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Direttiva UE

Direttiva 2008/99/CE — Tutela penale dell’ambiente

Direttiva 2008/99/CE del 19 novembre 2008

Abrogata Europeo
Primo atto con cui l'Unione europea ha imposto agli Stati membri di ricorrere allo strumento penale per la protezione dell'ambiente. L'art. 3 elencava nove condotte da qualificare come reato, fra cui l'uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie selvatiche protette (lett. f), il loro commercio (lett. g) e il significativo deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto (lett. h). Recepita in Italia dal D.Lgs. 121/2011, che ha introdotto nel codice penale gli artt. 727-bis e 733-bis ed esteso la responsabilità degli enti ai reati ambientali. È stata sostituita dalla direttiva (UE) 2024/1203 (art. 26): per l'Italia, che l'ha recepita con il D.Lgs. 81/2026, la direttiva del 2008 è integralmente superata.

Punti chiave

  • Prima armonizzazione penale ambientale europea: obbligo per gli Stati membri di prevedere sanzioni penali.
  • Art. 3, lett. f), g) e h): specie selvatiche protette, loro commercio, deterioramento degli habitat.
  • Sanzioni «efficaci, proporzionate e dissuasive», ma senza soglie minime di pena: il limite principale della direttiva.
  • Recepita in Italia dal D.Lgs. 121/2011 (artt. 727-bis e 733-bis c.p.; art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001).
  • Sostituita dalla direttiva (UE) 2024/1203 (art. 26); per l'Italia superata dal D.Lgs. 81/2026.

Analisi e commento

1. La prima armonizzazione penale ambientale europea

La direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell’ambiente — pubblicata nella Gazzetta ufficiale L 328 del 6 dicembre 2008, pp. 28-37 — è stata il primo atto con cui l’Unione europea ha imposto agli Stati membri di ricorrere allo strumento penale per la protezione dell’ambiente. Il termine di recepimento era fissato al 26 dicembre 2010 (art. 8).

La direttiva muoveva da due constatazioni, enunciate nei considerando. La prima (considerando 2) è che l’aumento dei reati ambientali e dei loro effetti, sempre più frequentemente estesi al di là delle frontiere degli Stati in cui i reati vengono commessi, costituiva una minaccia per l’ambiente che esigeva una risposta adeguata. La seconda (considerando 3) è che i sistemi sanzionatori vigenti non erano sufficienti a garantire la piena osservanza della normativa ambientale: osservanza che poteva e doveva essere rafforzata mediante sanzioni penali, indice di una riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi risarcitori di diritto civile.

2. Le condotte da incriminare e il rilievo per la biodiversità

L’art. 3 elencava nove categorie di condotte che ciascuno Stato membro doveva qualificare come reato «qualora siano illecite e poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza». Tre di esse assumono rilievo diretto per la tutela degli animali e della biodiversità:

  • lett. f) — l’uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;
  • lett. g) — il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, o di loro parti o prodotti derivati;
  • lett. h) — qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un habitat all’interno di un sito protetto.

L’art. 5 imponeva che le sanzioni fossero «efficaci, proporzionate e dissuasive», senza però fissare soglie minime di pena: scelta che, unita all’ampio margine lasciato agli Stati membri, si sarebbe rivelata il principale limite della direttiva. Gli artt. 6 e 7 estendevano la responsabilità alle persone giuridiche.

3. L’attuazione in Italia: il D.Lgs. 121/2011

L’Italia ha recepito la direttiva con il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, con una scelta di attuazione dichiaratamente minimale: il legislatore delegato riteneva che l’ordinamento già sanzionasse la maggior parte delle condotte descritte dalla direttiva attraverso il codice dell’ambiente e la legislazione speciale, e si limitò perciò a introdurre nel codice penale due sole contravvenzioni — l’art. 727-bis (specie selvatiche protette, corrispondente alla lett. f) e l’art. 733-bis (habitat nei siti protetti, corrispondente alla lett. h) — oltre a estendere per la prima volta la responsabilità degli enti ai reati ambientali (art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001).

Nessuna fattispecie corrispondente alla lett. g) sul commercio venne introdotta nel 2011: la lacuna fu colmata solo con il D.Lgs. 135/2022, che ha aggiunto un terzo comma all’art. 727-bis. La dottrina ha diffusamente criticato il carattere parziale del recepimento, osservando che le fattispecie già presenti nell’ordinamento erano in larga parte costruite come reati di pericolo astratto, che incriminano aspetti formali — l’assenza di autorizzazioni, l’errata compilazione di registri — senza criminalizzare adeguatamente il danno arrecato all’ambiente, come invece richiesto dal legislatore unionale.

4. Il superamento: la direttiva (UE) 2024/1203

La valutazione della direttiva condotta a livello europeo ne ha evidenziato l’inefficacia: tassi di condanna modesti, livelli sanzionatori troppo bassi per risultare dissuasivi, cooperazione transfrontaliera scarsamente efficace. Su queste basi la direttiva è stata sostituita dalla direttiva (UE) 2024/1203 dell’11 aprile 2024, che ha ampliato il catalogo delle condotte da incriminare da nove a venti e ha introdotto soglie minime di pena assai più severe.

L’art. 26 della nuova direttiva dispone che la direttiva 2008/99/CE «è sostituita in relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva», e che i riferimenti alla direttiva del 2008 si intendono fatti alla nuova direttiva. La sostituzione non è dunque un’abrogazione erga omnes: gli Stati membri non vincolati dalla nuova direttiva «restano vincolati dalla direttiva 2008/99/CE» — ragione per cui EUR-Lex ne segnala tuttora lo stato come «in vigore». Per l’Italia, che ha recepito la nuova direttiva con il D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81 (in vigore dal 2 giugno 2026), la direttiva del 2008 è integralmente superata.

Con il decreto del 2026 è stato peraltro abrogato l’art. 733-bis c.p. — una delle due contravvenzioni introdotte proprio in attuazione della direttiva del 2008 — la cui materia è confluita nel delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.). Resta invece in vigore l’art. 727-bis c.p., a tutela delle specie animali e vegetali selvatiche protette.

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