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Decreto legislativo

Attuazione della direttiva 2007/43/CE sulla protezione dei polli allevati per la produzione di carne

D.Lgs. 27 settembre 2010, n. 181

In vigore Nazionale
Recepisce la direttiva 2007/43/CE — prima e tuttora unica disciplina europea specificamente dedicata alla protezione dei polli allevati per la produzione di carne — fissando densità massime di allevamento articolate su tre soglie (33, 39 e 42 kg/m² di peso vivo), requisiti generali dei locali (illuminazione minima di 20 lux, ventilazione, qualità della lettiera e dell’aria), obblighi di ispezione almeno bigiornaliera, obbligo di formazione del personale, monitoraggio post mortem presso il macello e regime sanzionatorio amministrativo. Si applica esclusivamente ai polli della specie Gallus gallus allevati per la produzione di carne in stabilimenti con almeno 500 polli, escludendo dal proprio ambito gli incubatoi, gli allevamenti di soli polli da riproduzione (broiler breeders), gli allevamenti estensivi all’aperto e quelli biologici. Costituisce, insieme al D.Lgs. 122/2011 (suini), al D.Lgs. 126/2011 (vitelli) e al D.Lgs. 267/2003 (galline ovaiole), una delle quattro discipline verticali italiane di settore, operanti in parallelo con la disciplina orizzontale del D.Lgs. 146/2001. Prevede sanzioni amministrative da 3.000 a 18.000 euro per le violazioni.

Analisi e commento

Premessa: il d.lgs. 181/2010 come disciplina verticale di settore

Il decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 — di seguito «d.lgs. 181/2010» — costituisce, nel diritto italiano, la disciplina verticale di settore sulla protezione dei polli (Gallus gallus) allevati per la produzione di carne — comunemente designati con il termine inglese broiler.

Il d.lgs. 181/2010 recepisce la direttiva 2007/43/CE del Consiglio del 28 giugno 2007, prima e tuttora unica disciplina europea specificamente dedicata alla tutela di questa specie nell’allevamento da carne.

A differenza delle altre tre discipline verticali italiane di settore — il d.lgs. 122/2011 sui suini (per maggiori dettagli clicca qui), il d.lgs. 126/2011 sui vitelli (per maggiori dettagli clicca qui) e il d.lgs. 267/2003 sulle galline ovaiole (per maggiori dettagli clicca qui) — il d.lgs. 181/2010 non recepisce una direttiva codificata, bensì un atto unionale di prima introduzione.

Sul piano internazionale, la direttiva 2007/43/CE si inserisce nel quadro della Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti, adottata a Strasburgo il 10 marzo 1976, cui la Comunità economica europea ha aderito con Decisione 78/923/CEE del Consiglio del 19 giugno 1978 e che l’Italia ha ratificato con la legge 14 ottobre 1985, n. 623. Il Comitato permanente della Convenzione ha adottato il 28 novembre 1995 una raccomandazione specifica concernente il pollame domestico (Gallus gallus), che costituisce il riferimento settoriale di soft law in materia.

Ne discende che il d.lgs. 181/2010 introduce ex novo nell’ordinamento italiano una disciplina di settore prima inesistente, in coerenza con la legge comunitaria 2008 (legge 7 luglio 2009, n. 88), che aveva incluso la direttiva 2007/43/CE nel proprio Allegato B.

Sul piano sistematico, il d.lgs. 181/2010 si colloca in posizione verticale rispetto al d.lgs. 26 marzo 2001, n. 146, che costituisce — come già analizzato nel commento dedicato (clicca qui) — la disciplina orizzontale di riferimento sulla protezione degli animali negli allevamenti. Ne discende un’architettura concentrica: i polli da carne sono destinatari, in primo luogo, dei requisiti generali del d.lgs. 146/2001 (libertà di movimento, fabbricati e locali di stabulazione, alimentazione, mutilazioni, procedimenti di allevamento) e, in secondo luogo, dei requisiti specifici del d.lgs. 181/2010 (densità di allevamento articolata su tre soglie, illuminazione, ventilazione, ispezione bigiornaliera, formazione del personale, monitoraggio post mortem).

La dottrina veterinario-giuridica ha qualificato l’allevamento di polli da carne come quello che, fra tutte le filiere zootecniche, presenta i problemi di benessere più gravi sul piano numerico, in ragione dell’enorme quantità di animali coinvolti e della severità dei deficit causati dalle modalità produttive.

La collocazione cronologica del decreto merita una notazione preliminare. Il d.lgs. 181/2010 traspone una direttiva che, nelle sue scelte sostantive, riflette le conoscenze scientifiche maturate fino alla relazione del Comitato scientifico della salute e del benessere degli animali del 21 marzo 2000 sul benessere dei polli allevati per la produzione di carne (broiler) — richiamata espressamente nel considerando 4 della direttiva — e l’equilibrio degli interessi consolidato fra Stati membri, industria e tutela del benessere alla data del 2007. Esso interviene dunque in un contesto di compromesso politico in cui i parametri tecnici scelti — densità massime di 33, 39 e 42 kg/m², illuminazione minima di 20 lux — riflettono il margine di accettabilità del settore zootecnico più che gli standard ottimali del benessere; e in cui i nodi critici strutturali della filiera (la selezione genetica a crescita rapida, l’esclusione dei riproduttori e degli incubatoi) sono lasciati intoccati. Le scelte sostantive sono dunque, in larga misura, scelte di ricezione della disciplina europea, anziché esercizio della discrezionalità del legislatore nazionale; il margine di intervento autonomo, riconosciuto dall’art. 1, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2007/43/CE — che consente agli Stati membri di mantenere «misure più rigorose» — non è stato sostanzialmente esercitato.

Il quadro sovraordinato entro cui il decreto opera è stato significativamente trasformato dopo il 2010. L’art. 13 del TFUE, in vigore dal 1° dicembre 2009, riconosce esplicitamente gli animali come «esseri senzienti» e impone all’Unione e agli Stati membri di tenere pienamente conto delle loro esigenze in materia di benessere nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione, fra cui l’agricoltura.

La legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, ha modificato l’art. 9 della Costituzione, aggiungendone il nuovo terzo comma: nel medesimo periodo che eleva a rango costituzionale la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni, il legislatore costituzionale ha riservato «alla legge dello Stato» la disciplina dei «modi e [delle] forme di tutela degli animali». Si tratta di un ancoraggio costituzionale espresso della materia che la disciplina di settore sui polli del 2010 poteva solo presupporre, sebbene sia formulato — secondo l’opinione prevalente — nella forma indiretta di una riserva di competenza legislativa statale, e non configuri un principio programmatico direttamente precettivo, né un riconoscimento autonomo della soggettività giuridica degli animali.

La legge 6 giugno 2025, n. 82 (c.d. Legge Brambilla) ha riformato il Titolo IX-bis del codice penale, dedicato ai delitti contro gli animali, in primo luogo sostituendo la rubrica del Titolo — da «Dei delitti contro il sentimento per gli animali» a «Dei delitti contro gli animali». Tale sostituzione, sul piano simbolico-dogmatico, segna una riconfigurazione del bene giuridico protetto: dalla tutela mediata del sentimento di compassione della collettività umana (con l’animale come oggetto della reazione emotiva dell’uomo) alla tutela diretta dell’animale come destinatario primo della protezione penale. Sul piano sostanziale, la riforma ha inasprito le pene degli artt. 544-bis e seguenti del codice penale, ridefinito alcune fattispecie e introdotto l’art. 25-undevicies del d.lgs. 231/2001, estendendo agli enti la responsabilità per i reati contro gli animali con sanzioni interdittive fino a due anni.

Nel 2020 la Commissione europea ha lanciato un percorso di revisione integrale della legislazione UE sul benessere animale negli allevamenti. L’iniziativa si colloca nell’ambito del Green Deal europeo — la cornice strategica adottata con la comunicazione della Commissione Europea COM(2019) 640 dell’11 dicembre 2019, che raccoglie le politiche dirette a rendere l’economia dell’Unione climaticamente neutra entro il 2050 — e della sua declinazione agroalimentare, la strategia «Farm to Fork» («Dal produttore al consumatore»), adottata con la comunicazione COM(2020) 381 del 20 maggio 2020 per orientare il sistema alimentare dell’Unione verso modelli più equi, sani e ambientalmente sostenibili.

La revisione della normativa sul benessere animale era prevista per il 2023, ma tale scadenza è stata solo parzialmente rispettata: a dicembre 2023 la Commissione ha presentato le sole proposte sul trasporto e su cani e gatti, rinviando la revisione delle direttive in materia di allevamento (§ 11).

Nell’ambito del percorso preparatorio, la Commissione ha conferito all’EFSA (European Food Safety Authority – Autorità europea per la sicurezza alimentare) — agenzia dell’Unione Europea che fornisce consulenze scientifiche indipendenti principalmente a Commissione Europea, Parlamento Europeo e Stati membri in materia di sicurezza della filiera alimentare — il mandato di aggiornare i pareri scientifici per le principali specie allevate. Il parere relativo ai polli da carne — «Welfare of broilers on farm», EFSA Journal 2023;21(2):7788, 236 pp. — è stato adottato il 14 dicembre 2022 dal Panel EFSA sulla salute e il benessere degli animali (Animal Health and Welfare, AHAW) ed è espressamente diretto a fornire la base scientifica per la revisione della direttiva sui broiler, coprendo tre categorie distinte (pulcini di un giorno, polli da riproduzione – broiler breeders – e polli da carne destinati alla macellazione).

Nel 2025 la Commissione ha ripreso il percorso preparatorio con una call for evidence (18 giugno – 16 luglio 2025) e con una consultazione pubblica (19 settembre – 12 dicembre 2025) sulla modernizzazione della disciplina del benessere animale, senza tuttavia presentare ancora la proposta legislativa attesa.

Il d.lgs. 181/2010 si trova così, nel 2026, in una posizione di attesa rispetto a un aggiornamento europeo del quadro entro cui è stato costruito e, più rilevante in chiave di diritto animale, del modello stesso di allevamento intensivo che il decreto presuppone e dei cui costi di benessere il parere EFSA 2023 ha documentato l’inaccettabilità sul piano scientifico.

La genesi della disciplina europea sui polli da carne e l’evoluzione del quadro scientifico

La direttiva 2007/43/CE è la prima disciplina europea dedicata specificamente al benessere dei polli da carne. Si colloca nel percorso con cui il legislatore dell’Unione, dalla fine degli anni ’80, ha affiancato alla disciplina orizzontale (oggi direttiva 98/58/CE) una serie di direttive verticali per le singole specie da reddito.

Le altre tre discipline verticali oggi vigenti nell’Unione — galline ovaiole (direttiva 1999/74/CE), suini (direttiva 2008/120/CE, già 91/630/CEE) e vitelli (direttiva 2008/119/CE, già 91/629/CEE) — sono state adottate prima della direttiva sui broiler; la disciplina verticale sui polli da carne è dunque, in ordine cronologico, l’ultima della «famiglia delle direttive verticali» e — per ragioni che si tornerà a illustrare al § 8 — anche la più cauta nelle scelte sostantive, in particolare per quanto riguarda i parametri di densità e l’omessa disciplina della selezione genetica.

Il considerando 1 della direttiva colloca espressamente la disciplina nel quadro del Protocollo sulla protezione e il benessere degli animali, allegato al Trattato che istituisce la Comunità europea per effetto del Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 (in vigore dal 1° maggio 1999): il Protocollo, infatti, obbligava la Comunità e gli Stati membri, «nella formulazione e nell’attuazione delle politiche nel settore dell’agricoltura, […] a tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali». Il richiamo è di particolare rilievo sul piano sistematico, perché il Protocollo del 1997 costituisce l’antecedente diretto dell’art. 13 TFUE: con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il 1° dicembre 2009, il contenuto del Protocollo è stato promosso da norma allegata al trattato a disposizione del diritto primario dell’Unione, ampliato nei settori interessati (con l’aggiunta della pesca, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio) e — sul piano sostantivo — integrato dell’espresso riconoscimento degli animali «in quanto esseri senzienti», formula che nel Protocollo del 1997 figurava nel solo preambolo («desiderando garantire maggiore protezione e rispetto del benessere degli animali, in quanto esseri senzienti») e che l’art. 13 TFUE ha trasportato nel dispositivo. La direttiva 2007/43/CE è dunque adottata in un momento di transizione: la sentience era già nel diritto primario UE, ma non ancora elevata a principio orizzontale del trattato; il legislatore unionale riprende il dispositivo del Protocollo nella sua versione attenuata (senza «esseri senzienti»), e ciò spiega — in chiave genetica — la natura prevalentemente tecnica della disciplina, che tutela il benessere come parametro di gestione zootecnica più che come riflesso di una soggettività dell’animale. Il quadro è oggi compiutamente costituzionalizzato dall’art. 13 TFUE e, sul piano interno, dall’art. 9, terzo comma, Cost., nella riforma del 2022.

Il considerando 4 della direttiva esplicita la base scientifica della disciplina, rinviando alla relazione del Comitato scientifico della salute e del benessere degli animali (Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare, SCAHAW) del 21 marzo 2000, The welfare of chickens kept for meat production (broilers). La relazione SCAHAW del 2000 — adottata quando l’Autorità europea per la sicurezza alimentare non era ancora stata istituita (l’EFSA è stata creata dal regolamento (CE) n. 178/2002 ed è operativa dal 2003) — ha individuato due aree di criticità principali, espressamente richiamate nello stesso considerando 4: «l’elevato tasso di crescita delle varietà di polli attualmente impiegate a tal fine non è accompagnato da un livello soddisfacente di benessere e salute degli animali» e «gli effetti negativi dell’elevata densità sono minori negli edifici al cui interno sono possibili condizioni climatiche favorevoli». Tutta la struttura della direttiva 2007/43/CE riposa su questa duplice diagnosi: il legislatore unionale ha tuttavia disciplinato analiticamente il secondo profilo (densità, condizioni climatiche, parametri ambientali) e omesso di intervenire sul primo (selezione genetica), limitandosi al considerando 13 a rinviare a una futura relazione della Commissione sull’influenza dei parametri genetici, poi adottata come COM(2016) 182 final del 7 aprile 2016.

I considerando 6-8 illustrano le ragioni e i limiti dell’intervento: il considerando 6 motiva la necessità di norme comuni a livello UE «al fine di evitare distorsioni della concorrenza che possono interferire col corretto funzionamento dell’organizzazione comune di mercato in questo settore, nonché per garantire lo sviluppo razionale del settore stesso»; il considerando 7 invoca il principio di proporzionalità; il considerando 8 prevede che le norme si concentrino sui sistemi di allevamento intensivo e rinvia all’articolato la fissazione di una soglia minima di applicazione, individuata poi dall’art. 1, paragrafo 1, lettera a) nei 500 polli. A questi si aggiunge la clausola programmatica differita del considerando 5, che riserva l’adozione di disposizioni specifiche per le aree non provviste di lettiera all’esito dei futuri pareri EFSA.

