Uso del collare elettrico / antiabbaio

Classificazione: Maltrattamenti
Pratiche illecite punite dal codice penale.

Il collare elettrico, noto anche come collare antiabbaio, è un dispositivo utilizzato per “educare” i cani attraverso l’emissione di stimoli avversivi, come scariche elettriche, vibrazioni o suoni, ogni volta che l’animale abbaia o manifesta un comportamento considerato indesiderato. Sebbene venga spesso pubblicizzato come uno strumento efficace per correggere determinati atteggiamenti, numerosi esperti di comportamento animale e veterinari ne evidenziano i gravi effetti negativi. Tra questi, si riscontrano stress, ansia e dolore, che possono compromettere seriamente il benessere dell’animale. In alcuni casi, l’uso di tali dispositivi può persino provocare traumi fisici e psicologici permanenti, alterando profondamente il rapporto tra il cane e il suo proprietario.

L’adozione di metodi educativi coercitivi non solo è eticamente discutibile, ma risulta anche controproducente rispetto agli obiettivi di una relazione basata sulla fiducia e sulla comprensione. Gli esperti raccomandano invece approcci educativi positivi, che promuovono il rispetto dei bisogni dell’animale e favoriscono un apprendimento efficace e duraturo.

INDICE

Aspetti legali

In Italia, questi dispositivi possono essere liberamente commercializzati, in quanto la loro vendita non è vietata. Tuttavia, il loro utilizzo è stato oggetto di numerose sentenze che ne hanno evidenziato la natura lesiva per il benessere degli animali.

Il Codice Penale, all’articolo 544-ter, punisce chiunque maltratti un animale, prevedendo pene severe che possono includere la reclusione da tre a diciotto mesi o una multa da 5.000 a 30.000 euro. La giurisprudenza, in particolare attraverso le pronunce della Corte di Cassazione, ha più volte stabilito che l’uso di tali dispositivi può configurarsi come maltrattamento, trattandosi di strumenti che infliggono dolore e sofferenza agli animali, senza alcuna giustificazione valida.

In queste circostanze, l’autorità giudiziaria non solo può avviare un procedimento penale nei confronti del responsabile, ma anche disporre il sequestro preventivo dell’animale, per tutelarne la salute e il benessere. Questi orientamenti sottolineano l’importanza di promuovere metodi educativi rispettosi degli animali, evitando pratiche che possano arrecare loro danni fisici o psicologici.

Cosa puoi fare

Se sei a conoscenza di un caso in cui un animale viene sottoposto all’uso di collari elettrici o antiabbaio, hai diverse possibilità per intervenire.

In primo luogo, se hai un rapporto con il proprietario dell’animale, potresti iniziare con un dialogo. Spiegagli con tatto che l’utilizzo di questi dispositivi è dannoso e non necessario, suggerendo alternative più rispettose e efficaci, come l’addestramento positivo basato su rinforzi. Spesso, molte persone non sono consapevoli dei rischi legati a tali strumenti e un confronto costruttivo può essere risolutivo.

Se non ti senti a tuo agio nel parlare direttamente o se il tentativo non ha avuto successo, puoi segnalare il caso alle autorità competenti, come la Polizia Locale, l’ASL veterinaria o i Carabinieri Forestali. È importante documentare la situazione nel modo più completo possibile, ad esempio con foto o video, per fornire elementi utili alle indagini.

Un’altra opzione è contattare le guardie zoofile, che possono intervenire per verificare la situazione al posto tuo. Tuttavia, è bene ricordare che le guardie zoofile operano su base volontaria e ricevono un elevato numero di segnalazioni, quindi l’intervento potrebbe richiedere un po’ di tempo.

Approfondimenti

Questa sezione contiene informazioni più dettagliate, che possono essere utilizzate come base di partenza per approfondire la tematica.

