Attuazione della direttiva sulla tutela penale dell’ambiente — artt. 727-bis e 733-bis c.p.
D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121
Punti chiave
- Recepisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE con un'attuazione dichiaratamente minimale.
- Introduce l'art. 727-bis c.p. a tutela delle specie animali e vegetali selvatiche protette.
- Introduce l'art. 733-bis c.p. a tutela degli habitat nei siti protetti (abrogato nel 2026).
- La punibilità è esclusa per condotte di quantità e impatto trascurabili sullo stato di conservazione della specie.
- Estende per la prima volta la responsabilità degli enti ai reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001).
- Modificato dal D.Lgs. 135/2022 (commercio) e dalla L. 82/2025 «Brambilla» (inasprimento delle pene).
- Con il D.Lgs. 81/2026 la tutela dell'habitat confluisce nel delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.).
Analisi e commento
1. Premessa: oggetto e collocazione sistematica del decreto
Il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 — di seguito «d.lgs. 121/2011» — dà attuazione, nell’ordinamento italiano, a due distinti atti dell’Unione: la direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell’ambiente, e la direttiva 2009/123/CE del 21 ottobre 2009, che ha modificato la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi. Esso è stato adottato in attuazione della delega contenuta nell’art. 19 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009), che aveva incaricato il Governo di recepire le due direttive entro nove mesi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dall’art. 2, comma 1, lett. c), della stessa legge (sanzioni penali contenute nei limiti dell’ammenda fino a 150.000 euro e dell’arresto fino a tre anni, in via alternativa o congiunta). Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2011, è entrato in vigore il 16 agosto 2011.
Il provvedimento è noto soprattutto per due ragioni di rilievo sistematico. In primo luogo, ha introdotto nel codice penale due nuove fattispecie contravvenzionali a tutela della biodiversità: l’art. 727-bis (uccisione, cattura, detenzione di esemplari di specie animali selvatiche protette, nonché distruzione, prelievo e detenzione di specie vegetali protette) e l’art. 733-bis (distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto). In secondo luogo, ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati ambientali, inserendo nel D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 l’art. 25-undecies.
La fonte sovraordinata — la direttiva 2008/99/CE — muoveva dalla constatazione (considerando 2) che l’aumento dei reati ambientali e dei loro effetti, sempre più frequentemente estesi al di là delle frontiere degli Stati in cui i reati vengono commessi, costituiva una minaccia per l’ambiente che esigeva una risposta adeguata; e (considerando 3) che i sistemi sanzionatori vigenti non erano sufficienti a garantire la piena osservanza della normativa ambientale, osservanza che poteva e doveva essere rafforzata mediante sanzioni penali, indice di una riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi risarcitori di diritto civile. La direttiva imponeva pertanto agli Stati membri di prevedere sanzioni penali — effettive, proporzionate e dissuasive — per una serie tassativa di condotte gravemente lesive dell’ambiente, fra cui figuravano espressamente l’uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 3, lett. f), il commercio di tali esemplari, di loro parti o di prodotti derivati (art. 3, lett. g) e qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un habitat all’interno di un sito protetto (art. 3, lett. h).
Sul piano del diritto animale, il d.lgs. 121/2011 si colloca dunque all’incrocio di due ordini di tutela tradizionalmente distinti: da un lato, la tutela penale degli animali in quanto tali — oggi raccolta nel Titolo IX-bis del libro II del codice penale (artt. 544-bis e seguenti) e nella contravvenzione di cui all’art. 727 c.p. — costruita storicamente attorno al «sentimento» umano per gli animali e, dopo la riforma del 2025, attorno all’animale come oggetto diretto di protezione; dall’altro, la tutela dell’ambiente e della biodiversità come bene collettivo, cui appartengono le due nuove contravvenzioni. In questa seconda prospettiva ciò che la norma protegge non è il singolo animale, ma la sopravvivenza della specie nel suo complesso: rilevano il numero di esemplari coinvolti e l’incidenza della condotta sulla conservazione della specie, non la sorte del singolo individuo. L’habitat, a sua volta, è protetto come bene ambientale in sé — l’ecosistema che consente la sopravvivenza delle specie — e non in ragione dei singoli animali che vi vivono.
2. La scelta di un’attuazione minimale
La cifra caratteristica del d.lgs. 121/2011 è la scelta di un recepimento minimale della direttiva 2008/99/CE. Nella relazione illustrativa al decreto, il legislatore delegato muoveva dalla convinzione che l’ordinamento penale italiano già sanzionasse la maggior parte delle condotte descritte dalla direttiva, attraverso il complesso delle fattispecie contenute nel codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006) e nella legislazione speciale: di qui la decisione di limitare l’intervento sul codice penale all’introduzione delle sole due nuove contravvenzioni necessarie a colmare le lacune ritenute effettive (gli artt. 727-bis e 733-bis), e di concentrare il resto dell’attuazione sull’estensione della responsabilità degli enti.