L’evoluzione scientifica successiva all’adozione della direttiva si è articolata in più pareri EFSA — quattro per la precisione, distribuiti su tre cicli temporali — ciascuno dei quali ha rilevato la progressiva inadeguatezza dei parametri normativi vigenti. Il primo parere — Scientific Opinion on the influence of genetic parameters on the welfare and the resistance to stress of commercial broilers, EFSA Journal 2010;8(7):1666 — ha confermato la diagnosi del 2000 sulla genetica a rapido accrescimento, evidenziando la correlazione fra selezione per crescita rapida e disturbi locomotori, dermatiti da contatto, sindrome della morte improvvisa, e ha raccomandato la raccolta sistematica di dati epidemiologici da parte degli allevatori a fini di sorveglianza. Il secondo — Scientific Opinion on welfare aspects of the management and housing of the grand-parent and parent stocks raised and kept for breeding purposes, EFSA Journal 2010;8(7):1667 — ha esteso l’analisi al segmento dei riproduttori (grand-parent e parent stocks), segmento espressamente escluso dall’ambito di applicazione della direttiva. Il terzo — «Scientific Opinion on the use of animal-based measures to assess welfare of broilers», EFSA Journal 2012;10(7):2774 — ha messo a punto gli indicatori basati sull’animale (ABMs) utilizzabili per la valutazione del benessere in azienda e al macello, sui quali si fonderà la successiva impostazione metodologica della disciplina dei controlli. Il quarto, e più recente, è il parere Welfare of broilers on farm, EFSA Journal 2023;21(2):7788, di 236 pagine, adottato dal Panel AHAW il 14 dicembre 2022 quale base scientifica della revisione della direttiva nell’ambito della strategia Farm to Fork.

Il parere EFSA 2023 — il primo a coprire in modo unitario tutte e tre le categorie del ciclo produttivo (pulcini di un giorno, riproduttori, polli da carne) — ha individuato le principali welfare consequences (cioè conseguenze in termini di benessere degli animali) associate al sistema di allevamento intensivo: zoppia e disturbi locomotori, dermatiti da contatto delle zampe (footpad dermatitis, hock burn), restrizione del comportamento esplorativo e di polverizzazione, stress da calore e da freddo, fame e sete prolungate, disturbi gastro-enterici e — per i riproduttori — restrizione alimentare cronica e comportamento sessuale forzato.

Quattro sono le raccomandazioni di portata più dirompente sul piano normativo:

  • abbandono progressivo delle razze a crescita rapida in favore di genotipi a crescita più lenta (slower-growing strains);
  • riduzione della densità massima di allevamento a 11 kg/m², soglia oltre la quale, secondo la valutazione EKE (expert knowledge elicitation) del parere, aumentano congiuntamente l’incidenza di dermatiti delle zampe, la compromissione della deambulazione e l’impossibilità di esprimere i comportamenti specie-specifici; e correlativa limitazione del tasso di crescita a un massimo di 50 g/giorno;
  • abbandono delle gabbie per i riproduttori e introduzione di arricchimenti ambientali (posatoi, substrati per la polverizzazione, piattaforme sopraelevate);
  • divieto di tutte le mutilazioni (troncatura del becco, asportazione delle unghie e taglio della cresta) e abbandono della restrizione alimentare cronica sui riproduttori (cfr. EFSA Journal 2023;21(2):7788, Recommendations).

La distanza fra i parametri normativi vigenti (densità fino a 42 kg/m², luce di 20 lux, nessun obbligo di arricchimento ambientale, nessuna restrizione sulla genetica) e le raccomandazioni scientifiche aggiornate è di un ordine di grandezza superiore.

A questo si aggiungono due relazioni autonome della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: la relazione COM(2016) 182 final del 7 aprile 2016 sull’influenza della selezione genetica sul benessere dei polli da carne (riconosce che «circa il 30% dei polli da carne commerciali da allevamento intensivo presenta anomalie degli arti» e che le ossa di un ceppo selezionato a crescita rapida «sono più porose e meno mineralizzate di quelle di un ceppo di controllo a crescita più lenta»); e la relazione COM(2018) 181 final del 13 aprile 2018 sull’applicazione della direttiva 2007/43/CE, che ha registrato l’attuazione disomogenea della disciplina fra gli Stati membri e l’esistenza di lacune strutturali ancora non sanate: in particolare l’assenza di requisiti specifici per gli incubatoi e per i riproduttori — che spiega l’attribuzione sistematica degli alti tassi di mortalità dei pulcini nella prima settimana alle condizioni di tali stabilimenti, senza possibilità di verifica da parte delle autorità — e l’uso eterogeneo, da parte di Austria, Danimarca, Germania, Svezia e Regno Unito, della facoltà ex art. 1, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva, di adottare misure più rigorose e di non recepire — in tutto o in parte — le deroghe alle soglie superiori a 33 kg/m².

Il Parlamento europeo, con la risoluzione del 25 ottobre 2018 (P8_TA(2018)0429), ha esortato la Commissione e gli Stati membri ad assicurare l’attuazione armonizzata e la piena applicazione della direttiva, a sviluppare indicatori del benessere armonizzati e a elaborare una tabella di marcia per un’avicoltura più rispettosa del benessere, riconoscendo che «il benessere degli animali funge da misura preventiva di per sé in quanto contribuisce a ridurre il rischio che gli animali contraggano malattie e, di conseguenza, limita il ricorso agli antimicrobici» — collegamento, questo, fra benessere e antibiotico-resistenza ribadito anche da Sobbrio – Pettorali (2018, pp. 140-141) sotto la strategia «One Health, One Welfare».

Struttura del decreto

Il decreto si compone di dodici articoli e di cinque allegati. La struttura essenziale può essere descritta nei seguenti termini:

  • l’ambito di applicazione (art. 1) e le definizioni (art. 2);
  • le norme per l’allevamento dei polli (art. 3), che disciplinano le tre soglie di densità (33, 39 e 42 kg/m²) e i rispettivi presupposti per la deroga;
  • la formazione e l’orientamento del personale (art. 4);
  • le ispezioni (art. 5), con previsione di campione adeguato di animali allevati e di relazione annuale alla Commissione europea;
  • il monitoraggio e i controlli presso il macello (art. 6);
  • le guide alle buone pratiche di gestione (art. 7);
  • il regime sanzionatorio (art. 8);
  • le clausole di invarianza finanziaria (art. 9),
  • di cedevolezza (art. 10),
  • le disposizioni transitorie (art. 11) e finali (art. 12).

L’Allegato I, richiamato dall’art. 3, comma 1, costituisce la parte sostanziale del decreto: contiene dodici punti che disciplinano abbeveratoi, alimentazione, lettiera, ventilazione e riscaldamento, rumore, luce, ispezioni degli animali, pulizia, registrazioni e interventi chirurgici.

L’Allegato II — applicabile in caso di ricorso a densità di allevamento in ogni capannone dello stabilimento superiore a 33 kg/m² — impone notifica preventiva all’autorità competente e tenuta a disposizione di documentazione tecnica sui sistemi di produzione (mappa del capannone, piano di ventilazione, sistemi di alimentazione, sistemi di allarme), oltre a parametri ambientali specifici (ammoniaca non superiore a 20 ppm, anidride carbonica non superiore a 3.000 ppm, temperatura interna che non superi quella esterna di oltre 3°C quando l’esterna è superiore a 30°C, umidità relativa media non superiore al 70% quando la temperatura esterna è inferiore a 10°C).

L’Allegato III disciplina il monitoraggio e i controlli successivi presso il macello, con riferimento al tasso di mortalità giornaliera cumulativo e all’ispezione post mortem.

L’Allegato IV elenca gli argomenti dei corsi di formazione del personale.

L’Allegato V fissa i criteri per il ricorso all’aumento della densità massima fino a 42 kg/m² (criterio della mortalità giornaliera cumulativa inferiore a 1% + 0,06% moltiplicato per l’età alla macellazione, in almeno sette gruppi consecutivi).

Una considerazione preliminare di carattere sistematico merita di essere svolta. Il d.lgs. 181/2010 è una disciplina della modalità di allevamento intensivo dei broiler, non una disciplina che metta in discussione tale modello produttivo. Tutta la sua architettura presuppone l’esistenza di un’attività economica legittima — l’allevamento di polli per la produzione alimentare con ciclo di 35-45 giorni e densità che permettono fino a venti animali per metro quadro nella fase finale del ciclo — e ne regola le condizioni minime di esercizio. Il decreto non interroga le scelte di filiera, non disciplina la selezione genetica a rapido accrescimento (che è la principale causa strutturale dei problemi di benessere documentati da SCAHAW 2000 ed EFSA 2010 e 2023), non pone limiti alla densità degli animali nei capannoni se non al peso vivo complessivo per metro quadro, non regola la durata del ciclo né impone arricchimenti ambientali. È il limite paradigmatico del welfarismo applicato alla filiera avicola da carne: una disciplina della sofferenza tollerabile, costruita all’interno di un sistema economico che la sofferenza animale presuppone e, in larga misura, produce. La dottrina veterinaria ha colto con nettezza questo punto sottolineando che questi allevamenti sono a norma di legge, ma è davvero difficile poter parlare di benessere per polli che vivono in spazi tanto ristretti da non potersi muovere. I parametri di densità massima previsti dall’art. 3 (33, 39 e 42 kg/m²) sono parametri di compromesso compatibili con il modello produttivo intensivo, non parametri ottimali rispetto alle esigenze etologiche della specie. Il parere EFSA 2023 indica come soglia sotto cui l’incidenza di dermatiti delle zampe inizia ad aumentare significativamente il valore di 11 kg/m² — un ordine di grandezza bel inferiore al parametro normativo vigente.

L’ambito di applicazione (art. 1) e le definizioni (art. 2)

L’art. 1 del decreto fissa l’ambito di applicazione: il decreto «si applica ai polli allevati per la produzione di carne, ivi inclusi i polli da carne detenuti in stabilimenti in cui siano allevati anche animali da riproduzione» (comma 1).

Il comma 2 esclude dall’ambito di applicazione cinque categorie di stabilimenti e animali:

  • gli stabilimenti con meno di 500 polli;
  • gli stabilimenti in cui sono allevati esclusivamente polli da riproduzione (i c.d. broiler breeders);
  • gli incubatoi;
  • i polli allevati estensivamente al coperto e all’aperto secondo i parametri di cui all’Allegato V, lettere b), c), d) ed e), del regolamento (CE) n. 543/2008 recante modalita’ di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame; e
  • i polli allevati con metodi biologici in conformità del regolamento (CE) n. 834/2007 e del regolamento di applicazione (CE) n. 889/2008.

L’art. 2 contiene le definizioni. La lettera e) definisce «pollo» come «animale della specie Gallus gallus allevato per la produzione di carne»: definizione fondata sulla finalità produttiva e non sull’età cronologica, che differenzia il pollo da carne dalla gallina ovaiola (anch’essa Gallus gallus, ma destinata alla produzione di uova).

La lettera f) definisce «stabilimento» come «il luogo di produzione in cui si allevano polli»; la lettera g) definisce «capannone» come «un edificio all’interno di uno stabilimento in cui è allevato un gruppo di polli».

La lettera h) definisce «area utilizzabile» come «un’area sempre accessibile ai polli e provvista di lettiera» — definizione che, come anticipato dal considerando 5 della direttiva, è suscettibile di integrazione successiva con riferimento alle aree non provviste di lettiera alla luce dei pareri scientifici EFSA.

La lettera i) definisce «densità di allevamento» come «il peso vivo complessivo dei polli presenti contemporaneamente in un capannone per metro quadro di area utilizzabile»: definizione cruciale, che misura la densità in funzione del peso vivo e non del numero di animali, con la conseguenza paradossale che la densità nominale del capannone — espressa in kg/m² — cresce con il crescere dei polli, raggiungendo il proprio massimo proprio nelle ultime fasi del ciclo, quando ogni animale può disporre dello spazio nominale di un foglio A4.

Le lettere m) ed n) definiscono il «tasso di mortalità giornaliera» e il «tasso di mortalità giornaliera cumulativo», parametri-cardine del monitoraggio e dell’eventuale revoca delle deroghe a densità superiori (Allegato V).

Sul piano sistematico, le esclusioni dell’art. 1, comma 2, sono di particolare rilievo critico e meritano una considerazione separata.

L’esclusione degli stabilimenti con meno di 500 polli (lettera a) — clausola de minimis presente in tutte le direttive di settore — è proporzionale alla finalità della disciplina (concentrarsi sui sistemi intensivi) ma lascia non disciplinata una fascia di micro-allevamenti familiari, comunque tenuti al rispetto della disciplina orizzontale del d.lgs. 146/2001.

L’esclusione degli stabilimenti in cui sono allevati esclusivamente polli da riproduzione (lettera b) è l’esclusione più problematica, sia sul piano sistematico sia sul piano del diritto animale. I broiler breeders — gli animali, geneticamente identici ai broiler commerciali, che producono le uova fecondate da cui nascono i pulcini destinati all’ingrasso — sono soggetti a una restrizione alimentare strutturale (feed restriction) necessaria per evitare il sovrappeso che impedirebbe loro la riproduzione, soggetti a frustrazione comportamentale e fame cronica, e in alcuni segmenti della filiera allevati in gabbie. Sono dunque uno dei segmenti di filiera con le maggiori criticità di benessere, ed è proprio per questo che essi sono stati inclusi nel novero degli animali coperti dall’iniziativa dei cittadini europei End the Cage Age (di cui al § 11). L’esclusione si spiega con la circostanza che la direttiva 2007/43/CE è stata concepita come disciplina del solo segmento commerciale-finale della filiera; la sua revisione nell’ambito di Farm to Fork dovrà ora colmare questa lacuna, come raccomandato dal parere EFSA 2023 (sezione specifica sui broiler breeders).

L’esclusione degli incubatoi (lettera c) — luoghi in cui le uova vengono schiuse e da cui i pulcini di un giorno vengono spediti agli allevamenti di ingrasso — sottrae dalla disciplina di settore il momento di vita più precoce e vulnerabile del pollo, in cui si verificano operazioni di sessaggio, eventuale soppressione dei pulcini maschi delle linee ovaiole (problema collaterale ma non irrilevante), trasporto in età immunologicamente fragile. Il parere EFSA 2023 ha dedicato un’intera sezione ai pulcini di un giorno, raccomandando l’estensione della disciplina a questo segmento. La stessa relazione della Commissione COM(2018) 181 final ha confermato la centralità di questa lacuna, rilevando che il diritto dell’Unione non prevede requisiti specifici per gli incubatoi e che nessuno degli Stati membri sottoposti ad audit possedeva criteri per valutare l’applicazione dei requisiti generali della direttiva 98/58/CE in tali stabilimenti.

