Vai al contenuto
Rivista

La caccia può essere vietata per motivi etici

Mario De Masi

4 min di lettura

Il TAR per l’Abruzzo, sede distaccata di Pescara, ha stabilito, con la sentenza n. 245/2026, che, per motivazioni etiche, si può impedire lo svolgimento dell’attività venatoria sul proprio terreno o su altra proprietà.

L’iter giudiziario: per comprendere la portata di tale decisione, occorre ricostruire brevemente la vicenda. Nel 2020 una cittadina, la sig.ra Cellini, presentò un’istanza al Presidente della regione Abruzzo per ottenere il divieto dell’esercizio dell’attività venatoria sulproprio fondo, richiamando l’art. 15, comma 4, della legge n. 157/1992. A questa istanza, il Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo negò la richiesta, con la determinazione n. DPD023/143 del 31 marzo 2021, affermando che, se fosse stata accolta, sarebbe stata ostacolata la pianificazione dell’attività venatoria. Infatti, ogni anno le Regioni pianificano la stagione venatoria, definendo tempi, territori sui quali si svolgerà e altro. A questo diniego, la sig.ra Cellini, presentò ricorso al TAR che, in via cautelare, accolse l’istanza, ritenendo, in prima facie, fondate le motivazioni.

Il Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo, allora, emanò una nuova determinazione, la numero DPD023/143/2021, confermando la sua precedente decisione, adducendo, anche ulteriori motivi aggiuntivi. A questo ennesimo diniego, la sig.ra Cellini depositò, a sua volta, ulteriori motivi aggiunti presso il TAR.

Ma esattamente, quali sono le norme che delineano questa situazione? L’articolo 10 della legge 157/1992.

Per il Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo la richiesta è da rigettare in quanto, secondo l’articolo 10, comma 3, della legge n. 157/1992, le quote del 30% del terreno agro-silvio-pastorale destinato alla protezione della fauna selvatica, e quindi non soggetto ad attività venatoria, erano state assicurate, per cui il resto del territorio poteva essere oggetto di caccia, come da pianificazione venatoria.

La ricorrente, di fronte a quest’ulteriore diniego, depositò ulteriori motivazioni. Le principali, che poi saranno dirimenti per la causa in oggetto, verranno entrambe accolte dal TAR. La prima questione ruota intorno alla quota del 30% e, attraverso una lettura combinata dell’articolo 10, comma 3; art. 14 e art. 15, comma 4, il TAR ha chiarito che, il limite del 20-30% (motivo posto a fondamento del diniego parte del Dipartimento), è da intendersi non come limite massimo, bensì come un limite minimo da porsi alla programmazione dell’attività venatoria.

Nello specifico, viene richiamata la sentenza n. 1998, del 31 marzo 2011, del Consiglio di Stato con cui si è precisato che, la quota del 20-30%, richiesto dall’art. 10, comma 3, rappresenta solo una “soglia minima”, potendo essere superata in quanto, dalla lettura di altre norme della legge n. 157/92 (es. artt. 15, comma 4 e art. 14), emerge, chiaramente, un obiettivo di protezione, sia degli animali selvatici che delle proprietà private.

Pertanto le Regioni ben posso andare oltre le quote 20-30% e quindi sottrarre ulteriori terreni all’attività venatoria. Questa interpretazione, tra l’altro, è corroborata da altre decisioni di altri TAR (vedasi la sentenza n. 1055 del TAR Sicilia del 25 maggio 2020 oppure TAR Lombardia, sentenza n. 4404 del 21 luglio 2009) che sottolineano la graduale affermazione della prevalenza dell’interesse pubblico alla conservazione del patrimonio faunistico sull’interesse provato per l’esercizio dell’attività venatoria.

L’altra motivazione, che ha portato il TAR ad accogliere il ricorso della sig.ra Cellini, riguarda le ragioni etiche ed è la vera novità di questa decisione. Il tribunale regionale ha evidenziato come la sfera etica abbia rilevanza. Si legge nella sentenza che “il proprietario di un fondo non è tenuto a tollerare che altri vi pratichino la caccia, se l’esercizio di tale attività si pone in contrasto con le proprie convinzioni personali e morali”.

Questa posizione è in continuità con la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. La Corte Europea, infatti, ha, giustamente, richiamato, più volte l’articolo 9 della CEDU (Convenzione dei Diritti dell’Uomo) che sancisce la libertà di pensiero e in questa libertà rientra anche la facoltà di opporsi all’attività venatoria. In questo modo, i giudici europei hanno aderito ad un concetto più ampio di proprietà che si estende fino ad impedire l’attività venatoria, se essa è in contrasto con le proprie idee e convinzioni personali.

Il TAR, poi, ha anche rimarcato il fatto che, la normativa di rango primario e di riferimento (la legge n. 157/1992, per intenderci), in via generale, pone, come unica condizione ostativa alla sottrazione di un fondo privato, il divieto di ostacolare la pianificazione faunistica venatoria. Per cui, solo se sottraendo quel determinato terreno, verrebbe ridotta o ostacolata la pianificazione venatoria, allora la richiesta potrebbe essere rigettata.

La sentenza esaminata ha una duplice valenza. Da un lato si inserisce in una giurisprudenza sempre di più consolidata per quanto riguarda la corretta interpretazione delle quote del 20-30% previste dall’art. 10, comma 3, della legge n. 157/1992. Contestualmente, viene dato riconoscimento e una maggior rilevanza alla sfera morale ed etica del proprietario di un fondo.

Unisciti agli Avvocati degli Animali

Sostieni le nostre cause diventando parte di Animal Law Italia.

Richiedi la Tessera