È la stessa relazione illustrativa a riconoscere il punto debole di tale impostazione: se è vero che l’ordinamento già sanzionava molte delle condotte indicate nella direttiva, si trattava però in larga parte di fattispecie costruite come reati di pericolo astratto o presunto, che incriminano aspetti formali — l’assenza di autorizzazioni, l’errata compilazione di registri o formulari — senza criminalizzare adeguatamente il danno arrecato all’ambiente o alle persone, come invece richiesto dal legislatore unionale. Il sistema risultante era dunque, sul piano della tecnica di tutela, sensibilmente diverso dal modello della direttiva, che muoveva dalla centralità del danno e del pericolo concreto per il bene ambientale. In questa prospettiva, la novità di maggiore portata sistematica fu la fine della prolungata inerzia del legislatore in tema di responsabilità degli enti per i reati ambientali (§ 7).
Sul versante codicistico, lo sforzo del legislatore delegato si limitò all’introduzione di due sole contravvenzioni. La scelta era consapevole e dichiarata: nella relazione illustrativa il Governo, considerati i limiti di pena fissati dai principi di delega, riteneva tali limiti inidonei a costruire un sistema di delitti per le fattispecie ambientali di maggiore gravità, e rinviava perciò a un successivo intervento normativo il più compiuto ripensamento della materia in chiave delittuosa, limitandosi per il momento a integrare l’impianto contravvenzionale esistente. Quel rinvio trovò attuazione solo nel 2015, con l’innesto degli ecodelitti nel codice penale a opera della legge 22 maggio 2015, n. 68 (Titolo VI-bis, artt. 452-bis e seguenti), che è intervenuta a colmare proprio quel deficit di tutela del danno ambientale che il d.lgs. 121/2011 aveva lasciato irrisolto.
3. Le modifiche al codice penale: gli artt. 727-bis e 733-bis
L’art. 1 del decreto interviene sul codice penale introducendo le due fattispecie a tutela della biodiversità. La collocazione delle due norme è distinta: l’art. 727-bis nel Libro III, Titolo I, Capo II, Sezione I (contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi), accanto all’art. 727 sull’abbandono di animali; l’art. 733-bis nel Libro III, Titolo II (contravvenzioni concernenti l’attività sociale della pubblica amministrazione), accanto all’art. 733 sul danneggiamento del patrimonio archeologico, storico o artistico. La diversa collocazione riflette la diversa oggettività giuridica: la specie protetta come bene di rilievo «naturalistico», l’habitat come bene di rilievo «territoriale-amministrativo».
3.1. L’art. 727-bis c.p.: la tutela penale delle specie selvatiche protette
Nella formulazione originaria del 2011, l’art. 727-bis, comma 1, puniva chiunque, fuori dai casi consentiti, uccidesse, catturasse o detenesse esemplari appartenenti a una specie animale selvatica protetta con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4.000 euro; il comma 2 puniva con la sola ammenda fino a 4.000 euro l’analoga condotta riferita alle specie vegetali protette. In entrambi i casi la punibilità è esclusa quando l’azione riguardi una quantità trascurabile di esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie: clausola — mutuata testualmente dalla direttiva — che svolge la funzione di selezionare le condotte penalmente rilevanti, escludendo i fatti di offensività minima.
La norma reca due elementi tecnici di rilievo. Il primo è la clausola di sussidiarietà «salvo che il fatto costituisca più grave reato», che colloca la contravvenzione in posizione recessiva rispetto a fattispecie più gravi (ad esempio i delitti ambientali del Titolo VI-bis o, per i profili di crudeltà, gli artt. 544-bis e seguenti). Il secondo è il rinvio definitorio operato dall’art. 1, comma 2, dello stesso decreto: per «specie animali o vegetali selvatiche protette» si intendono quelle indicate nell’allegato IV della direttiva 92/43/CE (direttiva «Habitat») e nell’allegato I della direttiva 2009/147/CE (direttiva «Uccelli»). Si tratta di una norma penale in bianco integrata da fonti eurounitarie, la cui tecnica di rinvio agli allegati delle direttive ne determina l’ambito di applicazione e, al contempo, ne fa una disposizione dinamicamente collegata all’evoluzione del diritto dell’Unione.
3.2. L’art. 733-bis c.p.: la tutela penale dell’habitat
L’art. 733-bis, nella formulazione del 2011, puniva chiunque, fuori dai casi consentiti, distruggesse un habitat all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriorasse, compromettendone lo stato di conservazione, con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda non inferiore a 3.000 euro. La nozione di «habitat all’interno di un sito protetto» è definita dall’art. 1, comma 3, del decreto: vi rientra qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona di protezione speciale a norma dell’art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, ovvero qualsiasi habitat naturale o habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell’art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE. Le zone di protezione speciale (ZPS) e le zone speciali di conservazione (ZSC) costituiscono, insieme, la rete ecologica europea «Natura 2000», il sistema di aree destinate alla conservazione della biodiversità istituito dalle due direttive «Uccelli» e «Habitat».