Le esclusioni dei polli allevati estensivamente (lettera d) e con metodo biologico (lettera e) rispondono alla logica della distinzione fra sistemi produttivi: i sistemi estensivi e biologici, disciplinati da specifiche normative di settore (etichetta «ruspante» o «biologico»), sono presupposti dal legislatore unionale come dotati di standard di benessere superiori e dunque non destinatari della disciplina minima del 2007/43/CE.

Critica conclusiva di sistema: il combinato disposto delle esclusioni dell’art. 1, comma 2, sottrae alla disciplina di settore i segmenti più problematici del ciclo (riproduttori, incubatoi) e mantiene fuori dal proprio ambito anche il sistema di approvvigionamento dei pulcini destinati al ciclo di ingrasso. Il decreto disciplina, di fatto, solo la fase commerciale-finale, in cui il pollo di razza geneticamente selezionata trascorre 35-45 giorni in capannone industriale e raggiunge il peso di macellazione. È, sul piano sistematico, una disciplina della filiera amputata della sua origine: nodo che il parere EFSA 2023 e la revisione normativa attesa sono chiamati a sanare.

Le norme per l’allevamento dei polli (art. 3): il sistema delle tre soglie di densità

L’art. 3 è il nucleo sostanziale del decreto. Esso fissa il regime delle tre soglie di densità di allevamento, con un’articolazione che è la più peculiare e dirompente della disciplina europea rispetto alle altre discipline verticali di settore (che usano parametri spaziali fissi: 1,8 m² per vitello, ecc.).

La soglia ordinaria di 33 kg/m² (art. 3, comma 2)

Il comma 2 fissa la regola generale: «la densità massima di allevamento in ogni capannone dello stabilimento non deve superare in alcun momento 33 kg/m²». Si tratta di una densità misurata in peso vivo del vitello per metro quadro di area utilizzabile (cfr. la definizione dell’art. 2, lett. i)): la regola opera in modo dinamico, dovendo essere rispettata in ogni momento, ossia anche nella fase finale del ciclo, quando i polli sono prossimi al peso di macellazione. Se si assume un peso medio di 2,2 kg per pollo nella fase di macellazione (tipico del broiler commerciale), la soglia di 33 kg/m² corrisponde a circa 15 polli per metro quadro; per polli al picco produttivo di circa 3 kg, la soglia corrisponde a circa 11 polli per metro quadro.

Tutti gli stabilimenti devono inoltre rispettare le disposizioni dell’Allegato I (norme generali: abbeveratoi, alimentazione, lettiera, ventilazione, illuminazione, ispezione, pulizia, registrazioni), di cui al successivo § 7.

La soglia derogata di 39 kg/m² (art. 3, commi 3-4) e i requisiti dell’Allegato II

Il comma 3 prevede che, in deroga al comma 2, «l’autorità sanitaria territorialmente competente può autorizzare una densità di allevamento superiore, a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui all’allegato II oltre a quelle di cui all’allegato I».

Il comma 4 fissa il tetto massimo della deroga: «la densità massima di allevamento in ogni capannone dello stabilimento non deve superare in qualsiasi momento 39 kg/m²».

La deroga è subordinata, ai sensi dell’Allegato II, alla notifica preventiva (almeno 15 giorni prima della collocazione del gruppo di polli nel capannone), alla tenuta a disposizione di documentazione tecnica sul capannone (mappa, piano di ventilazione, sistemi di alimentazione e abbeveramento, sistemi di allarme), e al rispetto dei parametri ambientali: concentrazione di ammoniaca (NH₃) non superiore a 20 ppm, anidride carbonica (CO₂) non superiore a 3.000 ppm, temperatura interna che non superi di oltre 3°C la temperatura esterna all’ombra (quando questa supera 30°C), umidità relativa media misurata durante 48 ore non superiore al 70% quando la temperatura esterna è inferiore a 10°C.

La soglia derogata di 39 kg/m² corrisponde, per un pollo di 2,2 kg, a circa 17,7 animali per metro quadro: una densità che, alla fine del ciclo, lascia a ogni animale una superficie di circa 565 cm² (0,056 m²), inferiore a quella di un foglio A4 (623,7 cm² ≈ 0,062 m²). Si tratta del parametro che caratterizza la grande maggioranza degli allevamenti industriali italiani

La soglia massima di 42 kg/m² (art. 3, comma 5) e i criteri dell’Allegato V

Il comma 5 prevede un’ulteriore deroga: «quando sono soddisfatti i criteri di cui all’allegato V, l’autorità sanitaria territorialmente competente può autorizzare un ulteriore aumento, fino ad un massimo di 3 kg/m² rispetto alla densità di allevamento prevista nel comma 4». La soglia raggiunge così 42 kg/m².

I criteri dell’Allegato V sono di natura statistico-epidemiologica e richiedono:

  • assenza di carenze nel monitoraggio dello stabilimento da parte dell’autorità competente negli ultimi due anni;
  • utilizzo da parte del proprietario o detentore delle guide alle buone pratiche di gestione di cui all’art. 7;
  • in almeno sette gruppi consecutivi di polli successivamente controllati e provenienti dallo stesso capannone, mortalità giornaliera cumulativa inferiore a 1% + 0,06% × età alla macellazione in giorni (per un ciclo di 40 giorni, dunque mortalità cumulativa inferiore al 3,4%).

I commi 6 e 7 rinviano a un decreto attuativo del Ministero della salute — il D.M. 4 febbraio 2013 n. 67726 — per la disciplina dei criteri e delle modalità di concessione delle deroghe e per le procedure di determinazione della densità di allevamento (con riferimento al calcolo del peso vivo medio dei polli inviati al macello).

Critica del sistema delle tre soglie alla luce del parere EFSA 2023

Sul piano del diritto animale, il sistema delle tre soglie richiede oggi di essere riletto criticamente alla luce delle acquisizioni scientifiche più aggiornate.

In primo luogo, i parametri di densità sono di un ordine di grandezza superiore alle soglie raccomandate dal parere EFSA 2023. La valutazione Expert Knowledge Elicitation (EKE) — la metodologia formalizzata che EFSA utilizza per quantificare il giudizio degli esperti in condizioni di evidenza empirica incompleta – ha indicato che oltre 11 kg/m² si registra un aumento significativo dell’incidenza di dermatiti delle zampe (footpad dermatitis), la compromissione della deambulazione e l’impossibilità di esprimere i comportamenti specie-specifici (con certezza 66-100%); la stessa soglia di 11 kg/m² è poi indicata come tetto massimo nelle raccomandazioni urgenti del parere. Le soglie normative italiane (33, 39 e 42 kg/m²) sono dunque, rispettivamente, tre, tre e mezzo e quasi quattro volte superiori a tale soglia critica unica.

In secondo luogo, un confronto utile viene dallo European Chicken Commitment (ECC): si tratta di uno standard volontario di benessere animale per i polli da carne, promosso da una coalizione di oltre trenta organizzazioni europee per la protezione animale — fra cui Compassion in World Farming ed Eurogroup for Animals di cui fa parte anche Animal Law Italia ETS — che le aziende del settore (produttori, distributori, catene di ristorazione) sottoscrivono pubblicamente impegnandosi a rispettarne sei criteri minimi entro il 2026.

A marzo 2026 oltre 410 aziende europee risultano sottoscrittrici dell’ECC secondo il report ChickenTrack 2025 di Compassion in World Farming, basato sul tracker pubblico ChickenWatch di Open Wing Alliance (https://chickenwatch.org). In Italia il produttore Fileni — che si dichiara unico produttore della filiera avicola italiana ad aver sottoscritto l’ECC, con adesione formale nel 2021 e roadmap di implementazione progressiva dei sei criteri da completare entro il 2026 — costituisce ad oggi la principale realtà produttiva nazionale impegnata sullo standard, avendo dichiarato che da maggio 2025 tutti i prodotti a marchio Fileni provengono da polli allevati secondo gli standard ECC; nel canale distributivo italiano hanno aderito Eataly, Carrefour Italia e Cortilia, mentre Coop, Conad ed Esselunga non hanno ad oggi assunto alcun impegno pubblico in tal senso.

Che imprese operanti nel mercato italiano abbiano deciso di non superare 30 kg/m² conferma, sul piano dei segnali di mercato, che la soglia normativa è considerata dall’industria stessa, nei segmenti orientati alla qualità del benessere, eccessivamente permissiva. (Sul percorso storico dell’ECC e sui suoi effetti documentati nelle aziende sottoscrittrici si tornerà al § 11.).

In terzo luogo, la dottrina veterinaria ha colto puntualmente il punto, sottolineando che l’allevamento di questi animali è basato sul massimo sfruttamento degli spazi (alta densità), sulla velocità di crescita dei polli, sulla selezione genetica, sull’inattività a causa degli spazi ridottissimi di movimento causati dall’alta densità di individui nello stesso spazio e sull’esposizione alla luce artificiale per la gran parte del giorno. Il modello — non la patologia del modello — è il problema.

Formazione del personale, ispezioni, controlli al macello e buone pratiche (artt. 4-7)

L’art. 4 disciplina la formazione del personale che si occupa dei polli. I detentori «devono partecipare ad appositi corsi di formazione ed essere in possesso di un certificato che attesta la formazione conseguita» (comma 2).

La disciplina attuativa originariamente prevista dall’art. 3 del D.M. 4 febbraio 2013 n. 67727 — corsi di durata minima di otto ore, organizzati dalle associazioni di categoria su autorizzazione dell’ASL territorialmente competente, con docenti inseriti nell’elenco formatori del Ministero della salute, esame finale a quiz e certificato di formazione valido su tutto il territorio nazionale, costi a carico dei partecipanti — è stata abrogata dall’art. 6, comma 4-bis del D.M. 6 settembre 2023 n. 185985, (il comma 4-bis è stato introdotto dall’art. 1, comma 6 del D.M. 23 dicembre 2025 n. 195529).

Gli obblighi formativi ex art. 4, comma 1 del d.lgs. 181/2010 sono oggi assolti — per espressa previsione del nuovo art. 1, comma 2-bis del D.M. 6 settembre 2023 n. 185985, introdotto dallo stesso D.M. 23 dicembre 2025 n. 195529 — mediante la partecipazione al programma formativo unitario di cui al D.M. 6 settembre 2023 n. 185985, adottato in attuazione del Regolamento (UE) 2016/429 (Animal Health Law) e dei D.Lgs. 134/2022 e 136/2022: durata minima di diciotto ore complessive, articolata in quattro moduli — salute animale; sistema di identificazione e registrazione I&R; biosicurezza, impiego del farmaco e flussi informativi; benessere animale — erogata dagli Istituti zooprofilattici sperimentali, dai dipartimenti universitari di medicina veterinaria, dalla Federazione nazionale ordini veterinari italiani (FNOVI) e dagli ordini provinciali dei medici veterinari, dalle società scientifiche di settore e dagli enti di formazione accreditati per la formazione continua dei professionisti sanitari (cd. provider ECM – Educazione Continua in Medicina) — incluse le aziende sanitarie locali —, oltre che dai soggetti del sistema di Sviluppo Professionale Continuo costituito presso la FNOVI per i medici veterinari. La validazione dei programmi è affidata alle regioni e alle province autonome attraverso una piattaforma informativa nazionale, ospitata presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, che raccoglie e pubblica i corsi disponibili sul territorio.

Il termine per l’adempimento del primo programma formativo da parte degli operatori già in attività al 1° gennaio 2024 è stato prorogato dal D.M. 23 dicembre 2025 n. 195529 al 31 dicembre 2026; l’aggiornamento periodico è quinquennale per gli operatori.

Il Modulo 4 «Benessere animale» mantiene per i polli i contenuti specie-specifici previsti dall’Allegato IV del decreto (fisiologia dei polli, comportamento animale e concetto di stress, aspetti pratici per la manipolazione del pollame — cattura, carico, trasporto —, cure d’emergenza e abbattimento d’emergenza, misure di biosicurezza preventiva); i relativi docenti sono individuati nell’elenco dei formatori pubblicato sul Portale Formazione dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, ovvero tra soggetti con competenza specifica verificata dagli enti di formazione.

I detentori sono inoltre tenuti a fornire istruzioni scritte e orientamenti sulle norme in materia di benessere al personale addetto ad accudire, catturare o caricare i polli (comma 4) — disposizione di particolare rilievo per le operazioni di carico al macello, momento di maggior stress e di documentate violenze fisiche (cfr. § 12). I proprietari che conferiscono i propri animali a un detentore devono accertare che quest’ultimo sia in possesso del certificato (comma 5).

La dottrina veterinario-giuridica ha sottolineato il legame fra la disciplina della formazione e l’evoluzione delle politiche europee del benessere rappresentando che, quanto più sono recenti le normative, quanto più alte sono le sanzioni e si insiste sulla formazione.

Ciò si può ascrivere alla strategia “One health, one welfare” – l’approccio integrato che riconosce l’interdipendenza fra salute umana, salute animale, benessere animale e sostenibilità ambientale recepito dal Regolamento (UE) 2016/429 (cd. Animal Health Law, “legge di salute animale”), testo unico europeo in materia di malattie animali trasmissibili – che trattandosi di volatili, ha una valenza ancor maggiore.

La valenza One Health, one welfare è invero particolarmente intensa proprio nel caso dei broiler in ragione del rischio di salto di specie dei virus aviari — il virus H5N1 dell’influenza aviaria è da tempo monitorato come potenziale agente di pandemia ove acquisisse la trasmissibilità uomo-uomo — e in ragione del legame fra densità di allevamento e ricorso massivo agli antimicrobici, motivo di antibiotico-resistenza secondo quanto già affermato dalla risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2018.

L’art. 5 disciplina le ispezioni. Le autorità competenti effettuano ispezioni non discriminatorie presso gli stabilimenti, audit e controlli successivi, conformemente al piano nazionale sul benessere degli animali, su una percentuale adeguata di animali e stabilimenti.

Annualmente, entro il 30 giugno, il Ministero della salute presenta alla Commissione europea una relazione sulle ispezioni dell’anno precedente, corredata di un elenco delle azioni più importanti intraprese per ovviare ai principali problemi di benessere riscontrati. Sul piano dell’organizzazione concreta dei controlli, la disciplina ispettiva opera attraverso il Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA), oggi inserito nel Piano di Controllo Nazionale Pluriennale (PCNP) 2023-2027 adottato in attuazione dell’art. 109 del regolamento (UE) 2017/625 e recepito a livello nazionale dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27. I controlli sono eseguiti dai servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali, che caricano gli esiti sul sistema VETINFO; la categorizzazione del rischio degli allevamenti e le check-list specifiche per i broiler sono gestite tramite la piattaforma ClassyFarm del Ministero della Salute, che ha sviluppato il Manuale di valutazione del benessere animale del pollo da carne, strumento operativo per la verifica ispettiva. Il supporto scientifico-tecnico è fornito dal Centro di referenza nazionale per il benessere animale (CReNBA), incardinato nell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna.

