Esposizione di animali vivi in vetrina

Classificazione: Zona grigia
Problematiche che possono configurare un illecito.

L’esposizione di cani, gatti e altri animali vivi dietro le vetrine dei negozi è una pratica ancora diffusa. Sebbene sia formalmente lecita — con alcune eccezioni locali — solleva numerose criticità legate al benessere degli animali, che possono trovarsi in condizioni non adeguate, sia dal punto di vista fisico che comportamentale.

Problematiche principali:

  • Scarsa igiene e pulizia;
  • Spazio insufficiente: gli animali possono essere costretti in gabbie o recinti troppo piccoli, privi della possibilità di muoversi liberamente o assumere posture naturali;
  • Esposizione diretta al sole o alla luce artificiale per lunghi periodi, con conseguenze negative sulla loro salute e sui ritmi biologici;
  • Vicinanza eccessiva a fonti di calore, che può causare stress termico e disidratazione.
  • Cibo e acqua assenti o insufficienti (es. acqua non fornita di frequente nei mesi estivi);
  • Assenza di riscaldamento nei mesi invernali, condizione che può risultare particolarmente dannosa per cuccioli e animali sensibili al freddo

Inoltre, non vanno sottovalutati i fattori di stress e sofferenza sul piano psicologico, come l’esposizione costante alla luce artificiale, al rumore del traffico e al continuo via vai di persone. La carenza di interazioni adeguate e l’assenza di arricchimenti ambientali impediscono agli animali di esprimere comportamenti naturali, causando frustrazione e disagio. Anche il contatto visivo forzato con altri animali, senza possibilità di interazioni adeguate o vie di fuga, può amplificare stati di ansia e favorire reazioni aggressive.

INDICE

Aspetti legali

In Italia non esiste una normativa nazionale specifica che regolamenti l’esposizione di animali vivi nelle vetrine dei negozi, lasciando così ampi margini di discrezionalità agli esercenti. Tuttavia, quando le condizioni di detenzione risultano inadeguate e compromettono il benessere degli animali, possono configurarsi violazioni della legge penale. In particolare, se un animale viene esposto in uno stato evidente di sofferenza – a causa, ad esempio, di spazi angusti, mancanza di acqua e cibo, temperature estreme o forte stress – si potrebbe integrare il reato di maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.), punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con una multa da 5.000 a 30.000 euro.

In alternativa, qualora le condizioni di detenzione siano tali da provocare gravi sofferenze senza configurare atti di violenza diretta, potrebbe trovare applicazione l’art. 727, comma 2, c.p., che sanziona chiunque detenga animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, prevedendo l’arresto fino a un anno o un’ammenda fino a 10.000 euro.

In presenza di situazioni di questo tipo, è importante segnalare il caso alle autorità competenti, come i servizi veterinari dell’ASL, la polizia locale o i carabinieri forestali, affinché possano effettuare controlli e, se necessario, intervenire per tutelare gli animali.

Alcuni comuni hanno vietato l’esposizione degli animali negli esercizi commerciali o hanno disciplinato questa pratica all’interno dei propri regolamenti per il benessere animale, stabilendo specifiche condizioni per garantire il loro benessere.

Cosa puoi fare

Verifica la normativa comunale

Controlla se il Comune ha adottato un regolamento che disciplina l’esposizione degli animali nei negozi. Alcuni regolamenti locali prevedono prescrizioni specifiche, come requisiti minimi di spazio, condizioni igieniche o limitazioni sull’esposizione in vetrina. In tal caso, ricorda che la Polizia Locale è incaricata di far rispettare il regolamento e può applicare sanzioni in caso di violazioni.

Raccogli prove

Indipendentemente dalla presenza di un regolamento comunale, se ritieni che gli animali siano detenuti in condizioni inadeguate, documenta la situazione con discrezione. Fotografie e video possono essere utili per segnalare eventuali irregolarità o sofferenze.

Dialoga con il titolare

Se possibile, prova ad avvicinare il titolare o un responsabile del negozio, spiegando in modo educato le problematiche riscontrate e invitandolo a risolverle. A volte, un confronto diretto può essere sufficiente a migliorare la situazione.

Coinvolgi associazioni e guardie zoofile

Se dopo un primo tentativo la situazione non cambia o ricevi promesse non mantenute, puoi segnalare il caso alle associazioni per la tutela degli animali o alle guardie zoofile, che in alcuni casi possono intervenire direttamente o supportarti nella segnalazione alle autorità.

Contatta le Forze dell’Ordine

Se la situazione è particolarmente grave e nessuno interviene, puoi contattare direttamente le Forze dell’Ordine (Polizia Municipale, Carabinieri, ASL veterinaria). Nella segnalazione:

  • Indica il luogo e descrivi le condizioni degli animali.
  • Specifica se il Comune ha un regolamento che disciplina l’esposizione degli animali.
  • Ricorda che la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze è punita dal Codice Penale (art. 727, comma 2 c.p.), e in casi più gravi può configurarsi il reato di maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.).