La giurisprudenza di legittimità ha interpretato in senso ampio la nozione di area protetta rilevante ai fini della norma. La Corte di cassazione (Sez. III, n. 14488 del 28 settembre 2016, dep. 2017) ha affermato che la nozione di «aree naturali protette» è più ampia di quella comprendente i soli parchi nazionali, le riserve naturali statali e regionali e i parchi naturali, ricomprendendo anche le zone umide, le zone di protezione speciale, le zone speciali di conservazione e altre aree naturali protette: nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il reato in relazione a un terreno agricolo rientrante in un Sito di Interesse Comunitario, permanentemente alterato a seguito di lavori di aratura non autorizzati e della conseguente eliminazione della vegetazione protetta. La pronuncia è significativa perché estende la tutela penale dell’habitat oltre le aree formalmente classificate come parchi, fino a comprendere le zone umide, le ZPS, le ZSC e gli altri siti protetti. Si avverte sin d’ora che l’art. 733-bis è stato successivamente abrogato dal D.Lgs. 81/2026, che ne ha trasferito la materia nel delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.): la trattazione che segue ne descrive perciò la disciplina quale ha operato dal 2011 fino al 2026 (sull’abrogazione, § 8).
4. Natura giuridica, bene tutelato ed elemento soggettivo
Sul piano dogmatico, gli artt. 727-bis e 733-bis presentano alcuni tratti comuni che ne definiscono la fisionomia. Entrambi sono reati comuni — commissibili da «chiunque» — e hanno natura contravvenzionale: ne discende, ai sensi dell’art. 42, quarto comma, c.p., la punibilità indifferentemente a titolo di dolo o di colpa. Tale regime è coerente con la fonte eurounitaria: l’art. 3 della direttiva 2008/99/CE impone agli Stati membri di sanzionare le condotte lesive «qualora siano illecite e poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza». La scelta italiana della contravvenzione, punibile anche per colpa, assicura formalmente la copertura di entrambe le forme di imputazione soggettiva richieste dalla direttiva, ma al prezzo di un trattamento sanzionatorio modesto, che parte della dottrina ha ritenuto inadeguato rispetto al canone di effettività e dissuasività imposto dall’art. 5 della direttiva.
Quanto al bene giuridico, le due fattispecie non tutelano l’animale-individuo né il sentimento umano di pietà — oggetto, rispettivamente, dei delitti del Titolo IX-bis e della contravvenzione di cui all’art. 727 c.p. — bensì la conservazione della biodiversità: lo stato di conservazione delle specie selvatiche protette (art. 727-bis) e l’integrità degli habitat della rete «Natura 2000» (art. 733-bis). Si tratta di reati di pericolo, nei quali l’offesa è riferita non al singolo esemplare ma all’equilibrio ecosistemico complessivo: ciò spiega la clausola di trascurabilità (§ 5), che esclude la rilevanza penale dei fatti privi di impatto significativo sulla conservazione della specie. La collocazione sistematica conferma la lettura: l’art. 727-bis si trova fra le contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi, l’art. 733-bis fra quelle concernenti l’attività sociale della pubblica amministrazione, in entrambi i casi lontano dal Titolo IX-bis dedicato agli animali come tali.
Sotto il profilo della tecnica normativa, le due norme operano come disposizioni penali parzialmente in bianco: il precetto è integrato per relationem dalle definizioni dell’art. 1, commi 2 e 3, del d.lgs. 121/2011, che a loro volta rinviano agli allegati delle direttive «Habitat» (92/43/CE) e «Uccelli» (2009/147/CE). Ne deriva un ambito di applicazione mobile, agganciato all’evoluzione delle fonti eurounitarie e dei relativi elenchi di specie e siti: tecnica che, se garantisce coerenza con il diritto dell’Unione, pone questioni di conoscibilità del precetto, affidato a una catena di rinvii che il giudice è tenuto a ricostruire in concreto.
5. La clausola di trascurabilità e i rapporti con le altre fattispecie
5.1. La «clausola di esiguità» come soglia di offensività
L’art. 727-bis esclude la punibilità nei casi in cui l’azione «riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie».
La giurisprudenza ha qualificato tale clausola come trasposizione letterale di quella contenuta nell’art. 3, lett. f), della direttiva 2008/99/CE, attribuendole la funzione di soglia di offensività che delimita l’ambito del precetto penale.
