L’abbandono materiale degli animali si concretizza quando una persona lascia un animale senza le cure indispensabili per garantirne la sopravvivenza o il benessere psico-fisico. Questo comportamento si traduce, ad esempio, nella privazione di elementi essenziali come cibo, acqua, riparo adeguato, cure veterinarie e ogni altra attenzione necessaria per consentire all’animale di vivere in modo sano, sicuro e dignitoso.
Tale atteggiamento non si limita solo all’assenza di cure dirette, ma comprende anche l’esposizione dell’animale a condizioni di pericolo, stress o sofferenza evitabile. Lasciare un cane in un ambiente troppo caldo o freddo, non fornire assistenza sanitaria per malattie o ferite, o trascurare un animale fino a ridurlo in stato di malnutrizione o disidratazione sono esempi di comportamenti che configurano abbandono materiale.
Le condotte di abbandono materiale, oltre a rappresentare un grave atto di insensibilità e mancanza di rispetto verso gli esseri viventi, possono integrare ipotesi di reato. Il Codice Penale, all’articolo 727, punisce chiunque abbandoni un animale domestico o che abbia acquisito abitudini alla cattività, così come chiunque lo detenga in condizioni incompatibili con la sua natura, provocandogli gravi sofferenze.
Per abbandono materiale si intendono tutte quelle condotte che, per incuria grave, negligenza o imprudenza, mettono a repentaglio la salute o la vita di un animale.
Esempi di abbandono materiale possono essere:
I comportamenti sopra elencati possono integrare la fattispecie di detenzione illecita prevista dal Codice penale all’art. 727, che punisce con la pena dell’ammenda da 1.000 a 10.000 euro “chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze���.
Ai fini della configurabilità del reato di detenzione illecita devono ricorrere sia l’incompatibilità dello stato di custodia degli animali rispetto alla loro natura, in base al patrimonio di comune esperienza o alle acquisizioni delle scienze naturali, sia l’idoneità della detenzione medesima a provocare ad essi gravi sofferenze.
Ad esempio, la Corte di Cassazione ha rinvenuto il reato di cui all’art. 727 c.p. secondo comma anche nella condotta di un proprietario di un cucciolo di cane che teneva l’animale chiuso in un garage angusto e scarsamente illuminato, peraltro chiuso da rete metallica ed in mezzo ad oggetti ingombranti, con conseguente scarsa possibilità di movimento, in mezzo alle proprie deiezioni e senz’acqua (Cass. pen., Sez. III, Sent., 11/01/2023, n. 537), ovvero nel diverso caso in cui un proprietario aveva tenuto sette cani in una piccola stanza della propria casa, sporca e priva di luce naturale.
Se sei a conoscenza di un caso in cui un animale viene detenuto in condizioni di abbandono materiale, incuria e degrado puoi agire in diversi modi.
Cassazione Penale, Sez. III, Sentenza n. 537 del 11 gennaio 2023
“L’ipotesi di reato di cui all’art. 727, secondo comma, cod. pen. non postula la necessaria ricorrenza di situazioni, quali la malnutrizione e il pessimo stato di salute degli animali, indispensabili per poterne qualificare la detenzione come incompatibile con la loro natura, ma al proposito rilevano tutte quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell’animale, procurandogli dolore e afflizione, compresi comportamenti colposi di abbandono e incuria.”
Caso esemplare: detenzione di un cucciolo di cane in un garage angusto, privo di luce, tra le proprie deiezioni e senza acqua, ritenuta incompatibile con la natura dell’animale e produttiva di gravi sofferenze.
Cassazione Penale, Sez. III, Sentenza n. 18892 del 13 maggio 2011
“Integra la contravvenzione di abbandono di animali (art. 727, comma primo, c.p.) non solo la condotta di distacco volontario dall’animale, ma anche qualsiasi trascuratezza, disinteresse o mancanza di attenzione verso quest’ultimo, dovendosi includere nella nozione di ‘abbandono’ anche comportamenti colposi improntati ad indifferenza od inerzia nell’immediata ricerca dell’animale.”
Cassazione Penale, Sez. III, Sentenza n. 21932 del 25 maggio 2016
“L’utilizzo di collare elettronico, che produce scosse o altri impulsi elettrici trasmessi al cane tramite comando a distanza, integra la contravvenzione di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, poiché concretizza una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull’integrità psicofisica dell’animale.”
Cassazione Penale, Sez. III, Sentenza n. 14734 del 8 febbraio 2019
“Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 727 cod. pen., la detenzione di animali in condizioni produttive di gravi sofferenze consiste non solo in quella che può determinare un vero e proprio processo patologico nell’animale, ma anche in quella che produce meri patimenti, come tenere un portamento innaturale, tale da impedire o rendere difficoltosa la deambulazione o il mantenimento della posizione eretta e stabile.”
Cassazione Penale, Sez. III, Sentenza n. 2852 del 22 gennaio 2014
“Integra il reato previsto dall’art. 727 cod. pen. il comportamento, anche colposo, di completo abbandono di animali allevati in libertà se sia tale da determinare per gli stessi condizioni di vita incompatibili con la loro natura.”
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Questa scheda è parte del Progetto SOS animALI, un’iniziativa di ALI – Animal Law Italia finalizzata a promuovere la consapevolezza delle leggi a tutela degli animali non umani e a favorirne la piena applicazione.
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