Spettacoli vietati

Art. 544 quater del Codice Penale
Classificazione: Maltrattamenti
Pratiche illecite punite dal codice penale.

L’esistenza di spettacoli o manifestazioni che coinvolgono animali – siano essi sportivi (es. corse clandestine di cavalli), di bellezza, acrobatici, di resistenza o altro – può configurare il reato di “spettacolo vietato”, previsto dall’art. 544-quater del Codice Penale, qualora tali eventi comportino:

  • condotte incompatibili con le loro caratteristiche etologiche e la loro natura;
  • sforzi non idonei alla loro età, alle condizioni fisiche o al loro stato di salute;
  • sevizie o sofferenze, fisiche o psichiche, inflitte senza necessità.

È importante distinguere queste manifestazioni da quelle autorizzate, che riguardano eventi di carattere storico o culturale riconosciuti e approvati dalla regione competente. Tali manifestazioni, pur coinvolgendo animali, devono rispettare specifici requisiti normativi e regolamentari per garantire che non venga causato inutilmente stress o sofferenza agli animali partecipanti.

INDICE

Aspetti legali

In Italia, non solo è punito chi maltratta o uccide un animale, ma anche chi organizza, promuove o pubblicizza spettacoli o manifestazioni che comportano strazio o sevizie per gli animali, come previsto dall’art. 544-quater del Codice Penale.

La norma prevede inoltre un’aggravante della pena qualora da tali spettacoli derivi la morte dell’animale o se essi siano collegati a scommesse clandestine o finalizzati a ottenere un profitto economico.

La legge 20 luglio 2004, n. 189, tuttavia, ha stabilito che questa fattispecie non si applica a giardini zoologici e manifestazioni storiche o culturali riconosciute e approvate dalla regione competente.

Anche per le manifestazioni riconosciute, tuttavia, è necessario rispettare standard precisi per garantire il benessere degli animali coinvolti. In caso contrario, l’autorizzazione stessa potrebbe essere considerata illegittima.

Un’adeguata valutazione di tutti questi elementi è essenziale per individuare gli spettacoli o le manifestazioni che violano la normativa vigente. Ciò richiede un’attenta analisi del contesto, delle modalità di svolgimento e delle conseguenze sugli animali coinvolti, al fine di tutelarne la dignità e il benessere.

Cosa puoi fare

Verifica dell’autorizzazione

Innanzitutto, controlla se lo spettacolo o la manifestazione è autorizzata dalla Regione competente. Solitamente vi è un registro regionale delle manifestazioni storiche.

Anche in caso di eventi autorizzati, presta attenzione alle condizioni degli animali. Se noti che:

  • gli animali sono particolarmente sofferenti,
  • vengono obbligati a sforzi non idonei all’età, alle condizioni fisiche o di salute,
  • o sono sottoposti a condotte incompatibili con le loro caratteristiche etologiche e la loro natura,

segnala immediatamente la situazione.

Contatti utili per segnalazioni

Puoi segnalare il caso ai seguenti numeri:

• 112 (Numero unico di emergenza)

• 1515 (Numero Verde della Guardia Forestale)

 

In entrambe le situazioni (eventi autorizzati o non autorizzati)

  • Raccogli prove: scatta foto, registra video e annota i dettagli (data, ora, luogo, e situazione). Coinvolgi eventuali testimoni.
  • Richiedi l’intervento delle forze dell’ordine: contatta la Polizia Municipale, i Carabinieri, la Guardia di Finanza o la Polizia di Stato, fornendo loro tutte le informazioni necessarie sul luogo e sulla situazione.
  • Sporgi formale denuncia: recati presso un comando delle forze dell’ordine e presenta una denuncia dettagliata, allegando le prove raccolte.

Nota importante sulla raccolta di prove: ti ricordiamo che è assolutamente legittimo raccogliere foto e video in luoghi pubblici o aperti al pubblico, soprattutto se destinati a segnalazioni alle autorità competenti. Assicurati di riprendere chiaramente gli animali, evidenziando anche il luogo o il locale in cui si svolge l’evento.

Approfondimenti

Questa sezione contiene informazioni più dettagliate, che possono essere utilizzate come base di partenza per approfondire la tematica.

L’art. 19-ter delle Disposizioni di coordinamento e transitorie per il Codice Penale stabilisce che le norme del Titolo IX-bis del Libro II del Codice Penale, che disciplinano i reati contro gli animali, non si applicano agli eventi di carattere storico o culturale che impiegano animali, a condizione che tali eventi siano riconosciuti e approvati dalla regione competente.

La Giurisprudenza però ha ritenuto che anche in questi casi può commettersi il reato previsto dall’art. 544 quater c.p., qualora nello spettacolo vi siano condotte che provochino stazio o sevizie e queste condotte non siano espressamente consentite dalle leggi speciali, o comunque non venga rispettata la relativa normativa di settore. (Cass. Pen. Sez. III n. 11606 del 6 marzo 2012).

Giurisprudenza

Cassazione penale sez. III – 22/06/2004, n. 37878 – In tema di maltrattamento di animali, la configurabilità del reato previsto a carico di chi organizzi spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali ovvero vi partecipi non è esclusa dal fatto che trattasi di manifestazione folkloristica di carattere religioso, risalente a tempo immemorabile. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la penale responsabilità degli imputati in ordine al reato di cui all’art. 727 comma 4 c.p., nel testo allora vigente e poi in parte trasfuso nell’art. 544-quater comma 1 c.p., relativamente alla tradizionale corsa dei carri tenutasi nel comune di Ururi, nella quale, secondo l’accusa, i buoi che trainavano i carri venivano impiegati in modo incompatibile con la loro natura, in quanto costretti e spronati ad una corsa sfrenata mediante l’utilizzo di pungoli e bastoni acuminati).

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Ultimo aggiornamento: 05/01/2025.

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