I due requisiti — la quantità trascurabile di esemplari e l’impatto trascurabile sullo stato di conservazione — devono ricorrere congiuntamente perché il fatto sia penalmente irrilevante. Per valutarne la sussistenza la giurisprudenza — a partire da Cass., Sez. III, n. 26579 del 24 settembre 2020, poi ripresa dalle pronunce successive — ha individuato due dati di riferimento: la consistenza numerica della specie protetta e il numero di esemplari uccisi, catturati o detenuti. Ne discende un giudizio relativo: la detenzione di un solo esemplare può integrare il reato se la specie è composta da pochissimi individui, mentre, per una specie che conta milioni di esemplari, il reato richiede una quantità cospicua. Si tratta quindi di una valutazione che il giudice deve compiere caso per caso, avuto riguardo alle caratteristiche della specie e della condotta, senza affidarsi a presunzioni. Proprio per l’omessa verifica di tali elementi — l’appartenenza degli esemplari alle specie degli allegati eurounitari e il carattere non trascurabile del fatto — quella pronuncia ha annullato con rinvio la condanna inflitta in primo grado.
5.2. Concorso e sussidiarietà con la disciplina venatoria
La clausola di riserva «salvo che il fatto costituisca più grave reato» governa i rapporti con la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (sulla caccia), che all’art. 30 incrimina, fra l’altro, l’abbattimento, la cattura e la detenzione di specie protette. La medesima condotta può astrattamente integrare sia una contravvenzione venatoria sia l’art. 727-bis, purché gli esemplari appartengano alle specie espressamente richiamate dalla definizione normativa applicabile a quest’ultima disposizione (allegato IV della direttiva 92/43/CE e allegato I della direttiva 2009/147/CE), dando luogo, in astratto, a un concorso di reati. Tale concorso non è però automatico: presuppone che la condotta abbia superato la soglia di esiguità propria del 727-bis, vale a dire che l’azione riguardi una quantità non trascurabile di esemplari e abbia un impatto non trascurabile sullo stato di conservazione della specie. In difetto di tale accertamento, il 727-bis non è configurabile e residua la sola fattispecie venatoria. È quanto ha stabilito Cass., Sez. III, n. 30584 del 2025, che ha annullato con rinvio la condanna per il 727-bis relativa alla detenzione di sette cardellini, proprio perché il giudice di merito aveva affermato il concorso con l’art. 30, comma 1, lett. h), L. 157/1992 in modo quasi automatico, senza valutare se la quantità di esemplari fosse o meno trascurabile. Va segnalato, sul punto, che tanto questa pronuncia quanto Cass. n. 39600 del 2024 fondano l’applicabilità del 727-bis sull’assunto che il cardellino (Carduelis carduelis) sia «contemplato nell’allegato I della direttiva 2009/147/CE»: assunto che non trova riscontro nel testo della direttiva. L’allegato I — che elenca le specie e sottospecie soggette a misure speciali di conservazione dell’habitat, fra i fringillidi soltanto alcune sottospecie endemiche — non comprende il cardellino, il quale non figura nemmeno fra le specie cacciabili dell’allegato II: trattandosi di specie comune, esso ricade nel regime di protezione generale dell’art. 5 della direttiva, che vieta l’uccisione e la cattura di tutte le specie di uccelli selvatici. Poiché la definizione di «specie animali selvatiche protette» rilevante per il 727-bis rinvia all’allegato I della direttiva Uccelli (e all’allegato IV della direttiva Habitat), la qualificazione del fatto ai sensi del 727-bis per il cardellino, e più in generale per le specie non comprese in tali allegati, resta su basi controverse.
All’interno della stessa disciplina venatoria, peraltro, la fattispecie applicabile varia secondo il regime di cacciabilità della specie: per i fringillidi a divieto assoluto di caccia (come fringuelli e peppole) la cattura o detenzione anche di un solo esemplare integra l’art. 30, comma 1, lett. b), L. 157/1992; per le specie ammesse alla «caccia in deroga» rileva invece l’art. 30, comma 1, lett. h), oltre la soglia dei cinque esemplari, mentre al di sotto opera la sola sanzione amministrativa dell’art. 31, comma 1, lett. g). A sua volta, la detenzione di fringillidi a fini di commercio integra l’art. 30, comma 1, lett. l), che assorbe la più lieve ipotesi della lett. h). Il quadro applicativo è dunque composito, e la corretta qualificazione richiede di individuare, oltre al rapporto con il 727-bis, anche la specifica ipotesi venatoria concretamente integrata.
Quando invece a rilevare non è l’incidenza sullo stato di conservazione della specie, ma le modalità di detenzione degli animali, la fattispecie applicabile non è il 727-bis bensì l’art. 727 c.p. La distinzione era già stata colta dalla citata Cass. n. 26579/2020, che, a proposito di cardellini detenuti al buio in un armadio, osservava come tale modalità di custodia, pur irrilevante ai fini del 727-bis, potesse integrare l’art. 727, secondo comma, c.p.
