Detenere astici, aragoste e granchi vivi a diretto contatto con il ghiaccio tritato, con le chele legate per tempi prolungati, ammassati l’uno sull’altro o stipati in acquari sovraffollati: sono prassi ancora diffuse nei reparti pescheria, anche di alcuni punti vendita della grande distribuzione. Con una comunicazione informativa e un invito formale ad adottare misure organizzative, Animal Law Italia (ALI) ha portato all’attenzione delle direzioni aziendali un quadro normativo e giurisprudenziale che incide direttamente sull’operatività di quei reparti. La scelta della PEC serve a certificare l’avvenuta consegna e a rendere documentalmente nota alle aziende la cornice giuridica vigente.
Le prassi diffuse possono integrare reato
La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che la detenzione di crostacei vivi a diretto contatto con ghiaccio tritato o con le chele legate per tempi prolungati, in attesa della vendita, costituisce «modalità produttiva di gravi sofferenze»: una condotta idonea a integrare il reato di cui all’art. 727 del Codice penale — detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura — e, nei casi più gravi, il delitto di maltrattamento di animali previsto dall’art. 544-ter c.p. (in tal senso, tra le altre, la sentenza n. 30177/2017 della Terza Sezione Penale).
Allo stesso modo, secondo ALI, integra un ingiustificato maltrattamento anche la detenzione degli animali vivi con eccessiva sovrapposizione, tale da causarne lo schiacciamento, così come la detenzione in acquari in evidente sovraffollamento.
«Questo orientamento si fonda su un dato ormai acquisito dalla letteratura scientifica internazionale e recepito dalla giurisprudenza — sottolinea l’avvocato Alessandro Ricciuti, presidente di Animal Law Italia —: i crostacei sono esseri senzienti, capaci di provare dolore, stress e shock termico od osmotico quando privati del loro habitat naturale e sottoposti a temperature incompatibili con la loro fisiologia.»
La responsabilità arriva fino ai vertici
La responsabilità penale non si esaurisce in capo all’addetto che materialmente pone in essere la condotta. Ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p., non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo: i soggetti apicali e i responsabili aziendali che rivestono una posizione di garanzia, e che abbiano omesso di adottare misure formative e organizzative idonee a prevenire i reati, possono essere chiamati a rispondere a titolo di concorso. La mancata adozione di percorsi formativi del personale e di protocolli operativi adeguati diventa così un elemento rilevante nella valutazione della diligenza organizzativa dei vertici.
A rendere il tema immediato è la svolta legislativa del 2025. Con la Legge n. 82 del 6 giugno 2025, in vigore dal 1° luglio 2025, è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-undevicies, rubricato «Delitti contro gli animali», che inserisce per la prima volta il maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.) tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. Le conseguenze sono concrete: se il reato è commesso da un apicale o da un dipendente nell’interesse o a vantaggio della società, l’ente risponde con sanzione pecuniaria fino a 500 quote e con sanzioni interdittive fino a 2 anni — tra cui l’interdizione dall’attività, la sospensione o revoca di autorizzazioni e licenze, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e l’esclusione da agevolazioni e finanziamenti pubblici. Le società che commerciano animali vivi, categoria in cui rientra la GDO che gestisce reparti pescheria, sono tra i soggetti più esposti. L’unico strumento esimente è la prova di aver adottato, prima del fatto, un Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) specificamente idoneo a prevenire quei reati: un modello assente, generico o privo di presidi sulla gestione degli animali vivi non consente di invocarla.
Cosa chiediamo
La comunicazione, per quanto perentoria, nasce come invito a mettersi in regola lungo tre direttrici: la formazione e informazione del personale di pescheria, dei direttori di punto vendita e dei responsabili della logistica sugli obblighi di legge e sugli orientamenti giurisprudenziali; l’adozione di protocolli operativi che garantiscano condizioni di detenzione compatibili con le caratteristiche etologiche degli animali, riducendo al minimo ogni sofferenza evitabile; la verifica e l’aggiornamento dei Modelli di Organizzazione e Gestione alla luce della L. 82/2025. ALI ha chiesto alle società di comunicare entro 30 giorni dal ricevimento le misure già adottate o in corso di adozione, rendendosi disponibile a un confronto tecnico. L’obiettivo, oltre a sollecitare un cambiamento concreto, è chiaro: d’ora in avanti nessuno potrà più trincerarsi dietro un generico «non lo sapevamo».
La coalizione
L’iniziativa si inserisce nel lavoro della coalizione Dalla parte dei crostacei, che riunisce, oltre ad Animal Law Italia, Animal Equality Italia, CIWF Italia, ENPA, Essere Animali, LAV, LEAL, LNDC e OIPA. L’obiettivo comune è il pieno riconoscimento dei crostacei decapodi come esseri senzienti, in linea con il Trattato di Lisbona, che impegna gli Stati membri a tenere «pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti».
Sul piano normativo, la coalizione chiede il superamento definitivo della conservazione su ghiaccio, con divieto diretto della pratica; il divieto della bollitura degli animali ancora vivi; il divieto della vendita diretta al consumatore di crostacei vivi, compreso il canale online. Richieste che incontrano un ampio favore nell’opinione pubblica: secondo un sondaggio commissionato da ALI a Youtrend, la maggioranza degli intervistati ritiene necessario che siano garantite nuove tutele legali per questi animali. In particolare, il 64% degli intervistati vieterebbe di tenerli in vasche non adatte alle loro esigenze vitali, mentre il 61% si è detto contrario alla cottura mentre sono ancora vivi.