Nel 2019, il Ministero della Salute ha emanato una nota sull’utilizzo collari acustici ad alte intensità e frequenze, basata su un parere tecnico richiesto al Centro di referenza nazionale per il benessere animale (CReNBA) circa gli effetti sulla salute e sul benessere dei cani. Il CReNBA aveva messo in luce che questi dispositivi “possono causare una perdita temporanea dell’udito (spostamento della soglia uditiva) o una perdita permanente dell’udito”. La nota ministeriale fa presente che a norma dell’art. 7 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, “nessun animale da compagnia deve essere addestrato con metodi che possono danneggiare la sua salute ed il suo benessere, in particolare costringendo l’animale ad oltrepassare le sue capacità o forza naturale, o utilizzando mezzi artificiali che causano ferite o dolori, sofferenze ed angosce inutili”. La nota ministeriale conclude che, pertanto, “l’utilizzo di collari acustici che possono raggiungere le intensità e frequenze sopra riportate non è consentito in quanto potrebbe configurare il reato di maltrattamento ai sensi dell’art. 544-ter del CP”.

Giurisprudenza

Sezione a cura dell’avv. Annalisa Gasparre.

Cass. pen., Sez. III, 10758/2021

L’utilizzo di collare elettronico, che produce scosse o altri impulsi elettrici trasmessi al cane tramite comando a distanza, integra la contravvenzione di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, poiché concretizza una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull’ integrità psicofisica dell’animale.

La condotta vietata non è la mera apposizione del collare elettrico ma il suo effettivo utilizzo, nella misura in cui provochi “gravi sofferenze, da intendersi come insorgenza di patimenti psico-fisici, in assenza dei quali non vi è reato.

Cass. pen., sez. III, 11561/2020

Ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 727 c.p. non rileva la finalità dell’utilizzo del collare elettrico (educativa o di addestramento) ma la circostanza che il collare produca gravi sofferenze. Nel caso di specie sul collare erano applicati due elettrodi posati a diretto contatto con la pelle dell’animale privi di tappi di copertura da cui deriva la prova della sicura sofferenza in capo a questo. L’inflizione di scariche elettriche è produttiva di sofferenze e di conseguenze anche sul sistema nervoso dell’animale, in quanto volto ad addestrarlo attraverso lo spavento e la sofferenza

 

Trib. Trento, 21 ottobre 2015, n. 825 – conf. da Cass. pen., sez. III n. 50491/2016

L’uso del collare elettrico ha il solo scopo di trasmettere una scarica elettrica a basso voltaggio ma ad alto amperaggio, somministrata nella zona anteriore del collo dell’animale, che risulta essere una parte molto sensibile e ricca di terminazioni nervose… un vero e proprio strumento tecnologico di tortura, capace di piegare la volontà dell’animale spaventato dal dolore

Cass. pen., sez. III 15061/2007

L’uso del collare antiabbaio, a prescindere dalla specifica ordinanza ministeriale e dalla sua efficacia, rientra nella previsione del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali

Cass. pen., sez. III 38034/2013

Il collare elettronico è certamente incompatibile con la natura del cane: esso si fonda sulla produzione di scosse o altri impulsi che, tramite un comando a distanza, si trasmettono all’animale provocando reazioni varie

Trattasi in sostanza di un addestramento basato esclusivamente sul dolore, lieve o forte che sia, e che incide sull’integrità psicofisica del cane poiché la somministrazione di scariche elettriche per condizionarne i riflessi ed indurlo tramite stimoli dolorosi ai comportamenti desiderati produce effetti collaterali quali paura, ansia, depressione ed anche aggressività.

+++++ contestato il 544 ter c.p. perché al momento del ritrovamento, il cane presentava lesioni gravi a cagione del collare elettrico applicatogli (Cass. pen., sez. III, 24922/2015) ——- per il resto non ci sono differenze ed è un ricorso per questioni processuali.

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Scheda a cura di: Samuele Fondelli.
Ultimo aggiornamento: 05/01/2025.

I contenuti presenti in questa pagina sono forniti a scopo puramente informativo e hanno carattere generale. Nonostante l’accuratezza e l’aggiornamento delle informazioni, queste non possono essere considerate esaustive né sostituire una valutazione specifica da parte delle forze dell’ordine e di altre figure qualificate, come guardie zoofile, avvocati e veterinari.

Si precisa che Animal Law Italia, in qualità di ente del Terzo Settore, non offre servizi di assistenza o consulenza legale. Per questioni specifiche, ti invitiamo a rivolgerti direttamente a professionisti del settore, che potranno fornire un supporto adeguato e personalizzato in base alle circostanze del caso.

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