L’art. 6 disciplina il monitoraggio e i controlli presso il macello, con rinvio all’Allegato III. Il veterinario ufficiale presso il macello:

  • raccoglie la documentazione che accompagna il gruppo (per densità superiori a 33 kg/m², include il tasso di mortalità giornaliera e il tasso di mortalità giornaliera cumulativo calcolati dal proprietario o detentore, oltre all’ibrido o razza dei polli);
  • verifica la credibilità dei dati confrontandoli con il numero di polli macellati e il numero di polli arrivati morti al macello (il c.d. indice DOA, Dead on Arrival);
  • valuta i risultati dell’ispezione post mortem al fine di individuare «altre possibili indicazioni di condizioni di scarso benessere, quali livelli anormali di dermatiti da contatto, parassitismo e malattie sistemiche nello stabilimento o nel capannone dello stabilimento di origine»;
  • comunica i dati al proprietario, al detentore e all’autorità sanitaria locale di provenienza, che intraprendono «azioni appropriate». La nozione di «azioni appropriate» è stata precisata dal D.M. 4 febbraio 2013 n. 67726, art. 5, che configura come «violazione grave al benessere animale» non suscettibile della procedura di diffida-adempimento prevista dall’art. 8, comma 4, del decreto (ai sensi della quale, in sede di primo accesso ispettivo, l’ASL può limitarsi a prescrivere le misure di adeguamento entro un termine, irrogando la sanzione solo in caso di mancato adempimento – «ogni situazione in cui gli animali sono gestiti e tenuti in condizioni tali da pregiudicarne il benessere, comprovata da segni evidenti di deterioramento della salute, senza che il proprietario o il detentore abbia intrapreso azioni appropriate per la risoluzione delle carenze o delle violazioni riscontrate». Tale nozione costituisce il punto operativo di raccordo fra la disciplina amministrativa e l’eventuale rilevanza penale delle condotte (cfr. § 12).

L’art. 7 disciplina le guide alle buone pratiche di gestione: le associazioni di categoria promuovono l’inclusione, nei manuali di corretta prassi operativa, di una sezione relativa al benessere animale; il Ministero della salute, con l’ausilio del CReNBA, valuta le sezioni e la valutazione è vincolante ai fini della validazione dei manuali. Si tratta dello strumento di autoregolazione settoriale che integra la disciplina cogente del decreto e fornisce, fra l’altro, una delle precondizioni per il ricorso alla soglia massima di 42 kg/m² (Allegato V, lett. b).

L’Allegato I: le condizioni generali di allevamento

L’Allegato I detta, in dodici punti, le condizioni generali applicabili a tutti gli stabilimenti.

La struttura segue lo schema classico delle direttive di settore sul benessere:

  • requisiti delle attrezzature di abbeveramento e alimentazione (1-2);
  • lettiera (3);
  • ventilazione e riscaldamento (4);
  • rumore (5); illuminazione (6-7);
  • ispezione degli animali (8-9);
  • pulizia (10);
  • registrazioni (11),
  • interventi chirurgici (12).

Vi è una sostanziale sovrapposizione con la disciplina orizzontale del d.lgs. 146/2001, integrata da alcune specificazioni quantitative caratteristiche della specie pollo.

Abbeveratoi, alimentazione, lettiera (punti 1-3)

I primi tre punti dettano regole sull’attrezzatura primaria:

  • gli abbeveratoi devono essere «posizionati e sottoposti a manutenzione in modo da ridurre al minimo le perdite» (punto 1);
  • il mangime «è disponibile in qualsiasi momento o soltanto ai pasti e non dev’essere ritirato prima di 12 ore dal momento previsto per la macellazione» (punto 2; il ritiro nelle ultime 12 ore è funzionale a ridurre il rischio di contaminazione fecale delle carcasse durante la macellazione);
  • tutti i polli «hanno accesso in modo permanente a una lettiera asciutta e friabile in superficie» (punto 3). L’accesso permanente alla lettiera è il requisito che, applicato congiuntamente alla definizione di «area utilizzabile» come area «provvista di lettiera», esclude la pavimentazione integralmente fessurata e impone almeno un substrato di paglia o trucioli — substrato che, peraltro, a fine ciclo è tipicamente saturo di deiezioni e responsabile delle dermatiti da contatto e delle alte concentrazioni di ammoniaca disperse nell’aria.

Ventilazione, riscaldamento, rumore (punti 4-5)

I punti 4 e 5 disciplinano i parametri ambientali fondamentali:

  • «vi deve essere sufficiente ventilazione per evitare il surriscaldamento, se necessario in combinazione con i sistemi di riscaldamento per rimuovere l’umidità in eccesso» (punto 4);
  • il «livello sonoro deve essere il più basso possibile», con costruzione, installazione, funzionamento e manutenzione dei ventilatori, dei dispositivi di alimentazione e di altre attrezzature «tali da provocare la minore quantità possibile di rumore» e che «in ogni caso non arrechino danno agli animali» (punto 5).

Va rilevato che la disciplina del punto 4 sui parametri di ventilazione è meno cogente di quella, parallela, prevista dall’Allegato II per gli stabilimenti che operano in deroga a 39 kg/m², dove sono fissati i parametri quantitativi su ammoniaca, anidride carbonica, temperatura e umidità.

Luce (punti 6-7)

Il punto 6 prescrive che «tutti gli edifici sono illuminati con un’intensità di almeno 20 lux durante le ore di luce, misurata a livello dell’occhio dell’animale e in grado di illuminare almeno l’80% dell’area utilizzabile». Il parametro di 20 lux è di per sé estremamente basso (è circa l’illuminazione di un corridoio con luce di emergenza) e sostanzialmente inferiore allo standard di 50 lux indicato dall’European Chicken Commitment per le aziende sottoscrittrici.

Il punto 7 prevede un programma di luce: «entro i sette giorni successivi al momento in cui i polli sono collocati nell’edificio e fino a tre giorni prima del momento previsto per la macellazione, la luce deve seguire un ritmo di 24 ore e comprendere periodi di oscurità di almeno 6 ore totali, con almeno un periodo ininterrotto di oscurità di almeno 4 ore». Il regime — luce continua nei primi sette giorni e negli ultimi tre, ciclo nictemerale di 24 ore con almeno 6 ore di oscurità nelle restanti fasi — è funzionale alla massimizzazione dell’ingestione di cibo (e dunque della crescita) e non riproduce il ritmo circadiano naturale della specie Gallus gallus, che in condizioni di luce naturale dorme circa 12 ore consecutive durante la notte.

Ispezioni e cura degli animali (punti 8-9)

Sono fra le disposizioni di maggior rilievo dell’intero Allegato e fra le più frequentemente disattese nella pratica documentata.

Il punto 8 impone: «tutti i polli presenti nello stabilimento devono essere ispezionati almeno due volte al giorno. Occorre prestare particolare attenzione ai segni che rivelano un abbassamento del livello di benessere e/o di salute degli animali».

Il punto 9 — di carattere imperativo e prescrittivo — dispone: «i polli gravemente feriti o che mostrano segni evidenti di deterioramento della salute, come quelli con difficoltà nel camminare o che presentano ascite o malformazioni gravi, e che è probabile che soffrano, ricevono una terapia appropriata o sono abbattuti immediatamente. Un veterinario è contattato ogniqualvolta se ne presenti la necessità».

Il punto 9 è la disposizione su cui si misura, in concreto, la conformità dell’allevamento al benessere animale e su cui si fondano la maggior parte delle qualificazioni penali ex artt. 544-ter e 727 c.p. (cfr. § 12): la documentazione fotografica e video raccolta nelle inchieste degli ultimi anni (ad esempio, da Animal Equality, Essere Animali, Equalia) mostra in modo ricorrente polli «con difficoltà nel camminare», polli con ascite, polli con malformazioni gravi, lasciati agonizzare per giorni senza terapia né abbattimento. La violazione del punto 9 non è un mero inadempimento documentale: integra direttamente la fattispecie del «deterioramento della salute» senza «azioni appropriate» di cui al D.M. 4 febbraio 2013, art. 5 (violazione grave al benessere animale), e legittima la qualificazione penale della condotta.

Pulizia, registrazioni, interventi chirurgici (punti 10-12)

Il punto 10 dispone che «ad ogni depopolamento definitivo, le parti degli edifici, delle attrezzature o degli utensili in contatto con i polli sono pulite e disinfettate accuratamente prima di introdurre nel capannone un nuovo gruppo di animali. Dopo il depopolamento definitivo di un capannone si deve rimuovere tutta la lettiera e predisporre una lettiera pulita». La disciplina della pulizia, fra un ciclo e il successivo, è funzionale tanto alla prevenzione delle malattie infettive quanto alla riduzione dei livelli di ammoniaca e patogeni nella lettiera del ciclo successivo.

Il punto 11 disciplina il registro che il proprietario o detentore deve tenere per ciascun capannone: numero di polli introdotti, area utilizzabile, ibrido o razza, numero di volatili trovati morti per ogni controllo con indicazione delle cause se note, numero di volatili abbattuti e causa, numero di polli rimanenti dopo i prelievi per vendita o macellazione. Le registrazioni sono conservate per almeno tre anni e rese disponibili all’autorità competente; il modello di registro è stato adottato con il D.M. 4 febbraio 2013.

Il punto 12, infine, disciplina gli interventi chirurgici: «sono proibiti tutti gli interventi chirurgici, effettuati a fini diversi da quelli terapeutici o diagnostici, che recano danno o perdita di una parte sensibile del corpo o alterazione della struttura ossea». Sono ammessi, in via di eccezione e con specifica autorizzazione dell’autorità sanitaria competente, due interventi: la troncatura del becco (su pulcini di età inferiore a 10 giorni, da personale qualificato, soltanto previo parere di un veterinario e una volta esaurite le altre misure volte a impedire plumofagia e cannibalismo) e la castrazione (con supervisione di un veterinario e personale specificamente formato). La troncatura del becco è una mutilazione documentata come causa di dolore cronico e di difficoltà di alimentazione; il parere EFSA 2023 ne raccomanda l’eliminazione progressiva con interventi sulla genetica e sull’arricchimento ambientale per ridurre plumofagia e cannibalismo, mentre l’ECC vieta la pratica del beak trimming tra i suoi requisiti per le aziende sottoscrittrici.

La selezione genetica a crescita rapida: il problema strutturale che il decreto non affronta

La disciplina del d.lgs. 181/2010 trova il suo punto di maggiore criticità sistematica nel non aver disciplinato — perché non lo ha disciplinato la direttiva 2007/43/CE — il fattore che la letteratura scientifica unanimemente identifica come la principale causa di scarso benessere dei broiler: la selezione genetica a rapido accrescimento. Il pollo da carne moderno è il prodotto di sessant’anni di selezione genetica intensiva volta a massimizzare la crescita corporea, la conversione alimentare e la resa al petto (parte più pregiata sul mercato). Il risultato è un animale biologicamente sostanzialmente diverso dall’antenato — il Gallus gallus domestico — e nei fatti incompatibile con qualsiasi parametro di benessere etologico. La specificità del problema giustifica una trattazione autonoma.

Il modello del broiler commerciale moderno e la sua genesi

La dottrina veterinaria ha puntualmente descritto il modello degli allevamenti dei polli da carne sottolineando i gravissimi problemi osteo-articolari, le lesioni al petto ed alle zampe a causa di una elevata e veloce crescita in modo da ottenere grandi quantità di muscolo edibile per il consumo umano in circa 40 giorni.

Sul piano della filiera produttiva, il modello si fonda sul massimo sfruttamento degli spazi (alta densità), sulla velocità di crescita a cui sono costretti i polli destinati a ingrassare, quanto più possibile, in un arco di tempo molto breve, sulla selezione genetica, sull’inattività a causa degli spazi ridottissimi di movimento causati dall’alta densità di individui nello stesso spazio e dell’esposizione alla luce artificiale per la gran parte del giorno.

I numeri della filiera sono di scala planetaria. Secondo i dati di Eurostat — l’Ufficio statistico dell’Unione Europea che produce le statistiche ufficiali armonizzate dell’Unione (Regolamento CE n. 1165/2008) — nel 2024 la produzione UE di carne avicola ha raggiunto 14,1 milioni di tonnellate; secondo i dati FAO (Food and Agriculture Organization delle Nazioni Unite) ciò corrisponde a oltre 6,7 miliardi di polli macellati nell’anno per consumo alimentare nell’Unione Europea.

La relazione della Commissione COM(2016) 182 final fornisce, sullo stesso modello produttivo, un dato strutturale utile a comprendere la pressione genetica verso la crescita rapida: i mangimi rappresentano «circa il 65% dei costi di produzione» della carne di pollo, ciò che spiega per quale ragione «la selezione genetica si è concentrata soprattutto sui tassi di accrescimento veloce per ridurre i costi».

I costi di benessere documentati dalla letteratura scientifica

La selezione per la crescita rapida ha indotto, sui broiler commerciali, una serie di modificazioni morfofisiologiche che la letteratura scientifica ha sistematicamente correlato a deficit di benessere e a quadri patologici ricorrenti.

In primo luogo, disturbi locomotori e disordini scheletrici. L’accelerazione della crescita muscolare — concentrata sui pettorali, che nel broiler moderno arrivano a costituire circa il 18% del peso corporeo, contro il 9% delle razze tradizionali e del jungle fowl, antenato selvatico (G. Caplen et al., Kinematic Analysis Quantifies Gait Abnormalities Associated with Lameness in Broiler Chickens and Identifies Evolutionary Gait Differences, PLOS ONE 7(7), 2012, e40800, su dati C.J. Schmidt et al., Poultry Science 88, 2009, 2610-2619, e S. Jackson, J. Diamond, Evolution 50, 1996, 1638-1650) — ha prodotto uno spostamento del baricentro in avanti e uno sviluppo scheletrico relativamente più lento, con ossa più porose e meno mineralizzate rispetto a quelle di un ceppo a crescita più lenta (COM(2016) 182 final, § 3.2). Ne discende che «circa il 30% dei polli da carne commerciali da allevamento intensivo presenta anomalie degli arti» (COM(2016) 182 final, § 3.2). I broiler con difficoltà di deambulazione non riescono a raggiungere abbeveratoi e mangiatoie posizionati in alto, restano accovacciati per la maggior parte della giornata, sono soggetti a piaghe da decubito e a dermatiti del petto (breast burns) e dei garretti (hock burns).

In secondo luogo, dermatiti da contatto. Il parametro è oggi rilevato dal veterinario ufficiale al macello come indicatore di benessere on-farm (Allegato III, punto 2, del decreto). L’eziologia è multifattoriale ma la densità di allevamento ne è il fattore-chiave: dove la lettiera, satura di deiezioni nella fase finale del ciclo, viene a contatto con la cute delle zampe e del petto del pollo accovacciato, l’ammoniaca contenuta nelle deiezioni produce lesioni necrotiche. La stessa Commissione europea segnala peraltro che la dermatite da contatto «ha un grado moderato di ereditabilità e, pertanto, la selezione genetica potrebbe ridurre questo importante problema di benessere» (COM(2016) 182 final, § 3.2): osservazione di rilievo, perché conferma che anche per la componente non strettamente genetica il modello selettivo potrebbe essere riorientato.