Sporgi denuncia

Se le autorità non intervengono tempestivamente e la situazione lo richiede, puoi presentare una denuncia formale presso un comando di Polizia, Carabinieri o direttamente in Procura, allegando il materiale raccolto.

Approfondimenti

Questa sezione contiene informazioni più dettagliate, che possono essere utilizzate come base di partenza per approfondire la tematica.

La raccolta di materiale video e fotografico in luoghi pubblici o aperti al pubblico, finalizzata a inoltrare segnalazioni alle Forze dell’Ordine, è considerata legittima in quanto non viola il diritto alla riservatezza delle persone.

In aggiunta, la Corte di Cassazione ha più volte chiarito che non vi è violazione della privacy quando le immagini o i video vengono raccolti in luoghi pubblici e il loro utilizzo è strettamente finalizzato alla tutela di interessi pubblici o all’accertamento di illeciti (ad esempio, Cass. Pen., sez. V, sent. n. 24288/2016). Anche il Garante per la protezione dei dati personali ha sottolineato che il trattamento di immagini raccolte in contesti pubblici, se effettuato per motivi di sicurezza o per segnalazioni alle autorità, rientra nei legittimi interessi del soggetto che raccoglie i dati, purché non venga compromessa la dignità o l’identità personale delle persone eventualmente coinvolte (cfr. Linee guida in materia di videosorveglianza del Garante Privacy, 2010, aggiornate nel 2021).

Pertanto, riprendere animali all’interno di un negozio in un contesto pubblico può rientrare tra le attività lecite, a patto che le immagini siano utilizzate esclusivamente per segnalare situazioni di interesse pubblico alle Forze dell’Ordine, rispettando le normative vigenti e non ledendo eventuali diritti di terzi.

Regolamentazioni locali

Esistono diverse regolamentazioni a livello regionale e comunale in materia di esposizione e vendita di animali d’affezione, con norme che variano da regione a regione.

  • Lombardia: L’art. 105, comma 2, lettera D della Legge Regionale vieta «l’esposizione nelle vetrine degli esercizi commerciali o all’esterno degli stessi di tutti gli animali d’affezione», intendendo per tali quelli che stabilmente o occasionalmente convivono con l’uomo.
  • Valle d’Aosta: La Legge Regionale n. 37/2010 stabilisce il «divieto di destinare al commercio o esporre cani o gatti di età inferiore ai due mesi».
  • Sicilia: La Legge Regionale n. 15 del 3 agosto 2022 vieta la «commercializzazione di animali in locali privi di un idoneo luogo di detenzione, anche durante l’orario di chiusura». Inoltre, proibisce espressamente «l’esposizione degli animali in vetrina o all’esterno del negozio».
  • Toscana: La Legge Regionale n. 59/2009, con le sue successive modifiche, vieta l’esposizione di animali d’affezione nelle vetrine o all’esterno dei negozi. La normativa stabilisce anche requisiti stringenti per gli spazi di detenzione, il benessere degli animali e il controllo delle condizioni igienico-sanitarie degli ambienti di vendita.
  • Piemonte: La Legge Regionale n. 34/1993, modificata dalla Legge Regionale n. 6/2021, vieta l’esposizione di cani e gatti di età inferiore ai 60 giorni e introduce norme per garantire il benessere degli animali nei punti vendita, con controlli periodici da parte delle ASL veterinarie.
  • Emilia-Romagna: La Legge Regionale n. 27/2000, pur non vietando esplicitamente l’esposizione in vetrina, impone restrizioni sull’allestimento delle aree di vendita e sulle condizioni igieniche degli animali. Inoltre, in diversi comuni della regione, regolamenti locali vietano l’esposizione diretta in vetrina per ridurre il rischio di stress agli animali.
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Scheda a cura di: Violetta Rodigari.
Ultimo aggiornamento: 05/01/2025.

I contenuti presenti in questa pagina sono forniti a scopo puramente informativo e hanno carattere generale. Nonostante l’accuratezza e l’aggiornamento delle informazioni, queste non possono essere considerate esaustive né sostituire una valutazione specifica da parte delle forze dell’ordine e di altre figure qualificate, come guardie zoofile, avvocati e veterinari.

Si precisa che Animal Law Italia, in qualità di ente del Terzo Settore, non offre servizi di assistenza o consulenza legale. Per questioni specifiche, ti invitiamo a rivolgerti direttamente a professionisti del settore, che potranno fornire un supporto adeguato e personalizzato in base alle circostanze del caso.

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Questa scheda è parte del Progetto SOS animALI, un’iniziativa di ALI – Animal Law Italia finalizzata a promuovere la consapevolezza delle leggi a tutela degli animali non umani e a favorirne la piena applicazione.

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