Divieto di allevamento di animali da pelliccia
L. 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, c. 980
Analisi e commento
Il divieto di allevamento in Italia di animali da pelliccia è contenuto nella legge 30 dicembre 2021, n. 234, cioè la legge di bilancio 2022, e in particolare nell’art. 1, comma 980. La disposizione vieta l’allevamento, la riproduzione in cattività, la cattura e l’uccisione di visoni, volpi, cani procione, cincillà e di animali di qualsiasi specie allevati al fine di ricavarne pelliccia. La legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2022.
Perché conta
Questa norma rappresenta una svolta nel diritto italiano in materia di tutela degli animali perché non si limita a imporre condizioni più severe a un’attività esistente, ma ne sancisce il superamento. Il legislatore non interviene solo sulle modalità di allevamento o sul momento finale dell’uccisione, ma dichiara non più consentita l’intera attività produttiva fondata sull’allevamento di animali per finalità meramente voluttuarie.
Il suo significato è quindi duplice. Da un lato, è molto concreto: determina la chiusura del settore degli allevamenti da pelliccia in Italia. Dall’altro, è più ampio e sistematico: afferma che non ogni attività economicamente organizzata può considerarsi compatibile con l’ordinamento solo perché tradizionale o remunerativa.
Stato attuale
La legge ha previsto una fase transitoria limitata. Ai sensi del comma 981, gli allevamenti autorizzati alla data di entrata in vigore della legge potevano continuare a detenere gli animali già presenti nelle strutture solo per il tempo necessario alla dismissione delle stesse e comunque non oltre il 30 giugno 2022. La stessa disposizione ha però decretato il divieto di riproduzione, richiamando l’ordinanza del Ministero della salute del 21 novembre 2020 (che stabilisce norme sanitarie in materia di Covid19) e le ulteriori procedure sanitarie eventualmente indicate per la prevenzione della diffusione di zoonosi. In altre parole, la fase transitoria consentiva soltanto di tenere temporaneamente gli animali già presenti, non di proseguire l’attività.
I contenuti principali della norma
Il cuore della riforma è nel fatto che il legislatore colpisce l’intera filiera dell’allevamento da pelliccia. Il comma 980 vieta:
- l’allevamento;
- la riproduzione in cattività;
- la cattura;
- l’uccisione
di visoni, volpi, cani procione, cincillà e di animali di qualsiasi specie allevati per ricavarne pelliccia.
Il dato più importante è che il divieto riguarda l’attività in quanto tale. Non siamo davanti a un semplice irrigidimento delle condizioni di esercizio, ma alla scelta di eliminare dal territorio nazionale un intero comparto produttivo.
La fase transitoria
Il comma 981 è importante perché chiarisce che la chiusura del settore non è stata immediata, ma accompagnata da una fase di dismissione limitata nel tempo. Questa finestra, però, non ha mai consentito una prosecuzione normale dell’attività: gli animali potevano essere detenuti solo per il tempo strettamente necessario alla chiusura delle strutture e comunque entro un termine finale tassativo (30 giugno 2022 come detto sopra). Inoltre, anche in questa fase, restava vietata la riproduzione. La disciplina transitoria, quindi, non serviva a prolungare l’allevamento, ma solo a consentirne la cessazione ordinata, nel rispetto anche delle esigenze di prevenzione sanitaria.
Gli indennizzi agli operatori
I commi 982 e 983 completano la disciplina sul piano economico e amministrativo. Il legislatore ha previsto un fondo dedicato di 3 milioni di Euro e ha demandato a un decreto interministeriale la definizione dei criteri e delle modalità di corresponsione dell’indennizzo. Questo elemento è rilevante perché mostra che la scelta di vietare l’attività è stata accompagnata da un meccanismo di transizione economica per gli operatori coinvolti.
Il destino degli animali già presenti negli allevamenti
Uno dei punti più delicati e interessanti della disciplina è quello previsto dal comma 984, poichè riguarda la sorte concreta degli animali ancora presenti negli allevamenti al momento della chiusura del settore. Il comma stabilisce che con decreto ministeriale attuativo debbano essere regolati anche:
- l’eventuale cessione degli animali;
- la loro detenzione, con obbligo di sterilizzazione;
- il rispetto del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 146;
- l’osservanza delle procedure indicate dal Ministro della salute per la prevenzione della diffusione di zoonosi presso gli allevamenti;
- la collocazione presso strutture autorizzate, con preferenza per quelle gestite direttamente o in collaborazione con associazioni animaliste riconosciute.
Su questa base, il decreto interministeriale 30 dicembre 2022 ha precisato che i beneficiari che alla data di entrata in vigore del decreto detenevano ancora animali da pelliccia erano tenuti a cederli ad associazioni animaliste riconosciute, previa sterilizzazione presso strutture autorizzate. Lo stesso decreto demandava poi a un successivo provvedimento la definizione dei requisiti strutturali e gestionali delle associazioni idonee alla ricezione degli animali, delle modalità di adozione e degli interventi di sterilizzazione.