In terzo luogo, disturbi cardiovascolari e sindrome della morte improvvisa. Il rapido sviluppo dei pettorali e il fabbisogno di ossigeno della massa muscolare in crescita producono un disallineamento fra capacità cardio-respiratoria e domanda metabolica, con elevati tassi di mortalità per scompenso cardiaco — un fenomeno conosciuto come Sudden Death Syndrome — e con frequenti quadri di ascite (accumulo di liquido nella cavità peritoneale per insufficienza ventricolare destra, conseguente a dilatazione e ipertrofia cardiaca). La stessa relazione della Commissione COM(2016) 182 final, citando gli studi di Maxwell e Robertson (1997-1998), stima che la sindrome della morte improvvisa interessi il 4,7% dei polli da carne nel mondo (nota 14), e ne identifica i fattori scatenanti nella crescita rapida ottenuta tramite selezione genetica, «per via dell’accresciuta domanda di ossigeno che mette sotto pressione il sistema cardio-polmonare» (§ 3.2); la mortalità per ascite risulta inoltre significativamente più elevata nei broiler a crescita rapida macellati a 42 giorni rispetto ai broiler a crescita lenta macellati a 56 giorni.

In quarto luogo, miopatie e qualità della carne. La selezione per la massa muscolare ha indotto miopatie come il white striping (striature bianche di grasso e tessuto cicatriziale sui pettorali, presenti — secondo le ricerche dell’associazione Essere Animali su campioni italiani, novembre 2025 — in oltre il 90% dei petti di pollo a marchio Coop esaminati, con risultati peggiori per quest’ultima insegna rispetto a Conad ed Esselunga) e il wooden breast (indurimento fibroso del muscolo pettorale). Le evidenze scientifiche mostrano una correlazione diretta fra incidenza del white striping e velocità di crescita, peso finale e resa muscolare del petto, con presenza fra il 50% e il 90% nelle razze a rapido accrescimento. Non si tratta di anomalie isolate ma del fenotipo prevedibile del modello produttivo: «alcune patologie (vesciche sul petto, dermatite cronica e problemi agli arti) sono il risultato dell’elevata densità di allevamento e della presenza di agenti infettivi» (Comitato scientifico per la salute e il benessere animale).

In quinto luogo, ricorso massivo agli antimicrobici. La gestione del rischio infettivo in allevamenti ad alta densità si fonda strutturalmente sulla profilassi antibiotica. Il legame fra densità di allevamento, selezione genetica e antibiotico-resistenza è espressamente richiamato dalla risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2018 (P8_TA(2018)0429, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0429_IT.html) come fondamento dell’invito alla Commissione e agli Stati membri ad assicurare l’attuazione armonizzata della direttiva e lo sviluppo di indicatori del benessere, e dalla strategia One Health, One Welfare già ricordata.

Sul piano del riconoscimento istituzionale del problema della selezione genetica, lo stesso considerando H della risoluzione P8_TA(2018)0429 ha esplicitamente affermato che «il parere scientifico dell’EFSA del 2010 sull’influenza dei parametri genetici sul benessere e sulla resistenza allo stress dei polli da carne commerciali ha dimostrato che la selezione genetica basata sui tassi di crescita dei polli da carne può compromettere la salute e il benessere di tali animali» (Scientific Opinion on the influence of genetic parameters on the welfare and the resistance to stress of commercial broilers, EFSA Journal 2010, 8(7):1666): il riconoscimento del nesso causale fra modello genetico a crescita rapida e compromissione del benessere è dunque non solo dottrina scientifica, ma fonte di soft law del Parlamento dell’Unione.

Sulla medesima base, la Commissione europea ha riconosciuto, nelle conclusioni della propria relazione, che «la pressione di mercato non fornisce attualmente alle aziende di selezione genetica incentivi sufficienti per dare maggior peso alle caratteristiche di benessere nei loro programmi di riproduzione» (COM(2016) 182 final, § 4.1) — pur ritenendo, a quella data, non necessario alcun intervento legislativo.

In sesto luogo, mortalità e indice DOA. La mortalità in ciclo è strutturalmente elevata (forbice indicativa del 4-6% per ciclo nei sistemi standard a crescita rapida) e si concentra nei giorni finali del ciclo, quando il peso corporeo raggiunge i livelli incompatibili con l’apparato cardio-circolatorio e scheletrico del pollo. La dottrina veterinaria ha indicato l’indice DOA (Dead on Arrival) — la mortalità all’interno del gruppo all’arrivo al macello — come parametro privilegiato di benessere.

L’osservazione di carattere etico-filosofico è stata resa, con efficacia, da Michael Pollan nel volume Il dilemma dell’onnivoro (Adelphi, 2009), descrivendo la propria visita a un impianto «biologico» di polli — dunque escluso dall’ambito della direttiva 2007/43/CE ai sensi dell’art. 1, lettera e) — in cui «in 10 minuti il pollo passa da vivo a prodotto confezionato pronto per la vendita». La riflessione del giornalista americano è significativa proprio nella misura in cui rileva che ciò che le normative consentono — anche nei segmenti certificati biologici — non garantisce alcuna effettiva tutela del benessere quando il modello di filiera resta quello industriale.

Le raccomandazioni EFSA 2023 e l’European Chicken Commitment come benchmark di mercato

Il parere EFSA 2023 Welfare of broilers on farm ha radicalmente messo in discussione l’intero modello produttivo, raccomandando una serie di interventi che, se recepiti dalla revisione legislativa attesa, comporterebbero la trasformazione strutturale della filiera. Quattro sono le raccomandazioni cardine:

  • transizione a razze a crescita più lenta (slower-growing strains), con tassi di crescita compatibili con la capacità scheletrica e cardiovascolare dell’animale (massimo 50 g/giorno);
  • riduzione della densità di allevamento al di sotto della soglia critica unica di 11 kg/m²;
  • arricchimento ambientale con posatoi, piattaforme sopraelevate, substrati per la polverizzazione (dust bathing), che consentano la piena espressione dei comportamenti specie-specifici della Gallus gallus;
  • abbandono delle gabbie per i riproduttori (con superamento del confinamento dei broiler breeders in gabbie comportamentalmente sterili), divieto di mutilazioni (troncatura del becco, taglio delle unghie e della cresta) sui riproduttori e abbandono della restrizione alimentare cronica.

Sul piano del mercato, parallelamente al percorso normativo, si è sviluppato dal 2017 lo European Chicken Commitment (ECC, conosciuto anche come Better Chicken Commitment – BCC), iniziativa di una coalizione di organizzazioni per il benessere animale (Compassion in World Farming, Eurogroup for Animals, di cui fa parte anche Animal Law Italia ETS, e oltre trenta organizzazioni internazionali) che ha sottoscritto un impegno minimo per la transizione del settore entro il 2026.

I requisiti dell’ECC sono in parte coincidenti con le raccomandazioni EFSA 2023:

  • rispetto della normativa UE in materia di benessere animale, indipendentemente dal paese di produzione, come prerequisito;
  • densità massima di 30 kg/m² (inferiore alla soglia ordinaria del decreto, 33 kg/m², e di gran lunga inferiore alle soglie derogate), con limite di un solo thinning per ciclo (vale a dire una sola sessione di prelievo selettivo di animali prima della macellazione integrale del lotto);
  • utilizzo di razze a lenta crescita che dimostrino migliori indicatori di benessere, individuate fra quelle conformi al RSPCA Broiler Breed Welfare Assessment Protocol — il protocollo tecnico-scientifico elaborato dalla Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA, ente caritativo inglese fondato nel 1824, il più antico e maggiore al mondo per il benessere animale) che valuta le razze commerciali di pollo da carne sulla base di un confronto controllato con una razza a rapido accrescimento e di una pluralità di indicatori clinici (tasso di mortalità, capacità deambulatoria, pododermatite, dermatite del garretto, copertura del piumaggio, rettilineità delle zampe) e produttivi (crescita giornaliera media, conversione alimentare). Le razze attualmente ammesse al protocollo ECC sono, a titolo indicativo: Hubbard Redbro, Hubbard Norfolk Black, JA757, JACY57, 787, 957, 987, Rambler Ranger, Ranger Classic, Rustic Gold, Rustic Rowan, Ranger Gold — la maggior parte con crescita giornaliera media inferiore a 50 g, conformemente alle raccomandazioni EFSA 2023;
  • standard ambientali rafforzati: illuminazione di almeno 50 lux con luce naturale; arricchimenti ambientali con almeno 2 metri di posatoi utilizzabili e due substrati di becchettatura ogni 1.000 animali; rispetto degli standard di qualità dell’aria di cui alla direttiva 2007/43/CE;
  • stordimento al macello in atmosfera controllata (Controlled Atmospheric Stunning) con gas inerti o sistemi multi-fase, ovvero stordimento elettrico efficace senza inversione cosciente dell’animale (vale a dire senza appenderlo da sveglio a testa in giù prima dello stordimento);
  • dimostrazione di conformità mediante controlli effettuati da ente terzo indipendente e pubblicazione di aggiornamenti annuali sui progressi.»

A maggio 2026 circa 410 aziende europee hanno sottoscritto l’ECC; in Italia il primo produttore — Fileni — ha esteso i requisiti ECC al 100% del proprio marchio di pollo (fresco, congelato, lavorato e ingrediente) a partire dal maggio 2025, mentre nel canale distributivo l’hanno sottoscritto Eataly, Carrefour e Cortilia. I segnali di mercato sono di particolare rilievo: la britannica Marks & Spencer, prima catena nazionale del Regno Unito a transitare al 100% di pollo fresco ECC-compliant (con il marchio Oakham Gold), ha registrato una crescita robusta e continua delle vendite tale da indurla, nel gennaio 2026, ad aumentare del 33% (pari a 36 milioni di sterline) i propri impegni di approvvigionamento di pollame britannico; la norvegese Norsk Kylling — che produce 100% in conformità ECC — ha registrato, secondo i propri dati pubblicati, una riduzione del 39% della mortalità giornaliera, del 75% delle morti durante il trasporto (DOA) e dell’80% dell’incidenza dell’ascite.

Sul fronte opposto, il settore convenzionale — rappresentato dall’AVEC (Association of Poultry Processors and Poultry Trade in the EU Countries), associazione europea di categoria dei macellatori e dei trasformatori avicoli — ha contestato le raccomandazioni EFSA come economicamente insostenibili attraverso uno studio commissionato alla società di consulenza britannica ADAS (Costs & Implications of the European Chicken Commitment, pubblicato il 22 maggio 2024), stimando un aumento del costo di produzione del 37,5% per chilogrammo di carne, un incremento del consumo di acqua del 35,4% e di mangime del 35,5%, una riduzione della produzione di carne del 44% e la necessità di costruire oltre 9.692 nuovi allevamenti con un investimento di 8,24 miliardi di euro per mantenere i livelli di produzione attuali. La controversia documenta, fra l’altro, che la transizione del settore avicolo richiederà — analogamente al phase-out delle gabbie per le galline ovaiole avviato negli anni 1999-2012 — un periodo transitorio con misure di sostegno della Politica Agricola Comune.

Sul piano del diritto animale, le raccomandazioni EFSA 2023 e i requisiti dell’ECC segnano il superamento concettuale dell’intero sistema attuale di allevamento del broiler commerciale a crescita rapida. È sulla scorta di tali raccomandazioni che la revisione legislativa attesa nell’ambito della strategia Farm to Fork sarà chiamata a riconfigurare la disciplina dei polli da carne, presumibilmente con un percorso di abbandono progressivo delle razze a crescita rapida, di riduzione delle densità e di estensione dell’ambito di applicazione ai segmenti oggi esclusi (riproduttori, incubatoi).

Il regime sanzionatorio (art. 8)

L’art. 8 disciplina il regime sanzionatorio. Esso si articola, salvo che il fatto costituisca reato, in cinque scale di sanzioni amministrative pecuniarie, differenziate per categoria di violazione e responsabilità:

  • da 1.550 euro a 9.300 euro per il proprietario o detentore che viola le disposizioni dell’art. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5 (violazioni relative all’allevamento e alle densità) e per chi omette le azioni appropriate di cui all’Allegato III, punto 3 (comunicazioni di scarso benessere dal macello);
  • da 750 euro a 2.250 euro per il proprietario o detentore che viola la disposizione dell’Allegato III, punto 1 (documentazione mancante o non veritiera che accompagna i polli al macello);
  • da 1.500 euro a 4.500 euro per il detentore privo del certificato di formazione di cui all’art. 4, comma 2;
  • da 400 euro a 1.600 euro per il detentore che viola l’art. 4, comma 4 (mancata fornitura di istruzioni scritte al personale);
  • da 1.500 euro a 9.300 euro per il proprietario che non verifica il possesso del certificato di formazione del detentore (art. 4, comma 5).

L’art. 8, comma 4, prevede una procedura di prescrizione: il servizio veterinario dell’ASL, valutata la gravità delle carenze riscontrate in sede di primo accesso ispettivo, può indicare nel verbale di ispezione le prescrizioni necessarie per l’adeguamento alla disciplina vigente, assegnando al trasgressore un termine. Solo se il trasgressore non adempie nel termine, il servizio veterinario irroga le sanzioni.

La procedura sospensiva non si applica al trasgressore recidivo e, ai sensi del comma 5, nei casi di «violazioni gravi al benessere animale» — fattispecie definita dal D.M. 4 febbraio 2013 n. 67726, art. 5, come «ogni situazione in cui gli animali sono gestiti e tenuti in condizioni tali da pregiudicarne il benessere, comprovata da segni evidenti di deterioramento della salute, senza che il proprietario o il detentore abbia intrapreso azioni appropriate per la risoluzione delle carenze o delle violazioni riscontrate».

Il comma 6 prevede infine, nei casi di reiterazione, l’aumento sino alla metà della sanzione e la sospensione dell’attività a fine ciclo, per la durata dell’intero ciclo successivo, in riferimento ai capannoni risultati non conformi.

Due sono i principali rilievi da formulare sul piano sistematico:

  • l’inadeguatezza del massimo edittale rispetto al volume produttivo di un allevamento industriale;
  • la portata applicativa della clausola di salvezza «salvo che il fatto costituisca reato», che rinvia alle fattispecie penali degli artt. 544-bis, 544-ter e 727 c.p., e su cui si tornerà al § 12.

Sul piano operativo, l’accertamento delle non conformità è svolto dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali in sede di ispezione presso gli allevamenti, secondo la metodologia definita dal Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale (CReNBA) nel Manuale del veterinario ufficiale per la valutazione del benessere animale del pollo da carne (pubblicato sulla piattaforma ClassyFarm).

Le non conformità sono classificate in tre categorie: A (non conformità minore, rimediabilità entro tre mesi, senza sanzione immediata); B (non conformità minore, rimediabilità entro termine superiore a tre mesi, senza sanzione immediata); C (non conformità maggiore, con sanzione amministrativa o penale immediata).

