Interventi per motivi puramente estetici

Classificazione: Maltrattamenti
Pratiche illecite punite dal codice penale.

Le mutilazioni sugli animali da compagnia, come il taglio della coda, il taglio delle orecchie, la recisione delle corde vocali o l’esportazione di unghie e denti, sono atti che, se effettuati per motivi puramente estetici e non per ragioni di salute, costituiscono maltrattamento animale. Queste pratiche, infatti, comportano dolore, stress e potenziali complicazioni per gli animali.

Oltre alle mutilazioni più note, ci sono interventi meno conosciuti, ma altrettanto controversi e spesso legati a motivi estetici o a caratteristiche ritenute “tipiche” di alcune razze:

  • Allargamento delle narici nei cani brachicefali. Razze come il Bulldog inglese e il Bulldog francese presentano spesso problemi respiratori dovuti alla conformazione del muso. Sebbene l’intervento di allargamento delle narici possa migliorare la qualità della vita dell’animale, viene talvolta eseguito per mantenere caratteristiche estetiche desiderate, come un muso più corto, piuttosto che per effettive necessità mediche.
  • Interventi alle palpebre (entropion): Nei cani con pelle eccessiva, come gli Shar Pei, è frequente la protrusione delle palpebre verso l’interno, causando irritazione oculare e ulcere corneali. Anche se l’intervento è talvolta necessario per motivi di salute, può essere effettuato per motivi estetici, per correggere pieghe ritenute “non conformi” agli standard di razza.
INDICE

Aspetti legali

L’art. 10 della Convenzione europea per la protezione di animali da compagnia — firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata e resa esecutiva in Italia con la Legge 4 novembre 2010, n. 201 — stabilisce regole chiare sugli interventi chirurgici non curativi. In generale, tali interventi sono vietati, con due eccezioni specifiche:

  • se un veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria sia nell’interesse di un determinato animale;
  • per impedirne la riproduzione.

Le mutilazioni estetiche sono considerate reato ai sensi dell’articolo 544-ter del Codice Penale, che punisce chiunque sottoponga un animale a sofferenze inutili, inclusi interventi chirurgici puramente estetici. Le pene previste includono la reclusione fino a 18 mesi e la multa fino a 30.000 euro. Le sanzioni penali sono a carico dei proprietari e dei veterinari che eseguono le operazioni. Per questi ultimi, una condanna comporta anche l’apertura di un procedimento disciplinare per la violazione delle norme deontologiche della professione, con l’applicazione di sanzioni disciplinari, quali la sospensione o la radiazione, nei casi più gravi.

Nonostante le normative europee e italiane, le mutilazioni estetiche sono ancora praticate in modo diffuso, specialmente in contesti come fiere e esposizioni canine. Alcuni allevatori e proprietari richiedono queste modifiche per conformarsi a presunti “standard di razza”, ignorando l’impatto sul benessere dell’animale.

Purtroppo, sono emersi casi di falsificazione di certificati veterinari per giustificare interventi altrimenti illegali. Alcuni veterinari sono stati condotti a giudizio per aver certificato falsamente motivi di salute inesistenti al fine di eseguire mutilazioni estetiche.

Cosa puoi fare

Denunciare alle autorità o segnalare alle guardie zoofile, possibilmente raccogliendo e allegando più prove possibili (foto, video, testimoni).

La raccolta di materiale video e fotografici in luoghi pubblici o aperti al pubblico, al fine di effettuare segnalazioni alle Forze dell’Ordine è assolutamente legittimo. Ti suggeriamo di riprendere gli animali e di mostrare in maniera chiara il luogo in cui ti trovi.

Approfondimenti

Questa sezione contiene informazioni più dettagliate, che possono essere utilizzate come base di partenza per approfondire la tematica.

L’EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) in un rapporto scientifico pubblicato nel 2023 ha valutato queste pratiche di chirurgia estetica non terapeutiche come non necessarie per la salute e il benessere degli animali.

Le eccezioni

La Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (FNOVI) ha pubblicato una linea guida sull’applicazione dell’articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, in vigore in Italia dal 1º novembre 2011, che vieta interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un animale da compagnia o finalizzati ad altri scopi non curativi. Tuttavia, sono previste eccezioni se un medico veterinario considera un intervento non curativo necessario per ragioni di medicina veterinaria o nell’interesse di un determinato animale.

In base al parere del Consiglio Superiore di Sanità, tra queste eccezioni rientra solo la caudotomia neonatale preventiva, da eseguirsi esclusivamente da un medico veterinario nella prima settimana di vita del cane, in sedazione e con anestesia locale.

Questa procedura è ammessa per alcune razze di cani da ferma, riporto e cerca, suscettibili di problemi sanitari in età adulta a causa di attività sportivo-venatorie in ambienti con fitta vegetazione, che espongono l’animale a rischi di fratture e lacerazioni della coda difficilmente curabili con trattamenti conservativi.

Il veterinario che esegue la caudotomia neonatale preventiva deve:

  • verificare che l’animale sia correttamente identificato e registrato nell’Anagrafe canina competente e che appartenga a una delle razze elencate;
  • acquisire il consenso informato scritto del proprietario o detentore, secondo gli articoli 32 e 33 del Codice Deontologico del Medico Veterinario;
  • ottenere una dichiarazione del proprietario o detentore sull’effettivo utilizzo futuro del cane per attività sportivo-venatorie;
  • produrre un certificato medico-veterinario relativo all’intervento, da allegare alla documentazione sanitaria del cane;
  • conservare tutta la documentazione.

Il veterinario deve in ogni caso applicare il principio etico di non malificenza, che gli impone di evitare interventi che possano causare danno all’animale, a meno che non siano giustificati da un beneficio superiore.

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Scheda a cura di: Elena Benucci.
Ultimo aggiornamento: 05/01/2025.

I contenuti presenti in questa pagina sono forniti a scopo puramente informativo e hanno carattere generale. Nonostante l’accuratezza e l’aggiornamento delle informazioni, queste non possono essere considerate esaustive né sostituire una valutazione specifica da parte delle forze dell’ordine e di altre figure qualificate, come guardie zoofile, avvocati e veterinari.

Si precisa che Animal Law Italia, in qualità di ente del Terzo Settore, non offre servizi di assistenza o consulenza legale. Per questioni specifiche, ti invitiamo a rivolgerti direttamente a professionisti del settore, che potranno fornire un supporto adeguato e personalizzato in base alle circostanze del caso.

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