In questi giorni diversi sostenitori ci chiedono un parere sulle due proposte di referendum abrogativo in materia di caccia promosse da Giancarlo De Salvo, presidente dell’associazione torinese “Rispetto per tutti gli animali APS” e già promotore di analoghe iniziative negli anni scorsi. Si tratta di due quesiti pubblicati il 15 luglio 2026 sulla piattaforma “Referendum e iniziative popolari” del Ministero della Giustizia: il primo (iniziativa n. 7300000) riguarda l’art. 842 del codice civile, che consente ai cacciatori l’accesso ai fondi privati; il secondo (iniziativa n. 7300001) l’art. 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.
Animal Law Italia non è parte di questa iniziativa e non è stata consultata dai promotori. Ci eravamo già espressi nel settembre 2024 su quesiti analoghi degli stessi proponenti: confermiamo quell’analisi, che qui aggiorniamo alla luce delle novità normative intervenute — la legge 6 giugno 2025, n. 82 sui delitti contro gli animali e la riforma della legge n. 157/1992 attualmente all’esame della Camera — e del calendario imposto dalla legge sul referendum.
Il quesito sull’art. 842 del codice civile: tecnicamente corretto
Il primo quesito chiede l’abrogazione dell’art. 842 del codice civile limitatamente alla rubrica («Caccia e») e ai primi due commi, cioè alle disposizioni per cui il proprietario di un fondo non può impedire l’ingresso dei cacciatori, salvo che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno. Resta fuori dal quesito il terzo comma, che per la pesca richiede invece il consenso del proprietario.
Dal punto di vista tecnico si tratta di un quesito ben costruito, che ricalca alla lettera quello già dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 63 del 1990 e nuovamente con la sentenza n. 32 del 1997. Non è un dettaglio: una prima versione, che investiva l’intero articolo includendo anche la pesca, era stata dichiarata inammissibile per difetto di chiarezza (sent. n. 28 del 1987), e la formulazione attuale nasce proprio per superare quella censura. Su questo quesito gli italiani hanno peraltro già votato due volte: il 3 giugno 1990, quando i sì furono il 92,28% ma l’affluenza si fermò al 42,92%, e il 15 giugno 1997, con affluenza intorno al 30%. In entrambi i casi il mancato raggiungimento del quorum rese nulla la consultazione.
Nel merito, la nostra valutazione non cambia rispetto al 2024: restituire al proprietario del fondo il pieno ius excludendi, senza onere di recinzione, sarebbe un passo importante, capace di ridurre concretamente il territorio disponibile all’attività venatoria e di riportare la disciplina dell’accesso ai fondi nell’alveo ordinario del diritto di proprietà.
Il quesito sull’art. 19-ter: non può abolire la caccia
Il secondo quesito è presentato sulla piattaforma ministeriale con una promessa impegnativa: «si andrebbe a rendere illegale la caccia in Italia». È una promessa che il quesito non può mantenere.
L’art. 19-ter disp. coord. c.p., introdotto dalla legge n. 189/2004 e rimasto invariato anche dopo la legge n. 82/2025 (che pure ha profondamente riscritto i delitti contro gli animali), stabilisce che le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale — uccisione e maltrattamento di animali, tra le altre — «non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali». Il quesito chiede di espungere le sole parole «di caccia» e «nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali».
Il punto, che già evidenziavamo nel 2024, è che la liceità della caccia non discende dall’art. 19-ter, ma dalla legge n. 157/1992, che la consente e la disciplina. L’art. 19-ter è una clausola di coordinamento: chiarisce che i fatti previsti e regolati dalle leggi speciali non ricadono nei delitti del codice penale. Se anche il riferimento alla caccia venisse abrogato, l’attività venatoria esercitata nel rispetto della legge n. 157/1992 resterebbe pienamente lecita, e chi la esercita potrebbe comunque invocare la scriminante dell’esercizio di un diritto (art. 51 c.p.). Specularmente, la giurisprudenza è già oggi orientata nel senso che l’esenzione copra soltanto le condotte conformi alla disciplina speciale: il bracconaggio e le uccisioni fuori dai casi consentiti possono già integrare i delitti degli artt. 544-bis e 544-ter c.p. L’effetto pratico dell’abrogazione sarebbe dunque marginale, e comunque lontanissimo dal divieto della caccia prospettato ai firmatari.
C’è di più. L’eliminazione della clausola residuale «nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali» produrrebbe effetti su tutte le attività regolate da leggi speciali diverse da quelle espressamente elencate: materie che nulla hanno a che vedere con la caccia e che il proponente nemmeno menziona. Un quesito il cui effetto giuridico diverge così radicalmente dallo scopo dichiarato, e che investe ambiti eterogenei rispetto alla finalità enunciata, si espone a serie censure sotto i profili di chiarezza, univocità e omogeneità che la Corte costituzionale richiede sin dalla sentenza n. 16 del 1978. E anche nell’ipotesi più favorevole — ammissibilità e vittoria dei sì — l’obiettivo dichiarato non sarebbe raggiunto. Vale infine la pena di ricordare che il Parlamento si è confrontato con l’art. 19-ter appena un anno fa: la proposta di abrogarlo, contenuta nel testo originario della legge Brambilla, è stata soppressa nel corso dell’esame parlamentare. Il superamento di quella norma — che la nostra associazione auspica — richiede un intervento legislativo organico, non un ritaglio di parole dagli esiti incerti.
