a queste istituzioni, e non ai negozianti o ai privati, è un tentativo di sottrarre il sapere sul benessere animale alle dinamiche della vendita, restituendolo alla scienza.
Il profilo economico: la formazione come disincentivo
Sul piano pratico, i costi della formazione restano interamente a carico dei soggetti obbligati. Questo punto è fondamentale e va letto come una scelta politica precisa: trasformare la detenzione in una responsabilità economica attiva. Sancendo che la conoscenza necessaria per detenere una specie esotica ha un prezzo, il legislatore lancia un messaggio chiaro: la gestione di questi esseri viventi non è una scelta privata a costo zero. Questo onere finanziario agisce come un disincentivo strategico, volto a scoraggiare l’acquisto impulsivo e a porre fine all’era dell’animale esotico trattato come un “bene di consumo” accessibile a chiunque, ricordando che il diritto di detenere deve essere preceduto dal dovere di sapere (e di investire per farlo).
Il problema che la formazione non risolve
Tuttavia, fermarsi qui sarebbe un errore. Per chi guarda al tema dalla prospettiva del diritto degli animali, il punto decisivo è che la formazione può migliorare la gestione, ma non mette in discussione la legittimità della detenzione stessa.
Qui si apre la domanda più importante: vogliamo limitarci a disciplinare meglio il modo in cui questi animali vengono detenuti, oppure vogliamo interrogarci sul fatto che molte forme di detenzione possano essere, in sé, incompatibili con i loro interessi fondamentali? Moltissimi animali esotici vengono ancora acquistati e venduti in contesti inadeguati rispetto alle loro esigenze specie-specifiche. Non si tratta solo di prevenire incidenti, ma di riconoscere animali che mal si adattano alla cattività privata o a circuiti orientati al profitto. Il legame con il D.Lgs. 135/2022 è qui significativo: il legislatore ha già riconosciuto che la loro circolazione incide su salute pubblica, biodiversità, sanità animale e sullo stesso benessere animale.
Il rischio di una “patente etica”
Il rischio latente è che la formazione funzioni come una sorta di “patente etica”: un meccanismo che, invece di contenere il fenomeno, contribuisca a normalizzarlo. Se passa il messaggio che detenere specie esotiche diventi accettabile sol perché si è frequentato un corso, la formazione rischia di trasformarsi da presidio a strumento di legittimazione.
Il quadro europeo e il dovere di tutela
Questa riflessione è inseparabile dal contesto normativo dell’Unione Europea. L’Articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) stabilisce infatti l’obbligo, per l’Unione e per gli Stati membri, di tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali, in quanto esseri senzienti, ogni volta che vengono formulate o attuate politiche in settori chiave come l’agricoltura, i trasporti o il mercato interno. Non è una semplice dichiarazione di intenti, ma una norma di rango “costituzionale” per l’Europa.
Quando il legislatore si limita a disciplinare la detenzione senza interrogarsi sulla compatibilità di queste pratiche con gli interessi fondamentali degli animali coinvolti, si ferma un gradino sotto quanto il diritto europeo richiederebbe.
Anche la nuova proposta di regolamento europeo sul trasporto degli animali (COM(2023)770) — attualmente al vaglio delle istituzioni UE — segue questa scia: introduce tutele più stringenti per le categorie vulnerabili e abbassa la soglia di tollerabilità delle condizioni di trasporto, ma solleva lo stesso identico paradosso. Il rischio è che il miglioramento tecnico delle condizioni finisca per anestetizzare la nostra coscienza critica, legittimando pratiche che meriterebbero, invece, uno scrutinio molto più severo o un divieto definitivo.
La sfida dell’applicazione pratica
Resta poi aperta una questione molto concreta: quanto questo sistema formativo sia davvero accessibile, trasparente e verificabile. Un segnale concreto dell’avvio del sistema si è avuto nel marzo 2026 con l’attivazione di una sezione dedicata sul portale PINFOA (Piattaforma Nazionale Formazione Operatori, Trasportatori, Professionisti degli animali).
Si tratta di una piattaforma già dedicata alla formazione in ambito animale di operatori, trasportatori e professionisti degli animali che, per quanto qui interessa, servirà a gestire operativamente anche la formazione di proprietari e detentori.
Tuttavia, al momento, non emerge ancora una mappa pubblica, semplice e completa dei corsi specificamente attivi per questo obbligo. Se la formazione resta opaca nella sua attuazione concreta, il rischio è che l’obbligo non venga rispettato o che si riduca a un mero adempimento burocratico.
Il tema non è solo organizzativo. Occorre, infatti, chiedersi anche quali siano le conseguenze del mancato rispetto dell’obbligo formativo. Né il decreto del 3 aprile 2025, né il d.lgs. 135 del 2022 prevedono una sanzione pecuniaria espressa e autonoma per l’omessa formazione. La sua inosservanza può comunque emergere in sede di controlli ufficiali delle ASL, con possibili richieste di regolarizzazione. È tuttavia evidente che la mancata previsione di un’apposita sanzione è un ulteriore aspetto che mina l’effettività di tale obbligo.
Conclusioni: oltre la tecnica, verso una nuova consapevolezza
In conclusione, il decreto del 3 aprile 2025 è un segnale utile, ma non risolutivo. È apprezzabile perché riconosce finalmente che la gestione di animali esotici e selvatici non può essere lasciata all’improvvisazione o trattata come una scelta puramente individuale. Tuttavia, resta insufficiente perché non affronta il cuore della questione: la detenzione di molte di queste specie continua a essere pensata come un fenomeno da regolare, piuttosto che da mettere radicalmente in discussione.
Dobbiamo chiederci se un manuale operativo, per quanto preciso, possa davvero colmare il vuoto etico della cattività. La tecnica, infatti, non è etica: essa istruisce su come non far morire l’animale, ma non necessariamente su come rispettarne la dignità. Un detentore può essere istruito a mantenere parametri impeccabili di umidità e temperatura, restando però del tutto cieco davanti alla ingiustizia intrinseca della privazione della libertà.
È qui che il diritto degli animali deve mantenere fermo il proprio punto di vista. La domanda decisiva non è soltanto come rendere più sicura o competente la detenzione, ma quali animali non dovrebbero essere detenuti affatto. Solo rispondendo a questo interrogativo potremo evitare che la formazione si trasformi in una “patente etica” utile a normalizzare ciò che, per natura, dovrebbe restare libero.