Il punto è stato poi sviluppato da Cass., Sez. III, n. 39600 del 28 ottobre 2024, in un caso di detenzione di tre cardellini in gabbie inidonee: la Corte ha escluso il 727-bis sotto un duplice profilo — l’applicazione esclusiva dell’art. 30, comma 1, lett. b), L. 157/1992, più gravemente sanzionato (clausola di riserva), e comunque la trascurabilità della condotta (clausola di esiguità) — per poi ricondurre il fatto, quanto alle modalità di detenzione, all’art. 727, secondo comma, c.p., rilevando però che il reato richiede non una qualsiasi sofferenza dell’animale ma una sofferenza grave, di cui il giudice di merito non aveva dato conto. La qualificazione dipende dunque dall’esatta individuazione della norma concretamente integrata e del bene da essa tutelato, secondo i criteri generali sul concorso, apparente o effettivo, di norme.
Un’ulteriore interferenza si pone con la legge 7 febbraio 1992, n. 150, attuativa della Convenzione CITES sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione: ove una stessa specie ricada tanto nell’ambito dell’art. 727-bis quanto in quello, più severamente sanzionato, della L. 150/1992, la clausola di riserva fa prevalere quest’ultima.
Il quadro si è poi arricchito, dal 2022, con il nuovo terzo comma dell’art. 727-bis sul commercio (§ 6), che ha introdotto un presidio penale interno proprio sul versante — quello commerciale — storicamente coperto dalla sola L. 150/1992 e dalla lett. g) della direttiva.
5.3. Il discrimine con l’art. 727 c.p. e i delitti del Titolo IX-bis
Il caso appena richiamato (§ 5.2) mostra come l’art. 727-bis vada distinto dalle fattispecie poste a tutela dell’animale-individuo. Quando assumono rilievo non l’appartenenza dell’esemplare a una specie protetta, ma le «modalità» della sua detenzione — in condizioni incompatibili con la sua natura e produttive di sofferenze gravi — la fattispecie applicabile è l’art. 727 c.p., alla cui sfera, come precisato dalla giurisprudenza, le modalità di custodia sono «del tutto estranee» rispetto al 727-bis. Ove poi ricorrano crudeltà o sevizie, vengono in rilievo i delitti del Titolo IX-bis (artt. 544-bis e seguenti). Le tre fattispecie tutelano dunque beni e profili diversi — la biodiversità (727-bis), il benessere dell’animale detenuto (727), l’integrità dell’animale contro crudeltà e sevizie (Titolo IX-bis) — e possono concorrere o alternarsi a seconda del profilo concreto della condotta.
6. Le successive modifiche: D.Lgs. 135/2022 e legge 82/2025 («Brambilla»)
Le due contravvenzioni introdotte nel 2011 sono state oggetto di due successivi interventi, che ne hanno ampliato l’ambito e inasprito il trattamento sanzionatorio.
Il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 135 (recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429, c.d. Animal Health Law) è intervenuto sull’art. 727-bis con l’art. 15: ha integrato la rubrica aggiungendo, dopo la parola «detenzione», le parole «e commercio», e ha aggiunto un terzo comma che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, violi i divieti posti dall’art. 8, comma 2, del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, con l’arresto da due a otto mesi e con l’ammenda fino a 10.000 euro. La nuova norma penale opera per relationem: il d.P.R. 357/1997 — regolamento di attuazione della direttiva «Habitat» — fornisce il contenuto del divieto, vietando, per le specie animali dell’allegato D, lettera a), il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall’ambiente naturale (salvo quelli lecitamente prelevati prima della sua entrata in vigore), mentre il comma 3 dell’art. 727-bis ne sanziona penalmente la violazione. La modifica ha così esteso la tutela penale dalla fase della cattura/detenzione a quella, distinta, della circolazione commerciale degli esemplari, colmando una lacuna del testo originario. È utile osservare che la condotta di commercio era già prevista come reato dalla direttiva 2008/99/CE (art. 3, lett. g), distintamente dall’uccisione e dal prelievo di cui alla lett. f): il legislatore del 2011 non aveva però introdotto nell’art. 727-bis una specifica fattispecie corrispondente alla lett. g), aggiunta soltanto nel 2022, ferma restando l’operatività della disciplina speciale sul commercio delle specie protette (in particolare la legge 7 febbraio 1992, n. 150, attuativa della Convenzione CITES). Ciò conferma, sul punto specifico, il carattere parziale del recepimento originario.
La legge 6 giugno 2025, n. 82 (c.d. legge Brambilla), nel quadro di una riforma organica dei reati contro gli animali, è intervenuta con l’art. 13 su entrambe le contravvenzioni, inasprendone le pene. Per l’art. 727-bis, comma 1, la pena è oggi quella dell’arresto da tre mesi a un anno e dell’ammenda fino a 8.000 euro, applicate congiuntamente — laddove la formulazione precedente prevedeva, in alternativa, l’arresto da uno a sei mesi o l’ammenda fino a 4.000 euro. Il passaggio dalla pena alternativa a quella congiunta, unito all’innalzamento dei limiti edittali, segna un deciso irrigidimento del trattamento.