I tempi: la vera ragione per cui l’iniziativa non può riuscire
Anche il quesito tecnicamente valido si scontra con un calendario che i promotori sembrano non aver considerato. Ai sensi dell’art. 32 della legge n. 352/1970, le richieste di referendum devono essere depositate tra il 1° gennaio e il 30 settembre di ciascun anno. La raccolta è iniziata il 15 luglio 2026: per depositare quest’anno servono 500.000 firme valide entro poco più di due mesi. Al 21 luglio i due quesiti si attestano rispettivamente a circa 16.700 e 15.600 sottoscrizioni, il 3% del necessario.
Mancato l’appuntamento del 30 settembre, non ci sarà una seconda occasione a breve: l’art. 31 della stessa legge vieta il deposito «nell’anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali». Poiché la XIX legislatura scade nell’ottobre 2027, la finestra si chiude in via definitiva: le firme raccolte andrebbero disperse e l’iniziativa non potrebbe essere ripresentata prima della prossima legislatura.
A ciò si aggiunge il fattore politico-normativo più rilevante: la riforma della legge n. 157/1992 (A.C. 2984), approvata dal Senato il 23 giugno 2026 e ora all’esame della Commissione Agricoltura della Camera. Un referendum costruito sull’assetto normativo vigente rischia di essere travolto dalla sua riscrittura: l’art. 39 della legge n. 352/1970 prevede che, in caso di modifica o abrogazione delle norme oggetto del quesito, la consultazione si blocchi o si trasferisca sulle nuove disposizioni solo se ne restano immutati i principi ispiratori. È in Parlamento, oggi, che si decide il futuro della disciplina venatoria: è lì che vanno concentrate le energie di chi ha a cuore la fauna selvatica.
Una questione di trasparenza
Un’ultima notazione, doverosa verso chi viene invitato a firmare e a donare. L’associazione promotrice, “Rispetto per tutti gli animali APS”, risulta regolarmente iscritta nella sezione delle associazioni di promozione sociale del Registro unico nazionale del Terzo settore (repertorio n. 125205), per trasmigrazione dal registro regionale del Piemonte, l’11 agosto 2023. Dalla consultazione pubblica del Registro alla data del 21 luglio 2026 emergono però alcuni elementi che meritano attenzione: non risulta depositato alcun bilancio o rendiconto dall’iscrizione, sebbene l’art. 48, comma 3, del Codice del Terzo settore ne imponga il deposito ogni anno — inclusi i rendiconti delle raccolte fondi — entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio; la scheda dell’ente indica zero soci persone fisiche, zero volontari e zero dipendenti, riportando quale unico dato personale il nominativo del presidente, mentre per la qualifica di APS la legge richiede almeno sette associati (art. 35, commi 1 e 1-bis, d.lgs. n. 117/2017); l’ente risulta al contempo accreditato al cinque per mille, con i conseguenti obblighi di rendicontazione e pubblicità che la relativa disciplina impone a chi percepisce il contributo. Il mancato o incompleto deposito degli atti e degli aggiornamenti obbligatori espone peraltro l’ente, previa diffida, alla cancellazione dal Registro (art. 48, comma 4) e gli amministratori alla sanzione richiamata dal comma 5 del medesimo articolo.
Può darsi che si tratti di meri difetti di aggiornamento; ma l’aggiornamento dei dati è, esso stesso, un obbligo di legge, ed è la condizione minima perché i cittadini possano verificare chi raccoglie le loro firme e le loro donazioni. Si aggiunga che le pagine ufficiali della piattaforma ministeriale indicano come sito informativo dell’iniziativa www.rispettopertuttiglianimali.it, dominio che risulta scaduto e non più riconducibile ai promotori, mentre il sito attualmente utilizzato non riporta la denominazione dell’ente e nella sezione dedicata alle donazioni indica un IBAN intestato a “Rispetto Animali APS”, denominazione che non corrisponde a quella iscritta al Registro. Invitiamo i promotori a fare chiarezza: chi chiede fiducia — e denaro — ai cittadini per un’iniziativa referendaria ha, prima di ogni altro, un dovere di trasparenza.
Le nostre conclusioni
Condividiamo l’obiettivo di fondo di chi vorrebbe superare l’attuale disciplina venatoria, e confermiamo che il quesito sull’art. 842 c.c. è tecnicamente ben formulato, come già riconosciuto due volte dalla Corte costituzionale. Ma un referendum non si vince con la sola correttezza del quesito: servono una coalizione ampia di associazioni, forze politiche e realtà sociali, risorse adeguate per informare i cittadini, e soprattutto una finestra temporale in cui il deposito delle firme sia giuridicamente possibile e il quorum realisticamente raggiungibile. Nessuna di queste condizioni è oggi presente, e i ripetuti tentativi falliti degli stessi promotori — puntualmente utilizzati dal mondo venatorio come prova della presunta debolezza del fronte animalista — dovrebbero suggerire un supplemento di riflessione.
Per queste ragioni Animal Law Italia non aderisce all’iniziativa. Continueremo invece a lavorare, con gli strumenti del diritto, sul fronte oggi decisivo: contrastare i profili di contrasto con il diritto dell’Unione europea e i passi indietro contenuti nella riforma della legge n. 157/1992 all’esame della Camera, e costruire — insieme alle altre organizzazioni — le condizioni per iniziative referendarie serie, ammissibili ed effettivamente vincibili nella prossima legislatura.