La struttura, condivisibile in chiave proporzionale per le carenze gestionali rimediabili, finisce per consentire una significativa quota di non conformità senza alcuna conseguenza sanzionatoria, alimentando il fenomeno di una conformità effettiva inferiore a quella formale.

L’effettività della disciplina: dati ispettivi, antibiotico-resistenza e One Health

La verifica dell’effettività del d.lgs. 181/2010 si confronta con un quadro complesso, in cui ai dati di monitoraggio raccolti dal Ministero della salute si affianca un crescente flusso di documentazione critica proveniente da inchieste giornalistiche, indagini sotto copertura e procedimenti penali.

Sul piano dei dati ispettivi, la dottrina veterinario-giuridica ha riportato i dati delle prime stagioni del Piano Nazionale Integrato (PNI): su 2919 allevamenti ne sono state fatte 668 e sono state rilevate solo 20 non conformità a cui hanno fatto seguito 18 provvedimenti di tipo A, 1 di tipo B e 1 di tipo C. Nel 2017 sono state riscontrate 18 non conformità cui hanno fatto seguito 16 provvedimenti di tipo A, 2 tipo B e 0 di tipo C. Le principali irregolarità sono state relative alla tenuta dei registri, agli edifici e locali di stabulazione e ai metodi di allevamento.

La stessa dottrina ha posto il problema metodologico della rappresentatività di tali numeri: sembrerebbe che questi allevamenti siano, per la maggior parte dei casi, a norma; è presumibile che controllare allevamenti di migliaia di volatili sia molto più difficile rispetto al controllo degli allevamenti dei grandi animali, il che potrebbe giustificare il basso numero di non conformità riscontrate, poiché non è da sottovalutare il fatto che misurare il numero di volatili, quando ce ne sono decine, per metro quadro, è sicuramente un impegno molto oneroso in un controllo. L’osservazione coglie un punto strutturale del sistema dei controlli: la verifica del rispetto della densità massima — che richiederebbe il conteggio statistico dei polli vivi per metro quadro in un capannone di 30.000 volatili — è in concreto demandata, nella maggior parte dei casi, al controllo a posteriori sui dati del macello (Allegato III), con tutto ciò che ne consegue in termini di possibilità di rilevazione anticipata delle violazioni.

I dati più recenti, contenuti nella Relazione annuale 2024 sui controlli ufficiali definiti nel Piano di Controllo Nazionale Pluriennale (PCNP) pubblicata dal Ministero della Salute nel gennaio 2026, restituiscono un quadro evoluto. La copertura ispettiva sugli allevamenti di polli da carne è cresciuta, in linea con la programmazione del Piano Nazionale Benessere Animale 2024, e la raccolta dei dati delle non conformità è oggi gestita tramite il sistema VETINFO e la piattaforma ClassyFarm. Le criticità tipologicamente più ricorrenti — anche nel 2024 — restano quelle già rilevate dalla dottrina con riferimento al 2016-2017: registrazioni, locali di stabulazione, metodi di allevamento. Sul versante del macello, la rilevazione delle dermatiti delle zampe (footpad dermatitis) e dei tassi di mortalità da arrivo (indice DOA) è oggi sistematica e fornisce un feedback loop informativo verso l’allevamento di provenienza, ai sensi dell’Allegato III, punto 3, e del D.M. 4 febbraio 2013 n. 67726, art. 5.

A questo quadro nazionale si sovrappongono alcuni dati strutturali. La produzione italiana di carne avicola — quinto produttore dell’Unione, con il 9,8% del totale UE (1,4 milioni di tonnellate nel 2024, secondo Eurostat) — è caratterizzata da un elevato livello di integrazione verticale di filiera, con proprietà comune di centri di incubazione, allevamenti, mangimifici e impianti di trasformazione concentrata in poche aziende (modello tipico, secondo COM(2016) 182 final, § 2.3, dell’Italia accanto a Francia e Spagna).

Proprio questa concentrazione oligopolistica e l’integrazione verticale, che pongono allevamento, trasporto e macellazione sotto il controllo della stessa impresa, rendono possibile — secondo la stessa Commissione europea — un rischio strutturale di elusione del sistema indicatori: «per restare sotto la soglia ed evitare una riduzione della densità nei cicli successivi, i detentori che altrimenti abbatterebbero gli animali per ragioni di benessere potrebbero destinarli al trasporto verso il macello, in modo che non siano inclusi nei tassi di mortalità in azienda» (COM(2018) 181 final). Il punto è di particolare gravità: la Commissione riconosce che l’indicatore-chiave per il rispetto della densità massima — il tasso di mortalità giornaliera cumulativo — può essere strutturalmente eluso con condotte adattive che peggiorano il benessere proprio degli animali più vulnerabili.

Sul piano del legame fra benessere e One Health, il quadro è di particolare rilievo per la specie pollo. La densità di allevamento e la selezione genetica concorrono nel determinare il livello di vulnerabilità immunitaria degli animali e il conseguente ricorso massivo agli antimicrobici. La dottrina ha colto questo punto specifico osservando che la presenza nei polli del virus H5N1 pone due rischi principali per la salute umana. Il primo è il rischio di infezione diretta, se il virus passa dal pollo all’uomo. Un secondo rischio, che causa preoccupazione ancora maggiore, è che il virus – in condizioni adeguate – possa mutare in un virus nuovo che abbia la capacità di trasmettersi con facilità da persona a persona. Il riferimento al «salto di specie» — peraltro tornato di attualità con i focolai di H5N1 in Italia degli ultimi anni e con le campagne di abbattimento per cluster di centinaia di migliaia di animali — restituisce alla disciplina sui broiler una valenza che eccede la sola tutela degli animali e tocca direttamente la salute pubblica e la stabilità epidemiologica del sistema agro-alimentare.

L’EFSA, già nel 2010, aveva raccomandato un cambiamento di passo: «Scientific Opinion on the influence of genetic parameters on the welfare and the resistance to stress of commercial broilers, 2010».

La raccolta sistematica e l’integrazione dei dati epidemiologici — mortalità, malattie, fattori di rischio — è oggi una delle architravi della sorveglianza ClassyFarm e della verifica di conformità alla disciplina del decreto.

Sul piano dell’evidenza qualitativa, le inchieste sotto copertura realizzate da associazioni di tutela animale (Animal Equality, Essere Animali, Equalia, ENPA) negli ultimi anni hanno documentato in modo ricorrente non conformità sistemiche al punto 9 dell’Allegato I (cura o abbattimento immediato dei polli gravemente feriti): polli con difficoltà di deambulazione abbandonati per giorni, carcasse non rimosse per settimane, episodi di cannibalismo, violenze fisiche dirette da parte di operatori di carico, urinazione degli operatori all’interno del capannone in violazione delle norme di biosicurezza. La portata di tali documentazioni non è solo informativa: ha alimentato, nell’ultimo quinquennio, una traiettoria giurisprudenziale di crescente intensità sui delitti contro gli animali in ambito zootecnico (cfr. § 12). Animal Law Italia stessa, nel febbraio 2022, ha presentato una denuncia alla Procura della Repubblica di Verona per i reati di maltrattamento (art. 544-ter c.p.) e abbandono (art. 727, comma 2, c.p.) in relazione a un allevamento di polli da carne sito nel basso veronese, sulla base delle immagini raccolte dall’ONG spagnola Equalia (cfr. Animal Law Italia, Violenze sugli animali e altri illeciti: abbiamo denunciato un allevamento di polli da carne, 17 febbraio 2022). Il parere veterinario del Dott. Enrico Moriconi, depositato a sostegno della denuncia, ha qualificato le scene documentate come testimonianza di «una gestione assolutamente negativa», con polli lasciati a soffrire senza essere prelevati e curati o sottoposti a eutanasia, e con condizioni igienico-sanitarie compromesse.

Sul piano della denuncia operativa e dell’inquadramento sistematico delle criticità di benessere, è significativo che l’art. 5 del D.M. 4 febbraio 2013 n. 67726 abbia tradotto la nozione di «violazione grave al benessere animale» in termini funzionali anche alla qualificazione penale della condotta: ogni situazione in cui gli animali sono tenuti in condizioni tali da pregiudicarne il benessere, comprovata da «segni evidenti di deterioramento della salute», senza che il proprietario o il detentore abbia intrapreso «azioni appropriate». La formula è di particolare rilievo perché allinea il piano amministrativo a quello penale: i «segni evidenti di deterioramento della salute» di cui all’art. 5 del citato D.M. corrispondono, sostanzialmente, ai «polli gravemente feriti o che mostrano segni evidenti di deterioramento della salute» di cui all’Allegato I, punto 9, del decreto, e — nei casi di omessa cura o omesso abbattimento — a quelle «condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze» di cui all’art. 727, comma 2, c.p.

End the Cage Age, European Chicken Commitment e l’attesa revisione europea

Il tema della revisione della disciplina europea sui broiler è oggi al centro di una convergenza di pressioni: scientifica (EFSA 2023), politica (Parlamento europeo 2018 e 2021), sociale (ICE End the Cage Age), di mercato (ECC) e amministrativa (Eurobarometro). Il sistema delineato dal d.lgs. 181/2010 — con le densità fino a 42 kg/m², l’esclusione dei riproduttori e degli incubatoi, l’omessa disciplina della selezione genetica — si trova oggi sotto pressione da fronti convergenti.

Il primo fronte è quello dell’opinione pubblica europea. Secondo i dati dell’Eurobarometro Speciale 533 dell’ottobre 2023, l’89% dei cittadini italiani (84% in UE) ritiene che il benessere degli animali allevati nel proprio Paese debba essere maggiormente tutelato rispetto a quanto non lo sia ora. Indagini italiane successive confermano l’orientamento: un sondaggio condotto nel 2024 da Quorum/YouTrend ha rilevato che l’85% degli elettori di tutti i partiti italiani chiede maggiori tutele per gli animali e che il 76% di tutti gli elettori vuole l’eliminazione di pratiche crudeli negli allevamenti.

Il secondo fronte è quello dell’iniziativa dei cittadini europei «End the Cage Age», presentata alla Commissione europea il 2 ottobre 2020 con 1.397.113 dichiarazioni di sostegno certificate — sesta ICE positivamente conclusa nella storia dell’Unione, prima ICE di successo sul benessere degli animali d’allevamento. L’iniziativa chiedeva alla Commissione di proporre una legislazione per vietare l’uso delle gabbie negli allevamenti di galline ovaiole, conigli, pollastre, *riproduttori da carne e da uova*, quaglie, anatre e oche, nonché dei box individuali per le scrofe e per i vitelli. Per quanto qui rileva, l’iniziativa includeva espressamente i broiler breeders — segmento della filiera dei polli da carne espressamente escluso dall’ambito di applicazione della direttiva 2007/43/CE e del d.lgs. 181/2010 (art. 1, comma 2, lett. b) — con la conseguenza che, nel quadro normativo vigente, gli animali geneticamente identici ai broiler commerciali ma destinati alla produzione delle uova fecondate non hanno alcuna disciplina di settore specifica.

Il Parlamento europeo, con risoluzione del 10 giugno 2021 sull’iniziativa End the Cage Age, ha invitato la Commissione a proporre strumenti legislativi per eliminare gradualmente l’uso delle gabbie negli allevamenti dell’Unione, valutando la possibilità di completare tale transizione entro il 2027. Pochi giorni dopo, il 30 giugno 2021, la Commissione, accogliendo formalmente le richieste dell’iniziativa, ha adottato la comunicazione C(2021) 4747 con cui annunciava l’intenzione di presentare entro la fine del 2023 una proposta legislativa per eliminare gradualmente l’uso delle gabbie per tutte le specie coperte dall’ICE, compresi i broiler breeders.

L’impegno di presentare la proposta entro il 2023 è stato disatteso. La scadenza è stata ripetutamente rinviata, e il programma di lavoro della Commissione per il 2026 non ha incluso una proposta legislativa specifica sul phase-out delle gabbie. Di fronte al ritardo prolungato, il Comitato cittadino promotore di End the Cage Age ha presentato nel marzo 2024 un ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea (causa T-151/24) contro la Commissione, deducendo l’inadempimento dell’impegno legislativo assunto in risposta all’ICE. Nel gennaio 2025 le associazioni Eurogroup for Animals (di cui fa parte anche Animal Law Italia ETS), Animal Equality e LAV sono state ammesse al ricorso in qualità di interveners; il 5 marzo 2026 si è tenuta l’udienza pubblica dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. La decisione, attesa nel corso del 2026, costituirà un precedente cruciale non solo per la disciplina delle gabbie, ma per il funzionamento stesso dello strumento dell’iniziativa dei cittadini europei.

Il terzo fronte — già analizzato al § 8.3 — è quello dell’European Chicken Commitment, che ha tradotto in standard di mercato volontari le principali raccomandazioni scientifiche, anticipando di fatto le scelte attese dalla revisione legislativa.

Il quarto fronte, e di particolare rilievo per il settore dei broiler, è quello del Parlamento europeo. Con la già richiamata risoluzione del 25 ottobre 2018 (P8_TA(2018)0429) su «Benessere degli animali, uso di medicinali antimicrobici e impatto ambientale dell’allevamento industriale dei polli da carne», il Parlamento ha esortato la Commissione e gli Stati membri ad assicurare l’attuazione armonizzata e la piena applicazione della direttiva, evidenziando il legame fra le condizioni di allevamento intensivo, l’uso massivo di antibiotici e il rischio di antibiotico-resistenza, e ha chiesto lo sviluppo di indicatori del benessere armonizzati e di una tabella di marcia per un’avicoltura più rispettosa del benessere. Fra le proposte della risoluzione ancora oggi non recepite assume particolare rilievo, sul piano del diritto del consumatore informato, quella formulata al punto 18: l’invito alla Commissione a «elaborare un metodo di etichettatura dell’UE per la produzione dei polli da carne simile all’attuale sistema dell’UE per le uova, al fine di migliorare la trasparenza e la comunicazione nei confronti dei consumatori in materia di benessere degli animali nella produzione agricola». La proposta — ad oggi non tradotta in atto normativo — resta il principale riferimento istituzionale per una traduzione regolatoria della domanda sociale di trasparenza già rilevata in più tornate dall’Eurobarometro.

Sul piano del diritto animale, l’analisi conduce a una conclusione netta. La regolazione tecnica delle condizioni dell’allevamento — densità massime, parametri ambientali, illuminazione, ispezione bigiornaliera — non risolve la questione di fondo, che attiene alla compatibilità fra il modello del broiler commerciale moderno e le esigenze etologiche e fisiologiche della specie Gallus gallus. La letteratura etologica, il parere EFSA 2023 e i requisiti dell’ECC convergono sull’incompatibilità strutturale del modello a crescita rapida con il complesso dei comportamenti specie-specifici del pollo, e raccomandano un percorso di superamento di tale modello che parta dalla transizione genetica, prosegua con la riduzione delle densità e l’arricchimento ambientale, e culmini nell’abbandono delle gabbie per i riproduttori.