Per l’art. 733-bis, la pena è stata portata all’arresto da tre mesi a due anni e all’ammenda non inferiore a 6.000 euro (in luogo dell’arresto fino a diciotto mesi e dell’ammenda non inferiore a 3.000 euro). Va peraltro segnalato che questo inasprimento ha avuto vita breve: l’art. 733-bis è stato abrogato l’anno successivo dal D.Lgs. 81/2026, che ne ha trasferito la materia nel delitto di inquinamento ambientale (§ 8).
La riforma del 2025 va inquadrata nel più ampio mutamento di prospettiva impresso dalla legge n. 82/2025: l’art. 1 ha sostituito la rubrica del Titolo IX-bis del libro II del codice penale, da «Dei delitti contro il sentimento per gli animali» a «Dei delitti contro gli animali», segnando — sul piano simbolico — lo spostamento del bene giuridico dei delitti di quel Titolo dalla tutela mediata del sentimento umano alla tutela diretta dell’animale. Tale mutamento non incide però sulla struttura né sul bene giuridico degli artt. 727-bis e 733-bis: queste due disposizioni restano collocate fra le contravvenzioni del libro III, conservano la propria struttura e il proprio oggetto materiale, e continuano a presidiare la conservazione delle specie e degli habitat. Per esse l’intervento del 2025 si è limitato all’inasprimento del trattamento sanzionatorio, senza alterarne il bene tutelato; muta soltanto il contesto sistematico complessivo della tutela penale degli animali in cui esse si inseriscono.
La portata effettiva di tale riconfigurazione è però oggetto di dibattito: parte della dottrina ne ha sottolineato il carattere prevalentemente lessicale, osservando che la legge rafforza la tutela penale ma non riconosce all’animale una soggettività giuridica piena né introduce la «senzienza» come categoria normativa operativa. È opportuno precisare che non trovano riscontro nel testo ufficiale della legge 82/2025 (art. 13) le ricostruzioni che riferiscono al nuovo art. 727-bis formule — quali il «benessere psicofisico» dell’animale o la «gravità dell’offesa recata all’animale» come criterio di commisurazione della pena —: l’intervento sul 727-bis si è limitato alla sostituzione delle parole relative alla pena, e la disposizione conserva integralmente la struttura della contravvenzione a tutela della biodiversità. Quelle formule, ove riferite al 727-bis, sono dunque errate.
La stessa legge 82/2025 ha inoltre introdotto, con l’art. 8, l’art. 25-undevicies del D.Lgs. 231/2001 («Delitti contro gli animali»), estendendo la responsabilità degli enti ai delitti di cui agli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 c.p.: profilo di rilievo per la sistematica del 121/2011, perché affianca — senza sostituirlo — l’art. 25-undecies introdotto nel 2011 (§ 7).
7. La responsabilità degli enti: l’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001
L’art. 2 del d.lgs. 121/2011 ha introdotto nel D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 l’art. 25-undecies, rubricato «Reati ambientali», estendendo per la prima volta in modo organico la responsabilità amministrativa da reato degli enti al settore ambientale. È questo, secondo la dottrina, l’aspetto di maggiore novità sostanziale del decreto: fino ad allora il legislatore aveva evitato, con giustificazioni poco persuasive e manifestando una certa prudenza verso il mondo imprenditoriale, di estendere ai reati ambientali la disciplina della responsabilità degli enti, nonostante l’evidenza che gran parte della criminalità ambientale ha matrice d’impresa.
L’art. 25-undecies, nella formulazione originaria, richiamava fra i reati-presupposto le due nuove contravvenzioni codicistiche — l’art. 727-bis (con sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote) e l’art. 733-bis (con sanzione da centocinquanta a duecentocinquanta quote) — accanto a un ampio catalogo di reati previsti dal codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006) in materia di scarichi idrici, gestione dei rifiuti, bonifica dei siti, emissioni in atmosfera, traffico illecito di rifiuti, nonché dei reati in materia di commercio di specie protette di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150 (attuativa della Convenzione CITES). Per le ipotesi più gravi era prevista anche l’applicazione di sanzioni interdittive e, nei casi di ente stabilmente utilizzato per la commissione di taluni reati, l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.
Sul piano critico, la dottrina ha osservato che la selezione dei reati-presupposto operata dal legislatore del 2011 — orientata sul «penalmente importante» e dunque tendenzialmente prudente nell’includere fattispecie a forte capacità offensiva — ha lasciato fuori una serie di violazioni, riproducendo a livello di responsabilità degli enti la stessa logica di tutela «minimale» che ha caratterizzato l’intervento sul codice penale. Il catalogo dell’art. 25-undecies è stato successivamente ampliato a più riprese (in particolare con l’introduzione degli ecodelitti nel 2015 e, da ultimo, con il D.Lgs. 81/2026: § 8), a conferma della sua natura di disposizione «aperta», progressivamente arricchita in parallelo all’evoluzione del diritto penale dell’ambiente.
