Il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Catanzaro, dr.ssa Gilda Danila Romano, ha pronunciato oggi la sentenza nei confronti degli imputati che avevano scelto il rito abbreviato nel procedimento Grecale, l’inchiesta sui gravi illeciti commessi negli stabulari dell’Università Magna Graecia di Catanzaro. Il bilancio è di tre condanne, un patteggiamento e sette assoluzioni.
Le condanne
Le pene colpiscono i vertici del meccanismo corruttivo e chi materialmente operava negli stabulari:
- Giuseppe Caparello, direttore del Dipartimento di Prevenzione veterinaria dell’ASP di Catanzaro: 4 anni e 8 mesi di reclusione, ritenuto colpevole — in continuazione e con applicazione della diminuente per il rito — non solo del delitto di corruzione contestato al capo 38, ma anche dei due reati di falso contestati ai capi 34 e 35, per i quali Animal Law Italia si è costituita parte civile. La sentenza dispone inoltre l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e la condanna, in solido con Russo, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili (oltre alla refusione delle spese, liquidate in 3.000,00 € per ciascuna parte civile);
- Maria Caparello, figlia di Giuseppe Caparello, ritenuta responsabile di essere stata ammessa illecitamente alla scuola di specializzazione in Farmacologia e Tossicologia clinica grazie al rapporto corruttivo tra il padre e l’ex Rettore: 4 anni di reclusione per il delitto di corruzione di cui al capo 38, oltre all’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni;
- Emilio Russo, sperimentatore e supervisore delle procedure: 9 mesi e 10 giorni di reclusione per i delitti di maltrattamento e uccisione di animali contestati ai capi 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, in continuazione e con applicazione della diminuente per il rito, oltre alla condanna in solido al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.
A queste si aggiunge il patteggiamento di Antonio Leo, sperimentatore, definito in 1 anno, 11 mesi e 10 giorni.
Pene contenute: un nodo che non riguarda il giudice, ma il legislatore
Resta tuttavia un punto critico, che non riguarda l’esito processuale in sé ma il quadro normativo. Le pene inflitte a chi materialmente ha posto in essere le condotte di maltrattamento e uccisione appaiono non commisurate alla gravità di quanto contestato: decapitazione di topi e ratti senza previa anestesia, soppressione di un numero di animali ampiamente superiore a quello autorizzato dal Ministero della Salute, omissione totale dei controlli microbiologici e una sistematica violazione degli obblighi di benessere animale protrattasi per anni.
La ragione è strutturale, non giudiziale. Gli artt. 544-bis e 544-ter del codice penale prevedono cornici edittali — rispettivamente da quattro mesi a due anni di reclusione per l’uccisione di animali senza necessità e fino a due anni per il maltrattamento — manifestamente sproporzionate rispetto al disvalore dei comportamenti che intendono punire; un’inadeguatezza ulteriormente accentuata, in questa sede, dalla diminuente di un terzo propria del rito abbreviato.
Le assoluzioni: un esito fisiologico, non un ridimensionamento dell’accusa
Alcune cronache hanno enfatizzato il numero delle assoluzioni. Vale però la pena di chiarire un punto, che già avevamo evidenziato nelle fasi precedenti del procedimento: in processi caratterizzati da una pluralità di posizioni e di contestazioni, e da un numero elevato di imputati con ruoli e gradi di responsabilità eterogenei nella catena delle condotte, le assoluzioni rappresentano un esito del tutto fisiologico e non incidono sulla solidità complessiva dell’impianto accusatorio.
La lettura delle formule di proscioglimento
A una lettura attenta, anzi, le pronunce di assoluzione confermano — più che smentire — l’impianto della Procura. Le formule adottate dal GUP, infatti, non sono affatto equivalenti.
La maggior parte delle assoluzioni è stata pronunciata con la formula “l’imputato non ha commesso il fatto” (art. 530, comma 2, c.p.p.). Si tratta di una formula che non nega l’esistenza dei fatti descritti nei capi di imputazione, ma soltanto la responsabilità del singolo imputato per quei fatti. In altre parole, il maltrattamento, l’uccisione o l’irregolarità contestati ci sono stati: ad averli materialmente posti in essere è stato, secondo il giudice, qualcun altro. È in questa formula che ricadono le posizioni di Caparello Giuseppe (capo 1), Gallelli Luca (capi 39 e 40), Mollace Vincenzo (capi 14, 15, 16, 18 e 19) e Tassone Pierfrancesco (capi 27 e 28).
Una seconda formula adottata è “il fatto non costituisce reato“, riferita ai capi 36 (Conforto e Voci) e 23-24 (Torella): anche qui i fatti sono ritenuti esistenti, ma non penalmente rilevanti rispetto alle specifiche fattispecie contestate.
Le uniche pronunce con formula davvero piena — “il fatto non sussiste” — sono soltanto due, e riguardano:
- il capo 37 (falso), contestato a Luciano Conforto e Domenico Voci;
- il capo 47 (false informazioni al pubblico ministero), contestato a Vincenzo Musolino.
Si tratta dunque di una porzione marginale dell’impianto accusatorio: due singole contestazioni, su un compendio che resta integro nelle sue componenti centrali — i reati-fine di maltrattamento e uccisione di animali e il nucleo dei reati di corruzione e falso ai vertici della catena.
La tenuta dell’inchiesta
Assume poi particolare rilievo il fatto che il procedimento ha già superato il vaglio dell’udienza preliminare, oggi fondato, per effetto della riforma Cartabia, sul più stringente criterio della ragionevole previsione di condanna (art. 425 c.p.p.). Si tratta di una soglia ben più alta rispetto al passato, che impone al giudice una valutazione prognostica sull’idoneità del materiale probatorio a sostenere l’accusa in dibattimento. Il fatto che il GUP abbia ritenuto questa soglia superata per l’intera platea di imputati rinviati a giudizio è di per sé indicativo della tenuta dell’inchiesta della Procura di Catanzaro.
A ciò si aggiunge che, per gli imputati che hanno scelto riti alternativi, sono già intervenute pronunce di condanna: un dato che parla da sé.
Il dibattimento prosegue
Le posizioni più rilevanti del procedimento — a partire da quella del Magnifico Rettore pro tempore, indicato come capo dell’associazione a delinquere, e altri nove imputati, tra cui il Presidente dell’OPBA e dei veterinari dell’ASP incaricati dei controlli — saranno vagliate nel processo con rito ordinario, il cui dibattimento si è aperto il 12 maggio 2026. In quella sede troveranno collocazione anche le condotte che il GUP, nelle assoluzioni “per non aver commesso il fatto”, ha ritenuto sussistenti ma non riferibili agli imputati del rito abbreviato.
Animal Law Italia, assistita dall’avv. Francesca Romana Dresda, è parte civile nel procedimento, e ha ottenuto la citazione dei responsabili civili: l’Università Magna Graecia, l’ASP di Catanzaro e i Ministeri della Salute e dell’Università e della Ricerca saranno chiamati a rispondere del danno in sede civile. L’Associazione ha anche nominato il dott. Enrico Moriconi, medico veterinario esperto in benessere animale, quale proprio consulente tecnico.
Continueremo a seguire ogni fase del processo. L’accertamento integrale delle responsabilità penali è la condizione per scardinare quella cultura dell’impunità che troppo spesso copre le irregolarità nei laboratori di sperimentazione animale e i fallimenti dei sistemi chiamati a prevenirle.