La transizione non costituisce, sotto questo profilo, un’opzione regolatoria fra le altre: è la conseguenza logica del riconoscimento dell’animale come essere senziente, e la persistenza del modello attuale nel quadro normativo italiano è oggi giustificabile soltanto in chiave di provvisorietà, in attesa di un intervento europeo che ne disponga il definitivo superamento.

Il rapporto con la tutela penale del codice penale: la clausola di salvezza e l’art. 19-ter disp. att. c.p.

Il rapporto fra il d.lgs. 181/2010 e la tutela penale generale degli animali è enunciato dalla clausola di salvezza «salvo che il fatto costituisca reato», posta in apertura dell’art. 8, comma 1, del decreto. Le fattispecie astrattamente richiamate dalla clausola sono, principalmente, quelle degli artt. 544-bis (uccisione di animali), 544-ter (maltrattamento di animali) e 727 (abbandono e detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura) del codice penale.

L’effettività di tale rinvio è tuttavia potenzialmente ridotta dall’art. 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, ai sensi del quale le disposizioni del Titolo IX-bis del libro secondo del codice penale non si applicano «ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione di animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali». Si configura così, sul piano sistematico, una tensione interna all’ordinamento: la clausola di salvezza dell’art. 8 del decreto presuppone l’applicabilità delle fattispecie penali a condotte rientranti nell’allevamento, mentre l’art. 19-ter disp. att. c.p. le esclude proprio in ragione del loro inserimento in un’attività disciplinata da legge speciale. Tale tensione è stata gradualmente sciolta dalla giurisprudenza di legittimità, che ha ridimensionato in via interpretativa la portata scriminante dell’art. 19-ter disp. att. c.p.

La Corte di Cassazione, Sez. III, 14 dicembre 2018 (dep. 29 aprile 2019), n. 17691, ne ha fornito l’inquadramento dogmatico più nitido, in un passaggio della motivazione che merita di essere riportato per esteso: «La tesi posta a monte delle doglianze difensive si fonda su un’erronea lettura di tale disposizione che gli imputati considerano una sorta di zona franca volta a garantire agli esercenti le attività ivi menzionate, fra cui è compresa la pesca, di commettere impunemente i reati disciplinati dal citato titolo IX-bis, mentre, al contrario, tale disposizione altro non è se non l’esplicitazione del principio di specialità di cui all’art. 15 e della scriminante dell’esercizio di un diritto di cui all’art. 51 c.p. Come osservato in dottrina, infatti, la ratio ispiratrice della norma è quella di escludere l’applicabilità delle norme penali poste a tutela degli animali con riferimento ad attività obiettivamente lesive della loro vita o salute a condizione che siano svolte nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano perché considerate socialmente adeguate al consesso umano. Uniformandosi a tale interpretazione la giurisprudenza ha pertanto univocamente affermato che la scriminante trova il proprio limite applicativo nella funzionalità della condotta posta in essere rispetto agli scopi e alle ragioni posti a base della normativa speciale: dette attività, segnatamente contemplate dalla suddetta norma di coordinamento, devono essere svolte, per potere essere esentate da sanzione penale, nell’ambito della normativa speciale stessa ed ogni comportamento che esuli da tale ambito è suscettibile di essere penalmente valutato (cfr., con riferimento all’attività circense, Sez. 3, n. 11606 del 06/03/2012, Rv. 252251; nonché Sez. 3, n. 40751 del 05/03/2015 – dep. 12/10/2015, PG in proc. Bertoldi, Rv. 265164, secondo cui in forza della previsione dell’art. 19-ter disp. att. c.p. il reato di cui all’art. 544-ter c.p. e le altre disposizioni del titolo 9-bis, libro secondo, del c.p. non si applicano ai casi previsti in materia di caccia ed alle ulteriori attività ivi menzionate, se svolte nel rispetto della normativa di settore)».

La stessa pronuncia formula, con particolare incisività, il limite applicativo dell’esimente: «non è sufficiente che l’ordinamento attribuisca all’agente un diritto, ma è necessario che ne consenta l’esercizio proprio con l’attività e le modalità che altrimenti costituirebbero reato».

L’orientamento, già anticipato da Cass. pen., Sez. III, 24 giugno 2015, n. 38789 (caso «mucca Doris») nei termini secondo cui «un animale destinato alla macellazione soggiace alla disciplina di settore sin tanto che risultino rispettate le condizioni ivi stabilite, mentre al di fuori di tale contesto, risulta applicabile la disposizione di cui all’art. 544-ter c.p.», è oggi consolidato.

Un’altra sentenza rilevante sul rapporto fra disposizioni speciali e gli artt. 544-bis e 544-ter c.p. è la decisione della Corte d’Appello di Brescia, Sez. I, 23 febbraio 2016, n. 597 (c.d. Sentenza Green Hill), pronunciata nell’ambito del noto caso dell’allevamento di cani beagle destinati alla sperimentazione, in cui la Corte territoriale ha confermato in appello la condanna per maltrattamento degli operatori e dei vertici dello stabilimento. Pur trattandosi di vicenda relativa alla sperimentazione (e dunque tecnicamente diversa dall’allevamento per la produzione alimentare disciplinato dal d.lgs. 181/2010), la pronuncia è particolarmente significativa perché applica l’art. 544-ter c.p. a un’attività rientrante nel novero di quelle ordinariamente coperte dall’esclusione dell’art. 19-ter disp. att. c.p., individuandone i limiti operativi in coerenza con il principio di specialità sopra esposto.

Trasposto alla specifica disciplina dei polli da carne, il principio si formula nei termini seguenti: la causa di non punibilità prevista per le attività di allevamento opera nei limiti in cui le condotte rispettino le prescrizioni dell’art. 3 e dell’Allegato I del d.lgs. 181/2010 (densità massima, illuminazione adeguata, ispezione bigiornaliera, cura o abbattimento immediato dei polli feriti, lettiera asciutta e friabile, ventilazione, pulizia tra cicli, divieto di interventi chirurgici se non per finalità diagnostico-terapeutiche o nei casi tassativamente autorizzati); il loro superamento riapre lo spazio della qualificazione penale ex artt. 544-ter e 727 c.p.

Il principio di applicabilità della tutela penale agli allevamenti in caso di violazione della normativa settoriale era stato del resto già anticipato, sul piano della prassi amministrativa, dal Ministero della Salute con nota del 31 ottobre 2006, secondo la quale «la violazione delle disposizioni concernenti la densità di allevamento, in particolar modo se ricorrente, può configurare il reato di maltrattamento degli animali ai sensi dell’articolo 544-ter del Codice Penale».

Sul piano della condotta penalmente rilevante, la giurisprudenza ha precisato che il reato di maltrattamento ex art. 544-ter c.p. non richiede la produzione di lesioni fisiche, essendo sufficiente aver cagionato «sofferenze di carattere ambientale, comportamentale, etologico o logistico, comunque capace di produrre nocumento agli animali, in quanto esseri senzienti» (Cass. 38789/2015), e che l’esposizione degli animali a «condizioni insopportabili per le loro attitudini etologiche, ovverosia incompatibili con il comportamento proprio della specie di appartenenza, così come ricostruito dalle scienze naturali» integra di per sé la fattispecie (Cass. 17691/2019, che richiama Cass. n. 5979 del 13/12/2012). Le formule sono di particolare rilevanza per il d.lgs. 181/2010, atteso che gli artt. 3, 4 e l’allegato I configurano un sistema di regole tecniche che dovrebbe essere teoricamente orientato al rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche dei polli, ma che — proprio sul piano etologico — è stato superato dalle acquisizioni scientifiche EFSA 2023.

Una pronuncia di legittimità di particolare rilievo per il settore avicolo, e specificamente per i polli, è Cass. pen., Sez. V, 11 aprile 2022, n. 20221, che ha stabilito il principio secondo cui «la detenzione di uccelli in gabbie talmente piccole da cagionare il danneggiamento e l’avulsione del piumaggio, ed il loro impiego nell’attività venatoria quali richiami vivi, fuori dai casi e dai modi consentiti dagli artt. 4 e 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, costituiscono sevizie insopportabili per le caratteristiche etologiche dell’avifauna, tali da integrare non già la contravvenzione di cui all’art. 727 cod. pen., ma il delitto di maltrattamento di animali di cui all’art. 544-ter cod. pen.». Il principio è di particolare significato per i broiler: per quanto la pronuncia abbia ad oggetto l’avifauna selvatica utilizzata come richiamo venatorio, il riferimento alle «caratteristiche etologiche dell’avifauna» — categoria scientifica unitaria che include la specie Gallus gallus — fonda l’argomento secondo cui la detenzione di polli in spazi gravemente incompatibili con le esigenze etologiche della specie (densità eccessive, assenza di arricchimenti, impossibilità di esprimere comportamenti specie-specifici quali la polverizzazione, l’esplorazione, l’appollaiarsi) integra il delitto di cui all’art. 544-ter c.p. e non la mera contravvenzione di cui all’art. 727 c.p.

Una pronuncia di particolare rilievo per l’attività ispettiva prevista dall’art. 5 del d.lgs. 181/2010 è quella del Tribunale di Brescia, sentenza n. 233 del 13 febbraio 2017, relativa al macello Italcarni di Ghedi (BS). Il Tribunale ha condannato per il delitto di maltrattamento di animali ex art. 544-ter c.p. i proprietari e i veterinari del macello in relazione a maltrattamenti sistematici «dovuti al trascinamento su pavimenti per mezzo di catene, corde e trazione con mezzi meccanici sproporzionati questi nella forza applicata», riconoscendo al veterinario ufficiale un «ruolo di garanzia, a fronte del quale lo stesso ha l’obbligo di intervenire in presenza di condotte da parte dei dipendenti che gestiscano gli animali in modo non corretto». La regola è di portata generale e si estende ai veterinari ufficiali delle ASL nell’attività ispettiva prevista dal d.lgs. 181/2010 e ai veterinari ufficiali presso il macello nell’attività di monitoraggio post mortem ex art. 6 e Allegato III: ove il veterinario ufficiale accerti condotte di maltrattamento — ad esempio nelle operazioni di carico al macello, momento di documentate violenze contro i polli — sussiste in capo allo stesso un obbligo di garanzia ex art. 40, comma 2, c.p. che si traduce nel dovere di intervenire — segnatamente attraverso la trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria penale ai sensi dell’art. 331 c.p.p. — e la cui violazione può dar luogo, in linea di principio, a responsabilità per omissione.

Una pronuncia di merito di particolare interesse sul piano dottrinale è quella del Tribunale di Ravenna, sentenza n. 231 del 2011, nella quale si afferma che «non essendo sufficiente a giustificare uno stato di necessità il conflitto dell’interesse dell’animale con beni giuridici meno garantiti dall’ordinamento, in particolare penale, anche considerato che “il sentimento per gli animali” appare bene del tutto prevalente rispetto alla semplice “proprietà”, come testimoniato dalla maggiore gravità riconosciuta dall’ordinamento alla fattispecie di cui all’articolo 544-ter c.p., rispetto a quella di cui all’articolo 638 c.p., […] deve ritenersi che le norme di cui al titolo libro II capo III titolo IX-bis c.p. e l’art. 727 c.p. siano attualmente poste a tutela di più beni giuridici diversi, che in prima battuta riguardano i sentimenti e la socialità degli esseri umani, ma in seconda battuta sono identificabili in un punto subordinato ed embrionale statuto dei diritti degli animali, una tutela riconosciuta all’animale come essere vivente in sé». La pronuncia è significativa perché chiarisce, sul piano dogmatico, la gerarchia dei beni giuridici nel conflitto fra interesse proprietario dell’allevatore e tutela dell’animale, indicando la prevalenza del secondo; e perché — già nel 2011, oltre un decennio prima della riforma costituzionale e della legge Brambilla — riconosce nel sistema della tutela penale degli animali «un punto subordinato ed embrionale statuto dei diritti degli animali», anticipando la traiettoria evolutiva che le riforme del 2022 e del 2025 hanno poi consacrato.

Un ulteriore profilo merita di essere segnalato. L’art. 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale esclude espressamente l’applicazione delle sole «disposizioni del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale» — cioè dei delitti di cui agli artt. 544-bis ss. — alle attività ivi menzionate. La contravvenzione di cui all’art. 727, comma 2, c.p. («chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze»), che è collocata nel libro III del codice penale e non nel titolo IX-bis del libro II, non rientra nell’esclusione e resta dunque integralmente applicabile alle condotte poste in essere nell’ambito dell’allevamento dei broiler. La sentenza Cass. pen., Sez. III, 8 settembre 2025 (dep. UP 12 giugno 2025), n. 30398, in tema di alimentazione dei suini, ne offre la conferma operativa con un principio di diretta applicabilità anche ai broiler: «Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 727 cod. pen., la detenzione di animali in condizioni produttive di gravi sofferenze consiste non solo in quella che può determinare un vero e proprio processo patologico nell’animale, ma anche in quella che produce meri patimenti». La qualificazione delle «gravi sofferenze» rilevante ai fini dell’art. 727, comma 2, c.p. comprende dunque anche i meri patimenti, senza necessità di un quadro patologico conclamato, e si misura sul rispetto della normativa di settore.

Sul versante dell’art. 727, comma 2, c.p., la Corte di Cassazione, Sez. III, 13 aprile 2007, n. 15061, aveva già enunciato un criterio generalizzabile: «costituisce incrudelimento senza necessità […] ogni comportamento produttivo nell’animale di sofferenze che non trovino giustificazione nell’insuperabile esigenza di tutela non altrimenti realizzabile di valori giuridicamente apprezzabili». Trasposto all’allevamento dei broiler, il criterio impone di valutare se le sofferenze inflitte dalle pratiche produttive — densità eccessive oltre i parametri normativi, omessa cura o omesso abbattimento immediato dei polli feriti in violazione dell’Allegato I punto 9, lettiere sature di deiezioni con dermatiti diffuse, condizioni di scarso benessere accertate al macello senza «azioni appropriate» ex D.M. 4 febbraio 2013 art. 5 — trovino una giustificazione qualificabile come «insuperabile esigenza» ovvero costituiscano mere convenienze produttive cui sono disponibili alternative meno lesive (a tal proposito basterà richiamare i criteri ECC e le raccomandazioni EFSA 2023); nel secondo caso si riapre la qualificazione penale ex art. 727, comma 2, c.p.