Va segnalato, per chiarezza sistematica, che l’art. 25-undecies (reati ambientali, 2011) non va confuso con l’art. 25-undevicies del medesimo D.Lgs. 231/2001, introdotto dall’art. 8 della legge 82/2025. Quest’ultimo estende la responsabilità degli enti ai delitti contro gli animali del Titolo IX-bis (artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies) e all’art. 638 c.p., con sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote e sanzioni interdittive fino a due anni, fatti salvi i casi previsti dall’art. 19-ter disp. coord. c.p. (attività di caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione, ecc.). Ne risulta, sul piano della responsabilità degli enti, un doppio binario: l’art. 25-undecies opera per i reati ambientali — fra cui le contravvenzioni faunistiche degli artt. 727-bis e 733-bis — e protegge il bene ambiente/biodiversità; l’art. 25-undevicies opera per i delitti contro gli animali e protegge l’animale come oggetto diretto di tutela penale. Le due disposizioni, frutto di interventi diversi e relative a oggetti diversi, vanno tenute distinte.
8. Il quadro attuale: il superamento della direttiva 2008/99/CE e il D.Lgs. 81/2026
Il dato decisivo per collocare oggi il d.lgs. 121/2011 è il superamento della sua fonte sovraordinata. La direttiva 2008/99/CE è stata sostituita dalla direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 sulla tutela penale dell’ambiente, che ha riscritto e ampliato il catalogo delle condotte che gli Stati membri devono perseguire penalmente, con un termine di recepimento fissato al 21 maggio 2026.
L’Italia ha dato attuazione alla direttiva con il D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 113 del 18 maggio 2026, in vigore dal 2 giugno 2026), che ha introdotto una delle più ampie revisioni degli ultimi anni della disciplina penale ambientale. Fra le principali novità: l’introduzione di nuove fattispecie di reato (fra cui il commercio di prodotti inquinanti); il recepimento legislativo di una nozione ampia di condotta «abusiva» (art. 452-quinquiesdecies c.p.), comprensiva non solo della mancanza di autorizzazione ma anche della violazione di disposizioni eurounitarie e nazionali e dell’ottenimento fraudolento del titolo; la rimodulazione del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) con l’inclusione espressa della nozione di habitat fra i beni tutelati e il rafforzamento delle aggravanti per le condotte che colpiscono aree naturali protette, specie protette o ecosistemi; e un ulteriore ampliamento del catalogo dei reati-presupposto della responsabilità degli enti ex art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001.
Il dato di maggiore rilievo per la materia qui trattata è però un altro: l’art. 3, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 81/2026 ha abrogato l’art. 733-bis c.p. La tutela penale dell’habitat non viene meno, ma è ora assorbita nel novellato delitto di inquinamento ambientale: l’art. 452-bis c.p. include espressamente, fra le componenti la cui compromissione o deterioramento integra il reato, anche «un habitat» (primo comma, n. 2), e prevede, al terzo comma, un aumento di pena da un terzo a due terzi quando l’inquinamento di un habitat all’interno di un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo ne causi la distruzione. La condotta un tempo punita come contravvenzione dall’art. 733-bis (arresto e ammenda) confluisce così in una fattispecie delittuosa assai più severa, costruita non più sull’autonoma figura del danneggiamento di habitat ma sull’inquinamento ambientale e sulle sue aggravanti. Resta invece in vigore l’art. 727-bis c.p., non toccato dal decreto del 2026, che continua a presidiare la tutela delle specie animali e vegetali selvatiche protette.
L’abrogazione, che la relazione ministeriale giustifica come esigenza di «armonizzazione», risponde in realtà a una ragione sistematica più profonda, che ne rivela il segno espansivo e non riduttivo. L’art. 733-bis era una contravvenzione, punita con l’arresto e l’ammenda e per ciò assoggettata a oblazione, prescrizione breve e limiti agli strumenti investigativi: era, in altri termini, l’emblema di quella «tutela minimale» che caratterizzava l’intero impianto del 2011. Da ciò derivava un’evidente incoerenza sanzionatoria, segnalata in dottrina: la distruzione di un habitat all’interno di un sito protetto — condotta obiettivamente più grave — risultava punita più lievemente del semplice inquinamento del medesimo habitat, già ricondotto al delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.). Il danno maggiore, cioè, riceveva un trattamento più mite del danno minore. Espungendo la contravvenzione e facendo confluire la tutela dell’habitat nel delitto di inquinamento, il legislatore del 2026 ha eliminato tale antinomia, elevando la protezione dell’habitat dal rango contravvenzionale a quello delittuoso. L’abrogazione del 733-bis non rappresenta dunque un arretramento della tutela, ma il suo rafforzamento: la chiusura del cerchio rispetto alla scelta minimale del 2011, di cui questo commentario ha messo in luce sin dall’inizio i limiti.
