Una straordinaria vittoria legale e culturale arriva dal Pakistan, dove l’Alta Corte di Islamabad ha emesso una sentenza rivoluzionaria che ridefinisce radicalmente il rapporto tra le istituzioni, il diritto e gli animali di quartiere.
Con la decisione sul caso Nelofar contro Islamabad Capital Territory (unito al procedimento W.P. 177/2026), annunciata dal giudice Khadim Hussain Soomro, i tribunali pakistani hanno inferto un colpo definitivo alle pratiche crudeli e anacronistiche di gestione della popolazione canina.
I punti chiave della sentenza: gli animali come esseri senzienti
L’aspetto più dirompente della pronuncia risiede nella sua impalcatura filosofica e costituzionale. La Corte ha interpretato in modo estensivo il diritto alla vita (garantito dagli articoli 9 e 9A della Costituzione pakistana), stabilendo che esso non tutela solo l’esistenza umana, ma include intrinsecamente l’equilibrio ecologico e la protezione degli animali.
I giudici hanno formalmente riconosciuto che i cani sono esseri viventi e senzienti, capaci di provare dolore, distress e affetto, e che lo Stato ha il dovere morale e legale di tutelarli da sofferenze arbitrarie. Per rafforzare questo principio, la sentenza richiama non solo i modelli internazionali più avanzati, ma anche i precetti dell’Islam, i quali impongono assoluta compassione ed equità verso ogni creatura.
Stop immediato agli abbattimenti
Dal punto di vista pratico, l’Alta Corte ha ordinato l’immediata cessazione di qualsiasi campagna di abbattimento indiscriminato tramite avvelenamento o armi da fuoco, definendo tali pratiche “scientificamente inefficaci” ed eticamente indifendibili.
Al loro posto, viene imposto alle autorità locali il monitoraggio e l’attuazione rigorosa del protocollo TNVR (Catch, Neuter, Vaccinate, Release):
- Cattura e sterilizzazione: blocco della crescita demografica intervenendo sulle cause e non sui sintomi;
- Vaccinazione di massa: immunizzazione contro la rabbia per tutelare contestualmente la salute pubblica e il benessere animale;
- Rilascio controllato: i cani sani e trattati devono essere reimmessi nel loro territorio d’origine per preservare l’equilibrio ecologico del quartiereRilascio controllato: I cani sani e trattati devono essere reimmessi nel loro territorio d’origine per preservare l’equilibrio ecologico del quartiere.
- Tutela dei cani di comunità: divieto assoluto di prelevare cagne in allattamento, cani provvisti di collare o soggetti già sterilizzati e sani.
L’eutanasia resterà un’opzione rigidamente limitata ed eccezionale, applicabile solo a soggetti affetti da rabbia conclamata o malattie incurabili, e solo dietro formale certificazione scritta di un veterinario.
Verso l’approccio “One Health”
La sentenza non si limita a proteggere gli animali, ma ridisegna la governance urbana per creare una convivenza pacifica. Tra le misure vincolanti imposte entro 60 giorni figurano:
- Obbligo di ripulire le aree commerciali e i mercati dai rifiuti, per eliminare le fonti di cibo che alimentano il randagismo;
- Istituzione di un tavolo tecnico permanente composto da istituzioni, veterinari ed ONG animaliste per monitorare i progressi e mappare i dati;
- Approccio One Health (Salute Unica): una visione integrata dove la tutela della salute umana, la protezione dell’ambiente e il benessere animale avanzano insieme, mai separati;
- Attivazione di una linea di assistenza h24 per la gestione delle emergenze e l’avvio di censimenti precisi per area.
Il commento
Questa sentenza rappresenta un precedente giurisprudenziale di portata globale. Dimostra come il diritto animale stia vivendo un’evoluzione straordinaria anche in contesti complessi, offrendo strumenti normativi avanzati che combinano rigore scientifico, tutela della salute pubblica e profonda empatia.
Come giuristi e attivisti, non possiamo che accogliere con speranza questo cambiamento: la via della cooperazione tra istituzioni e associazioni, unita a un quadro legale che riconosca la personalità e la sensibilità degli animali, è l’unica strada percorribile per una società autenticamente civile.
