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Sospensione dell’attività venatoria in alcune Regioni

La regolamentazione degli aspetti venatori e gli interventi del Tar per ricondurre l'apertura della caccia entro i limiti indicati da ISPRA.
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Elena Capone

Avvocata amministrativista di Milano, figlia d'arte di un appassionato cinofilo ed amazzone amatoriale, orienta il suo impegno alle tematiche legate alla tutela dell'ambiente e degli animali.

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Con decreto n. 516 [1], pubblicato in data 28.08.2021, il Presidente della Prima Sezione del TAR Calabria ha sospeso l’inizio della stagione venatoria regionale accogliendo il ricorso di numerose associazioni di tutela degli animali perché contrastante con le esigenze di tutela della fauna selvatica presente sul territorio, enunciate dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) nel parere rilasciato sulla proposta di calendario venatorio della Regione Calabria per la stagione 2021/22.

Il provvedimento adottato dal Presidente del TAR calabrese ha sospeso provvisoriamente e interinalmente il calendario venatorio regionale, in attesa della riapertura delle attività ordinarie dei Tribunali dopo il periodo di sospensione feriale, fissando per il prossimo 22 settembre la trattazione collegiale dell’istanza cautelare, per la conferma o meno delle ragioni della sospensione. Nelle more, ritenuta la sussistenza di un pericolo di danno imminente e irreparabile per alcune specie di volatili in relazione alle date di pre-apertura della stagione venatoria ha stabilito quanto segue:

  1. non sussiste il requisito del periculum con riferimento alla Pavoncella atteso che, per quanto esposto in ricorso, il periodo venatorio previsto (dal 02/10/21 al 31/01/2022) è successivo alla udienza camerale di trattazione collegiale della domanda cautelare (22 settembre 2021);
  2. sussiste viceversa il requisito del periculum con riferimento alla Tortora selvatica avuto riguardo al periodo venatorio ammesso compreso fra l’1 e il 4 settembre p.v. e al periodo che va dal 19 al 22 settembre p.v. (data quest’ultima di celebrazione dell’udienza camerale) tenuto conto del fatto che sia il parere ISPRA e sia la nota Ministero della Transizione Ecologica del 25/06/21, al fine dell’autorizzazione al prelievo venatorio di detta specie di uccello, sembrano attribuire prevalente risalto alla necessità della previa adozione di piani di gestione, al momento insussistenti;
  3. sussiste parimenti il requisito del periculum con riferimento alla Quaglia avuto riguardo al periodo venatorio ammesso, compreso fra l’11 e il 12 settembre p.v. e nel periodo che va dal 19 al 22 settembre p.v. (data quest’ultima di celebrazione dell’udienza camerale) tenuto conto della plausibilità, quanto meno nella presente fase cautelare monocratica, del parere ISPRA là dove (pag. 4, paragrafo inerente la preapertura e l’apertura generale della caccia prima del 2 ottobre 2021) enuncia, anche per la specie di uccello in parola, l’esigenza del rispetto d’una serie di cautele e limitazioni comuni a tutte le specie ornitiche, salvo alcune eccezioni fra le quali non rientra la Quaglia.

È stata dunque accolta l’istanza di misure cautelari monocratiche presentata dai ricorrenti, nei limiti di quanto riportato, e ordinato alla Regione di relazionare al Tribunale “nel più breve tempo possibile” in merito ai fatti di causa, depositando altresì la documentazione raccolta nel corso dell’istruttoria del procedimento di approvazione del calendario venatorio per la successiva discussione collegiale dell’istanza cautelare.

Anche in molte altre Regioni [2] sono stati presentati ricorsi contro i provvedimenti di approvazione del calendario venatorio che prevedessero periodi di pre-apertura; tra questi merita menzione la decisione adottata dal Presidente del TAR Sicilia, sede distaccata di Catania, con decreto presidenziale n. 499/2021[3], pubblicato in data 31.08.2021, con la quale, accogliendo l’istanza di misure cautelari monocratiche presentate dalle associazioni animaliste ricorrenti, il Presidente del TAR Catania ha sospeso il calendario venatorio siciliano. L’Amministrazione regionale competente (in questo caso l’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea), infatti, si è discostata dal parere rilasciato da ISPRA senza fornire adeguata motivazione, soprattutto in costanza della dichiarata emergenza climatica in cui versa il territorio siciliano che è stato interessato da ingenti incendi, con conseguente destabilizzazione della popolazione faunistica della zona.