Che cos’è il d.lgs. 146/2001 e perché viene richiamato
Il d.lgs. 26 marzo 2001, n. 146 è il decreto che recepisce la direttiva europea sulla protezione degli animali negli allevamenti. Il suo richiamo nel comma 984 e nel decreto attuativo serve a chiarire che anche la fase successiva alla chiusura degli allevamenti da pelliccia deve svolgersi nel rispetto delle regole generali sul benessere animale. Non è quindi un rinvio puramente tecnico: è il modo con cui il legislatore collega la gestione degli animali rimanenti a un quadro già esistente di garanzie minime di protezione. Il decreto attuativo lo richiama espressamente e lo utilizza anche come parametro tecnico per alcuni criteri di calcolo legati agli impianti e ai posti gabbia.
Un punto critico del decreto attuativo
Il decreto del 30 dicembre 2022 mostra però anche una criticità. Da un lato, costruisce come soluzione ordinaria la cessione a strutture autorizzate e ad associazioni animaliste riconosciute. Dall’altro, prevede anche la possibilità che gli animali siano soppressi se non possono essere accolti presso tali associazioni e i proprietari non decidono di mantenerli a proprie spese; inoltre, consente la soppressione anche nel periodo transitorio quando l’autorità competente ravvisi un rischio di compromissione delle condizioni di benessere.
Questo è probabilmente il punto più delicato dell’intera disciplina: la legge segna la chiusura del settore, ma il passaggio concreto degli animali fuori dagli allevamenti, almeno secondo il decreto attuativo, non esclude del tutto l’esito soppressivo. È qui che emerge una delle maggiori tensioni della riforma: da un lato la volontà di superare gli allevamenti da pelliccia; dall’altro la difficoltà di garantire, per tutti gli animali coinvolti, un effettivo percorso di ricollocazione.
Quale impatto pratico ha avuto
L’impatto pratico della norma è stato molto rilevante. In primo luogo, ha determinato la cessazione degli allevamenti da pelliccia in Italia. In secondo luogo, ha spostato il dibattito pubblico: non più come rendere meno crudele l’allevamento da pelliccia, ma se sia ancora accettabile mantenerlo. In terzo luogo, ha affermato con chiarezza che alcune attività economiche non possono essere considerate legittime solo perché redditizie, quando sono fondate sulla sofferenza animale per fini non essenziali.
L’impatto della riforma si coglie anche nella sua struttura: il divieto è accompagnato da una fase transitoria definita, da un fondo per gli indennizzi e da una disciplina sulla sorte degli animali. È quindi una norma che non si limita a proclamare un principio, ma costruisce un vero percorso di uscita dal settore.
Limiti e criticità
La riforma rappresenta una svolta importante, ma non esaurisce tutti i problemi connessi al mercato delle pellicce.
La prima criticità è che il divieto riguarda l’allevamento sul territorio nazionale, ma non coincide automaticamente con un divieto generale di commercializzazione delle pellicce. Questo significa che, pur essendo cessata l’attività di allevamento in Italia, resta aperto il tema dei prodotti provenienti dall’estero e, più in generale, della permanenza del mercato delle pellicce.
La seconda criticità riguarda la dimensione europea e internazionale della filiera. La mancanza di armonizzazione dei divieti nell’Unione europea rende meno efficace la misura del divieto di allevamento: l’allevamento di animali da pelliccia può infatti essere “esternalizzato” con allevamenti dislocati in altri Stati membri. Inoltre, è importante non solo vietare l’allevamento di pellicce, ma anche l’immissione sul mercato europeo di prodotti in pelliccia e materie prime, per garantire che la pelliccia prodotta in paesi terzi, in condizioni molto lontane dal benessere degli animali, non venga venduta all’interno dell’Unione europea.
La terza criticità riguarda, come si è detto, la gestione degli animali ancora presenti nelle strutture al momento della chiusura. Il fatto che il decreto attuativo lasci spazio, in alcune ipotesi, alla soppressione mostra che il superamento del settore non coincide automaticamente con una piena soluzione di tutela per ogni singolo animale coinvolto.
Considerazioni conclusive
Il divieto introdotto dalla legge n. 234/2021 rappresenta una delle più significative conquiste normative italiane in materia di protezione animale degli ultimi anni. Il suo valore non sta solo nell’aver chiuso un settore specifico, ma nell’aver affermato un principio più ampio: non tutto ciò che è economicamente organizzabile è anche giuridicamente e moralmente accettabile.
La norma segna un passaggio netto da una logica di regolazione dell’allevamento da pelliccia a una logica di superamento dell’attività. Allo stesso tempo, la disciplina attuativa mostra che la chiusura del settore apre anche problemi difficili e molto concreti, a partire dalla gestione degli animali residui. È proprio su questo terreno che si misura la qualità reale della riforma: non soltanto vietare un’attività, ma farlo senza lasciare indietro gli animali coinvolti.
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