Va segnalato, per completezza, un difetto di coordinamento. L’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, nel testo vigente dal 2 giugno 2026, continua a richiamare fra i reati-presupposto la violazione dell’art. 733-bis (comma 1, lettera g, con sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote): un rinvio ormai privo di oggetto, poiché la norma sostanziale è stata contestualmente abrogata dallo stesso D.Lgs. 81/2026. L’art. 8 del decreto, nel modificare il 25-undecies, è intervenuto infatti soltanto sulle lettere a) e b) del comma 1 e ha aggiunto i commi 1-ter e 1-quater, senza espungere il riferimento al 733-bis rimasto inalterato dal 2015. Che si tratti di una mera svista, e non di una scelta consapevole, è confermato dal raffronto con il comma 2 del medesimo articolo, dove il legislatore, quando ha inteso eliminare un reato-presupposto venuto meno, lo ha fatto con formula espressa, abrogando nel 2025 la lettera f) relativa all’art. 260 del D.Lgs. 152/2006. La sopravvivenza del rinvio al 733-bis resta dunque, allo stato, un’imprecisione del testo, destinata a essere corretta in sede di coordinamento.
Ne discende che il d.lgs. 121/2011 continua a costituire la fonte storica dell’art. 727-bis c.p. (tuttora vigente, nelle versioni aggiornate dal 2022 e dal 2025) e dell’originaria estensione della responsabilità degli enti ai reati ambientali, mentre l’altra contravvenzione da esso introdotta, l’art. 733-bis, è stata abrogata dal D.Lgs. 81/2026 e la sua materia è confluita nel delitto di inquinamento ambientale. La disciplina del 2011 deve dunque essere oggi letta all’interno del più ampio quadro risultante dalla direttiva (UE) 2024/1203 e dal D.Lgs. 81/2026, che hanno spostato il baricentro del sistema verso una tutela penale ambientale più articolata e severa. Il decreto del 2011 conserva un rilievo non soltanto storico, ma anche genetico e sistematico — quale primo atto di estensione della responsabilità degli enti all’ambiente e di introduzione di una tutela penale espressa della biodiversità — pur operando ormai entro una cornice ridisegnata dal nuovo impianto.
Anche il D.Lgs. 81/2026 non è esente da rilievi critici. Sul piano della tutela delle specie protette, Legambiente ha denunciato la persistenza di gravi lacune nel decreto di recepimento, segnalando criticità in tema di crimini contro le specie protette, saccheggio di risorse naturali e accesso alla giustizia. In dottrina si è inoltre osservato che, pur a fronte di un evidente «cambio di passo» rispetto alla prolungata inerzia precedente, permangono profili di indeterminatezza interpretativa (ad esempio nell’individuazione dell’ambito di alcune aggravanti, quali quella relativa al danno a un «ecosistema di dimensioni notevoli») destinati a essere affinati dalla giurisprudenza.
9. Considerazioni conclusive
Il d.lgs. 121/2011 è, sul piano della tecnica normativa, un atto di recepimento prudente, animato dalla convinzione che l’ordinamento già disponesse degli strumenti necessari ad attuare la direttiva 2008/99/CE. Da questa premessa derivano sia i suoi limiti — l’introduzione di due sole contravvenzioni e la selezione prudente dei reati-presupposto per la responsabilità degli enti, oggetto delle critiche dottrinali — sia il suo merito principale: aver finalmente esteso al settore ambientale la responsabilità amministrativa degli enti e aver dotato l’ordinamento di una tutela penale espressa della biodiversità, sino ad allora affidata in via frammentaria alla legislazione speciale.
Sul piano del diritto animale, il decreto resta un riferimento utile per comprendere la duplicità degli statuti di tutela: da un lato l’animale-individuo, protetto dalle norme del Titolo IX-bis e dall’art. 727 c.p.; dall’altro la specie-popolazione e l’habitat, protetti in origine dalle contravvenzioni di matrice ambientale degli artt. 727-bis e 733-bis. Le successive riforme — il D.Lgs. 135/2022 sulla commercializzazione, la legge 82/2025 sull’inasprimento delle pene e sul più generale mutamento di prospettiva dei delitti contro gli animali, e infine il D.Lgs. 81/2026, che in attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 ha abrogato l’art. 733-bis trasferendone la materia nel delitto di inquinamento ambientale — hanno progressivamente irrobustito entrambi i versanti, segnando il passaggio da una fase di tutela minimale a una fase di tutela rafforzata, ancorata anche, sul piano costituzionale, al nuovo art. 9, terzo comma, della Costituzione, che dal 2022 affida alla legge dello Stato la disciplina dei modi e delle forme di tutela degli animali e che eleva a rango costituzionale la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi.
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