Mi sono interrogato sul fatto se le più o meno recenti pronunce giurisprudenziali che in tema di mantenimento e assegnazione dell’animale d’affezione hanno fatto pedissequa applicazione delle disposizioni previste nel caso di affidamento dei figli, rappresentino o meno autentica dimostrazione che il nostro sistema giuridico sia pronto ad estendere la categoria dei diritti soggettivi oltre la specie.
Personalmente non lo credo. Ho la sensazione che il nostro sistema normativo e le pronunce giurisprudenziali — che certo si sforzano di rendere sempre più congruenti le norme concrete ai diversi aspetti del mutato rapporto uomo- animale — siano sempre e comunque sbilanciate verso un’attenzione a quelle che sono le conseguenze di una determinata situazione sull’essere umano piuttosto che sull’animale.
Il rischio che intravedo è che tali pronunce possano rappresentare dei falsi positivi che disvelino la soggettività animale a seconda della diversa sensibilità verso il tema di questo o quel magistrato.
Tra queste decisioni spicca quella del Tribunale di Como ormai del febbraio 2016 che ha omologato un accordo di separazione consensuale collocando il cane stabilmente presso la moglie (ancorché questa non ne risultasse proprietaria all’anagrafe canina), con regolamentazione del diritto di visita in favore del marito e mantenendo la responsabilità del cane gravante in egual misura su entrambi i coniugi.
Considerare gli animali semplicemente come beni di proprietà non coglie l’importanza del rapporto che sviluppiamo con gli stessi.
Nel decreto di omologa viene stigmatizzata la ritenuta caduta di stile sul piano culturale per avere le condizioni di separazione ricalcato impropriamente sul piano terminologico le clausole generalmente adottate in tema di affidamento, collocazione e protocollo di visita dei figli minori. Le parti vengono invitate a regolare altrimenti, ovvero con impegni stragiudiziali, le sorti del loro animale domestico nel successivo divorzio o in ipotesi di modifica delle condizioni di separazione. Si precisa che il Tribunale non è tenuto in caso di contrasto tra le parti della separazione ad occuparsi della assegnazione degli animali di affezione all’uno o all’altro dei coniugi, né della loro relazione con gli stessi essendo pur sempre possibile in via de iure condendo, data la fantasia del legislatore, che a tanto si arrivi.
Dichiarazioni severe, opinabili, in controtendenza come si legge nell’excursus di cui all’articolo pubblicato su Famiglia e Diritto n. 12/2016 ma, come dice lo stesso Tribunale lariano, de iure condito: viene ribadito che in mancanza di un accordo consensuale il Tribunale deve procedere per l’assegnazione dell’animale d’affezione valutandone il titolo di proprietà se non addirittura seguendo le regole dei beni indivisibili.
Credo allora che l’eufemismo utilizzato dal Tribunale di Como parlando di fantasia del legislatore e alludendo verosimilmente all’art. 455 ter c.c. (che ancora riposa tra i tanti progetti di legge abortiti) rappresenti il vero ostacolo alla riconosciuta soggettività animale. E questo sotto due profili.
Il primo. Che vi sia una unanime difficoltà a percepire l’animale come qualsiasi altro bene giuridico al pari di una lavatrice credo sia pacifico. Ugualmente avverto una pericolosa visione antropomorfa del rapporto uomo-animale che potrebbe a volte condurre a non riconoscere la diversità di specie (e non di valore).
Il secondo profilo è squisitamente giuridico ed è quello a mio parere decisivo. Il nostro ordinamento è impermeabile ad ogni riconoscimento di dignità costituzionale in favore degli animali. Credo invece che non pochi potrebbero essere i contributi positivi di un tale arricchimento, con buona pace di chi ne fa solo una doverosa contrapposizione della industria alimentare e farmaceutica. Probabilmente introdurre a livello costituzionale un richiamo alla soggettività degli animali eviterebbe di qualificare “fantasiosi” eventuali e auspicati interventi del legislatore.
E questo in tema di vendita di animali non da reddito laddove le regole di cui al codice civile come quelle del codice del consumo, proprio perché concepite per beni mobili e immobili, appaiono inadeguate. Come parimenti inadeguata è la risposta dell’ordinamento in tema di risarcimento del danno da perdita dell’animale d’affezione o dei danni conseguenti a responsabilità veterinaria. Non esiste una regolamentazione specifica relativa ai problemi di natura successoria che vedano coinvolti animali da compagnia. Il legislatore potrebbe intervenire in ordine alla non più tollerabile differenza tra il costo dei farmaci ad uso veterinario e quelli ad uso umano. Potrebbe teorizzare una medicina veterinaria convenzionata. Si potrebbe ipotizzare un vero e proprio diritto di scegliere se mangiare carne o essere vegetariano o vegano. Si potrebbe intervenire in tema di intrattenimento con gli animali o rendere più severe le pene in caso di maltrattamento degli animali (confortante in questo senso l’auspicio del Presidente del Senato On. Pietro Grasso).
Si potrebbe obiettare che cani, gatti, criceti e simili ricevano comunque adeguata tutela normativa a prescindere da una adeguata copertura costituzionale. Possano viaggiare con noi in treno, in aereo, sul traghetto. Hanno visto riconosciuto il loro diritto di permanenza all’interno dei condominii. Sono impignorabili. Una pignorabilità teorica che, guarda caso, oggi sopravvive in danno degli animali da reddito.
Agli animali da reddito viene riservato un trattamento differenziato e deteriore.
Già, quelli da reddito. Un mondo a parte. Quello degli animali invisibili. Quelli che non godono dei privilegi di Trentalia, Italo, Alitalia. Quelli che in numero impressionante ogni anno vengono macellati, dopo essere rimasti per ore ed ore ammassati all’interno di camion in condizioni talmente indicibili che probabilmente il mattatoio rappresenta un atto di pietà.
Invisibili. Eppure spesso ne incrociamo i loro sguardi di terrore quando viaggiamo, magari insieme ai nostri figli che guardano inteneriti quei carichi di morte inconsapevoli del destino che toccherà loro. Ogni anno oltre un miliardo di esseri viventi vengono trasportati all’interno dell’Unione Europea e fuori da essa. In costante e grave violazione sia delle regole di cui al Regolamento europeo 2005/1 in tema di trasporto di animali vivi che degli ammonimenti della Corte Europea di Giustizia.
E questo accade perché abbiamo un sistema normativo che da una parte tutela gli animali e dall’altra ne consente lo sfruttamento nel rispetto formale dello stesso sistema. Una inopportuna e pericolosa discrasia tra dichiarazioni di principio e pratica che Jonathan Safran Foer nel suo libro “Eating Animales” riassume scrivendo che la nostra vita è caratterizzata dalla ricerca di eccezioni e scappatoie.
Queste personali considerazioni non offuscano nulla di quanto di pregevole è stato fatto e si continua a fare a livello di leggi, ordinarie e regionali, regolamenti locali, norme comunitarie, impegno delle associazioni animaliste. È solo prendere coscienza che — come descrive il Prof. Valerio Pocar — la c.d. rivoluzione animalista si muove con il meccanismo della palla di neve e solo una volta raggiunta la massa critica allora verrà giù tutto.
Riconoscere la dignità in favore degli animali a livello costituzionale o anche soltanto nel codice civile potrebbe essere, forse, il raggiungimento di quella massa critica.