In questo quadro si inserisce, con vocazione potenzialmente innovativa, la legge 6 giugno 2025, n. 82 (c.d. Legge Brambilla), che ha modificato il Titolo IX-bis del codice penale, ridenominandolo da «delitti contro il sentimento per gli animali» a «delitti contro gli animali» e segnando uno spostamento del bene giuridico protetto verso l’animale in quanto tale. La stessa proponente, on. Brambilla, in dichiarazioni successive all’approvazione, ha esplicitamente affermato: «Non accetterò più le botticelle a Roma con la temperatura alta, né che negli allevamenti intensivi, dove i polli sono in quattro in un metro quadrato, ci sia quello con la gamba spezzata e la carne in cancrena, perché sta sul petto di un altro e non si muove da un mese. Quello sarà maltrattamento. Annuncio a tutto il mondo che denuncerò tutti. Ci sono leggi speciali che permettono alcune attività, ma non prevedono maltrattamento. L’allevamento intensivo viene permesso da una legge speciale, ma se all’interno si configura maltrattamento, poiché l’animale è costretto in condizioni incompatibili con la sua natura, si applicherà la legge Brambilla». Il riferimento ai broiler — «i polli sono in quattro in un metro quadrato», con riferimento alla densità — non è casuale ed evidenzia come il segmento avicolo da carne sia, sul piano politico, fra i principali target dichiarati della nuova disciplina penale.

La portata effettiva della riforma del 2025 si misura, tuttavia, proprio sull’art. 19-ter — che la legge n. 82/2025 non ha né abrogato né modificato. È un punto che la dottrina ha colto con chiarezza: di certo, l’ostacolo al riconoscimento di una completa tutela in capo agli animali continua ad essere la perdurante vigenza dell’art. 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, che codifica una serie di ambiti in cui la violazione del Titolo IX-bis c.p. viene ad essere «giustificata» dall’ordinamento in base alla scriminante dell’esercizio del diritto (art. 51 c.p.), e si tratta delle non poche aree, normate da leggi speciali, della caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione scientifica, attività circense, giardini zoologici.

Indicazioni di come la giurisprudenza di merito stia continuando a sciogliere tale tensione si rinvengono in due recenti pronunce, ravvicinate nel tempo e provenienti da tribunali diversi, riferite specificamente ad allevamenti intensivi di suini ma con principi pienamente trasferibili ai broiler.

La prima è la sentenza n. 1134/2025 del Tribunale di Mantova, Sezione Penale, del 24 novembre 2025. Il Tribunale ha condannato per il delitto di maltrattamento di animali ex art. 544-ter c.p. un dipendente di un allevamento intensivo di suini, qualificando le condotte accertate — calci, lanci, trascinamenti per le orecchie e per le zampe, sollevamenti energici durante le operazioni di movimentazione — come «sevizie connotate da una violenza gratuita, del tutto esorbitante rispetto a qualsiasi esigenza funzionale dell’allevamento e comunque non necessaria né proporzionata». Il passaggio decisivo della motivazione è dedicato al rapporto fra art. 544-ter c.p. e art. 19-ter disp. att. c.p.: il Tribunale afferma con nitidezza che «l’art. 19-ter disp. att. c.p. […] non introduce una causa di esclusione della punibilità per le attività zootecniche in quanto tali, ma delimita l’area delle condotte consentite alle sole pratiche svolte nel rispetto delle normative di settore». Quando — come nella vicenda concretamente decisa — le modalità operative documentate sono «manifestamente eccedenti rispetto a qualsiasi esigenza funzionale di movimentazione degli animali e incompatibili con le buone prassi zootecniche e le regole di benessere animale», la deroga dell’art. 19-ter non opera e l’art. 544-ter c.p. trova «piena operatività».

Una seconda pronuncia di analogo segno è stata resa, sempre in primo grado, dal Tribunale di Reggio Emilia con sentenza del 16 gennaio 2026: sono stati condannati ex art. 544-ter c.p. tre soggetti — un lavoratore, un socio amministratore e un socio dell’azienda — operanti in un allevamento intensivo di suini in provincia di Reggio Emilia, in relazione a violenze fisiche sugli animali (maiali presi a calci, sollevati per le orecchie, movimentati con la pala del trattore) e a esecuzione di abbattimenti d’emergenza in violazione della normativa che impone, dopo lo stordimento con pistola a proiettile captivo, la successiva iugulazione. La pronuncia si muove nella stessa direzione della sentenza di Mantova: ciò che eccede le modalità prescritte dalla legge speciale (in quel caso, l’obbligo di iugulazione successiva allo stordimento) integra il reato di maltrattamento. È stata disposta, inoltre, la sospensione per sei mesi delle attività di allevamento, trasporto e commercio di animali a carico dei condannati.

Sebbene si tratti di pronunce di primo grado, il principio è strutturalmente applicabile a tutto il campo applicativo del d.lgs. 181/2010. La sentenza di Mantova, peraltro, ha applicato l’art. 544-ter c.p. nella formulazione vigente al momento dei fatti, antecedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 82/2025: il principio interpretativo enunciato non dipende dunque dalla riforma Brambilla, ma da una lettura sistematica dell’art. 19-ter disp. att. c.p. che già la legislazione vigente consentiva. Trasposta alla specifica disciplina dei polli da carne, la regola si formula nei termini seguenti: la causa di non punibilità prevista per le attività di allevamento opera nei limiti in cui le condotte rispettino le prescrizioni del d.lgs. 181/2010; il loro superamento riapre lo spazio della qualificazione penale ex artt. 544-ter e 727 c.p.

Sul terreno specifico dei broiler, le pronunce di merito già pervenute confermano l’operatività del principio. Il Tribunale di Cuneo, con decreto penale di condanna emesso nel 2022, ha sanzionato con una multa di 3.000 euro il titolare di un allevamento di polli da carne fornitore del marchio AIA — il primo produttore italiano di carne di pollo — per il reato di maltrattamento di animali ex art. 544-ter c.p., aggravato dalla morte degli animali e commesso in via continuata, ritenendolo responsabile per omesso controllo: il titolare, pur tenuto per legge ad assicurare il benessere degli animali ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto, non aveva impedito che i collaboratori commettessero gli illeciti documentati dalle inchieste sotto copertura (animali abbandonati per giorni senza somministrazione di cure o eutanasia, fra l’altro). Il procedimento — nato da una denuncia di Essere Animali presentata alla Procura della Repubblica di Cuneo — è un esempio paradigmatico della praticabilità della qualificazione penale dei comportamenti di omissione delle «azioni appropriate» di cui all’Allegato I, punto 9, del decreto, e all’art. 5 del D.M. 4 febbraio 2013 n. 67726.

Più recentemente — nell’aprile 2026 — l’inchiesta documentale di Essere Animali sulla filiera AIA–Gruppo Veronesi, diffusa nella puntata di Report del 12 aprile 2026 a cura di Giulia Innocenzi (Programmati per morire in fretta, Rai 3), ha portato all’attenzione pubblica per la prima volta in Italia (seconda in Europa) le condizioni di un allevamento di polli riproduttori in provincia di Verona (circa 40.000 animali, razze a rapido accrescimento, i cui ibridi vengono allevati da AIA, che rifornisce le principali insegne della grande distribuzione, fra cui Coop). I video — ottenuti da un ex dipendente — documentano condotte astrattamente integranti le fattispecie esaminate ai paragrafi precedenti: animali colpiti con pale di plastica e scaraventati contro le strutture dell’allevamento; abbattimenti irregolari mediante torsione del collo; cannibalismo sistematico indotto dalla severa restrizione alimentare imposta ai polli riproduttori (che, secondo il parere EFSA 2023, può raggiungere il 20-25% rispetto a quanto gli animali assumerebbero nutrendosi a volontà); mutilazioni alle zampe dei maschi riproduttori, in violazione delle linee guida EFSA; animali incastrati nelle strutture e lasciati morire; carcasse in decomposizione lasciate fra gli animali vivi, in violazione delle norme di biosicurezza; polli malati lasciati agonizzare senza cure né abbattimento d’emergenza. Si tratta di condotte che, ove confermate in sede penale, integrerebbero in via cumulativa l’art. 544-ter c.p. (per le condotte attive di sevizia, abbattimento irregolare e cannibalismo indotto), l’art. 727 c.p. (per le condizioni strutturali di detenzione), nonché violazioni del D.Lgs. 181/2010 (art. 3 e Allegato I) e dell’art. 5 del D.M. 4 febbraio 2013 n. 67726.

L’inchiesta — di particolare rilievo sotto il profilo dell’effettività della disciplina, perché documenta che le criticità del settore broiler riguardano non solo i fornitori marginali ma il primo gruppo nazionale lungo l’intera filiera, dai riproduttori al pollo da carne — ha contestualmente prodotto effetti extragiudiziali significativi: una petizione pubblica promossa da Essere Animali, rivolta alla Presidente di Coop Italia Maura Latini per chiedere l’adesione formale all’European Chicken Commitment (cfr. § 5.4), ha rapidamente raccolto oltre 22.000 sottoscrizioni, anche in conseguenza del dato — già acquisito da un precedente report Essere Animali del novembre 2025 — secondo cui 9 confezioni di petti di pollo a marchio Coop su 10 esaminate presentavano la miopatia da rapido accrescimento (white striping), con i livelli di gravità più alti fra le tre principali insegne italiane analizzate (Coop, Conad ed Esselunga). Il white striping è correlato, secondo l’evidenza scientifica, alla selezione genetica e alla velocità di crescita delle razze convenzionali (cfr. § 8.2).

Sul piano dottrinale, la lettura sistematica del d.lgs. 181/2010 con gli artt. 544-ter e 727 c.p. — alla luce del nuovo art. 9, terzo comma, Cost., della rinnovata cornice del Titolo IX-bis e del consolidato orientamento giurisprudenziale — costituisce, oggi, la chiave interpretativa per superare la lettura del decreto come isola di immunità del settore zootecnico avicolo e per ricondurlo all’unità sistematica della tutela penale degli animali nell’ordinamento italiano. La specificità del modello produttivo dei broiler — ad alta densità, su razze geneticamente selezionate per crescita rapida, con tassi di mortalità in ciclo strutturalmente elevati e ricorrente non conformità al punto 9 dell’Allegato I — fa sì che il rischio della qualificazione penale, in caso di accertamento di non conformità di tipo C ai sensi del sistema ClassyFarm, sia tutt’altro che teorico, come dimostrano i procedimenti di Cuneo e Verona.

È in questa sintesi di disciplina di settore, controllo amministrativo e tutela penale — e nell’effettività dei tre piani — che si gioca, oggi, la concreta protezione dei polli da carne negli allevamenti italiani.

Conclusioni: una disciplina ferma al 2007 in attesa della revisione europea

Il d.lgs. 181/2010 è, sul piano della tecnica normativa, un atto di trasposizione fedele della direttiva 2007/43/CE; sul piano sostantivo, esso riflette le conoscenze scientifiche del rapporto SCAHAW del 2000 e l’equilibrio degli interessi consolidato fra Stati membri e industria avicola alla data del 2007. È una disciplina costruita all’interno di un modello di allevamento intensivo che la disciplina presuppone e regola, e che il parere EFSA 2023 — espressione delle conoscenze scientifiche più aggiornate — ha già messo in discussione su più piani: inadeguatezza dei parametri di densità (33-39-42 kg/m² rispetto alla soglia critica unica di 11 kg/m² individuata come tetto oltre il quale aumentano dermatiti, limitazione locomotoria e impossibilità di esprimere i comportamenti specie-specifici), insufficienza del parametro di illuminazione (20 lux contro i 50 lux dello standard ECC), eccesso del limite di ammoniaca (20 ppm contro i 15 ppm raccomandati), omessa disciplina della selezione genetica a rapido accrescimento (causa strutturale dei principali problemi di benessere documentati: zoppie, dermatiti, cardiopatie, white striping), esclusione dall’ambito di applicazione dei segmenti più critici della filiera (riproduttori, incubatoi).

Sul piano dell’effettività, i dati disponibili — dai dati ispettivi del PNI 2016-2017 (su 2.919 allevamenti, 668 ispezioni, 20 non conformità) sintetizzati dalla dottrina veterinaria, ai dati della Relazione annuale 2024 del PCNP, alle indagini sotto copertura realizzate dalle associazioni di tutela animale, ai pochi ma significativi procedimenti penali (Cuneo 2022, Forlì-Amadori 2020, Verona 2022, Ravenna 2026 in corso) — restituiscono un’immagine di applicazione parzialmente disomogenea della disciplina, con punti di particolare vulnerabilità in:

  • il rispetto del punto 9 dell’Allegato I (cura o abbattimento immediato dei polli gravemente feriti), sistematicamente disatteso secondo la documentazione disponibile;
  • la verifica delle densità nelle fasi finali del ciclo;
  • le operazioni di carico al macello, momento di documentate violenze fisiche;
  • la gestione del rischio H5N1 e degli abbattimenti per cluster sanitari.

Sul piano sistematico, il decreto si colloca nella stessa posizione di stallo delle altre discipline relative all’allevamento: pienamente vigente, ma in attesa della revisione europea annunciata nell’ambito della strategia Farm to Fork. La proposta legislativa della Commissione — di cui sono noti i lavori preparatori, il parere EFSA 2023, le risoluzioni del Parlamento europeo del 25 ottobre 2018 e del 10 giugno 2021, e i contributi della consultazione pubblica del 2025, ma non ancora il testo — dovrebbe affrontare in modo organico le criticità strutturali della disciplina dei broiler: transizione a razze a crescita più lenta, riduzione delle densità verso soglie compatibili con le esigenze etologiche (orientativamente ≤ 30 kg/m² come da ECC), arricchimento ambientale obbligatorio, estensione dell’ambito di applicazione ai riproduttori (sulla scia di End the Cage Age) e agli incubatoi, divieto delle mutilazioni e abbandono della restrizione alimentare cronica sui riproduttori.

Nel frattempo, l’effettività della disciplina italiana resta affidata, sul piano amministrativo, alla capacità ispettiva delle ASL e all’integrazione della piattaforma ClassyFarm con i piani settoriali (PNBA all’interno del PCNP 2023-2027); sul piano penale, alla progressiva costruzione giurisprudenziale dell’integrazione fra disciplina di settore e fattispecie del codice penale, di cui Cass. 30398/2025 sui suini per l’art. 727 c.p. e Cass. 20221/2022 sull’avifauna per l’art. 544-ter c.p. sono oggi i modelli operativi trasponibili per i broiler; sul piano del diritto animale, alla pressione sociale, scientifica e di mercato che ha già indotto una parte del settore avicolo (Fileni come capofila italiano dell’European Chicken Commitment dal maggio 2025) a sperimentare modelli alternativi al broiler commerciale convenzionale.

È una transizione lenta, che la revisione europea attesa — ove finalmente adottata — potrà accelerare in modo significativo, ma che si misura, fin da ora, sull’effettiva attuazione dei limiti che la disciplina vigente, già oggi, impone.

La legge n. 82/2025 (c.d. Legge Brambilla) — con il suo esplicito richiamo, in sede di dichiarazione politica, proprio alle condizioni degli allevamenti intensivi di polli — segna un ulteriore tassello di questa traiettoria: il segmento avicolo da carne, fra le filiere zootecniche, è oggi quello in cui la distanza fra disciplina vigente, evidenza scientifica e sensibilità sociale risulta più ampia, e dunque quella su cui la revisione europea attesa e la giurisprudenza nazionale saranno chiamate a esercitare la pressione di riconfigurazione più intensa.

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