Con il Decreto Assessorile n. 47 del 01.09.2021, approvato in asserito adempimento del decreto presidenziale cautelare, l’Assessore siciliano competente ha rideterminato il calendario venatorio, prevedendo tuttavia anche in questo provvedimento il termine iniziale dell’apertura della caccia al 19.09.2021.

La difesa delle associazioni animaliste ricorrenti non ha esitato a contestare immediatamente il nuovo provvedimento adottato, contestando in sede di ottemperanza l’elusione di quanto stabilito nel decreto cautelare n. 499/2021.

Come noto, nel giudizio amministrativo la decisione in merito all’esatta esecuzione dei provvedimenti, da trattarsi con il rito dell’ottemperanza, spetta allo stesso magistrato che ha adottato la decisione da porre in esecuzione.

Nonostante la difesa regionale abbia chiesto la rimessione della decisione alla sede centrale del TAR Palermo, ritenendo la propria competenza, con il decreto n. 503/2021[4], pubblicato in data 07.09.2021, il Presidente del TAR Catania ha sospeso altresì il nuovo provvedimento in quanto «[…] il preambolo dell’art. 4 del provvedimento contestato appare riproduttivo dei precedenti decreti sospesi, quale possibile refuso, collocando al giorno 19 settembre l’apertura della caccia, salve le specificazioni successivamente ivi rappresentate; al contrario, il principio generale, cui il D.P. 499/21 si è riferito, rimane quello stabilito dall’ISPRA, che individua nel 2 ottobre la data ottimale, data che, in effetti, è stabilita per la gran parte delle fattispecie regolate», concludendo come segue

«Conclusivamente, va accolta in questa fase in parte la richiesta di esecuzione, apparendo il provvedimento avversato elusivo del D.P. 499/21 nei soli limiti appena sopra rappresentati.Come premesso, va disposto, a cura della Segreteria, l’invio, senza indugio, del fascicolo telematico al Presidente della Sezione di Palermo, per la decisione in ordine alla competenza cautelare collegiale e nel merito dell’intera questione».


Anche per il calendario venatorio della Regione siciliana dunque, si è ritenuto necessario ridimensionare il prelievo venatorio entro i limiti temporali ritenuti congrui dall’ISPRA il quale, nel suo parere, aveva appunto suggerito di stabilire la data di apertura ordinaria della caccia al 02.10.2021.

Ciò che emerge dall’esame dei provvedimenti presidenziali in commento è una forte disarmonia nel sistema di tutela degli equilibri ambientali, tra i quali rientra la regolamentazione degli aspetti venatori da sempre oggetto di dibattito in sede giudiziaria.

Come noto il parere ISPRA è previsto dalla legge come obbligatorio, ma non è ritenuto vincolante e le Regioni, nel rispetto dei limiti dettati dall’art. 18 co. 1 L. n. 157/1992 possono derogare ai termini in esso stabiliti «per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali».

Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica (N.d.a. attualmente l’ISPRA). I termini devono essere comunque contenuti tra il 1 settembre ed il 31 gennaio dell’anno nel rispetto dell’arco temporale massimo indicato al comma 1: “L’autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori”.

Rendere vincolante il parere obbligatorio dell’ISPRA risponderebbe ad esigenze di unitarietà statatale in merito agli standard minimi uniformi di tutela ambientale di cui all’art. 117, c. 2, lett. s), Cost., anche nella materia faunistica.

Già nel 2010, con la sentenza n. 266 [5], la Corte Costituzionale aveva riconosciuto in capo ai pareri dell’ISPRA una diretta cogenza nei confronti delle Amministrazioni regionali richiedenti dal momento che tali pareri rispondono a un’esigenza unitaria per ciò che concerne la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato al riguardo, limitando così interventi regionali che sarebbero in grado di arrecare pregiudizio agli equilibri ambientali territoriali a livello nazionale, in violazione dell’art. 117, comma 2°, lettera s, Cost.

Occorrerebbe pertanto che sia tradotto in diritto positivo il consolidato indirizzo giurisprudenziale che, sulla scorta di quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza richiamata, conferisce ai pareri resi dall’ISPRA un valore tendenzialmente vincolante per le amministrazioni pubbliche destinatarie (Stato, Regioni, ecc.), a meno che non vi si discosti sulla base di evidenze tecnico-scientifiche valide e debitamente motivate, acquisite nel corso di un’istruttoria particolarmente approfondita e documentata.

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