In questi giorni diversi sostenitori ci chiedono un parere sulle due proposte di referendum abrogativo in materia di caccia promosse da Giancarlo De Salvo, presidente dell’associazione torinese “Rispetto per tutti gli animali APS” e già promotore di analoghe iniziative negli anni scorsi. Si tratta di due quesiti pubblicati il 15 luglio 2026 sulla piattaforma “Referendum e iniziative popolari” del Ministero della Giustizia: il primo (iniziativa n. 7300000) riguarda l’art. 842 del codice civile, che consente ai cacciatori l’accesso ai fondi privati; il secondo (iniziativa n. 7300001) l’art. 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.
Animal Law Italia non è parte di questa iniziativa e non è stata consultata dai promotori. Ci eravamo già espressi nel settembre 2024 su quesiti analoghi degli stessi proponenti: confermiamo quell’analisi, che qui aggiorniamo alla luce delle novità normative intervenute — la legge 6 giugno 2025, n. 82 sui delitti contro gli animali e la riforma della legge n. 157/1992 attualmente all’esame della Camera — e del calendario imposto dalla legge sul referendum.
Il quesito sull’art. 842 del codice civile: tecnicamente corretto
Il primo quesito chiede l’abrogazione dell’art. 842 del codice civile limitatamente alla rubrica («Caccia e») e ai primi due commi, cioè alle disposizioni per cui il proprietario di un fondo non può impedire l’ingresso dei cacciatori, salvo che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno. Resta fuori dal quesito il terzo comma, che per la pesca richiede invece il consenso del proprietario.
Dal punto di vista tecnico si tratta di un quesito ben costruito, che ricalca alla lettera quello già dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 63 del 1990 e nuovamente con la sentenza n. 32 del 1997. Non è un dettaglio: una prima versione, che investiva l’intero articolo includendo anche la pesca, era stata dichiarata inammissibile per difetto di chiarezza (sent. n. 28 del 1987), e la formulazione attuale nasce proprio per superare quella censura. Su questo quesito gli italiani hanno peraltro già votato due volte: il 3 giugno 1990, quando i sì furono il 92,28% ma l’affluenza si fermò al 42,92%, e il 15 giugno 1997, con affluenza intorno al 30%. In entrambi i casi il mancato raggiungimento del quorum rese nulla la consultazione.
Nel merito, la nostra valutazione non cambia rispetto al 2024: restituire al proprietario del fondo il pieno ius excludendi, senza onere di recinzione, sarebbe un passo importante, capace di ridurre concretamente il territorio disponibile all’attività venatoria e di riportare la disciplina dell’accesso ai fondi nell’alveo ordinario del diritto di proprietà.
Il quesito sull’art. 19-ter: non può abolire la caccia
Il secondo quesito è presentato sulla piattaforma ministeriale con una promessa impegnativa: «si andrebbe a rendere illegale la caccia in Italia». È una promessa che il quesito non può mantenere.
L’art. 19-ter disp. coord. c.p., introdotto dalla legge n. 189/2004 e rimasto invariato anche dopo la legge n. 82/2025 (che pure ha profondamente riscritto i delitti contro gli animali), stabilisce che le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale — uccisione e maltrattamento di animali, tra le altre — «non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali». Il quesito chiede di espungere le sole parole «di caccia» e «nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali».
Il punto, che già evidenziavamo nel 2024, è che la liceità della caccia non discende dall’art. 19-ter, ma dalla legge n. 157/1992, che la consente e la disciplina. L’art. 19-ter è una clausola di coordinamento: chiarisce che i fatti previsti e regolati dalle leggi speciali non ricadono nei delitti del codice penale. Se anche il riferimento alla caccia venisse abrogato, l’attività venatoria esercitata nel rispetto della legge n. 157/1992 resterebbe pienamente lecita, e chi la esercita potrebbe comunque invocare la scriminante dell’esercizio di un diritto (art. 51 c.p.). Specularmente, la giurisprudenza è già oggi orientata nel senso che l’esenzione copra soltanto le condotte conformi alla disciplina speciale: il bracconaggio e le uccisioni fuori dai casi consentiti possono già integrare i delitti degli artt. 544-bis e 544-ter c.p. L’effetto pratico dell’abrogazione sarebbe dunque marginale, e comunque lontanissimo dal divieto della caccia prospettato ai firmatari.
C’è di più. L’eliminazione della clausola residuale «nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali» produrrebbe effetti su tutte le attività regolate da leggi speciali diverse da quelle espressamente elencate: materie che nulla hanno a che vedere con la caccia e che il proponente nemmeno menziona. Un quesito il cui effetto giuridico diverge così radicalmente dallo scopo dichiarato, e che investe ambiti eterogenei rispetto alla finalità enunciata, si espone a serie censure sotto i profili di chiarezza, univocità e omogeneità che la Corte costituzionale richiede sin dalla sentenza n. 16 del 1978. E anche nell’ipotesi più favorevole — ammissibilità e vittoria dei sì — l’obiettivo dichiarato non sarebbe raggiunto. Vale infine la pena di ricordare che il Parlamento si è confrontato con l’art. 19-ter appena un anno fa: la proposta di abrogarlo, contenuta nel testo originario della legge Brambilla, è stata soppressa nel corso dell’esame parlamentare. Il superamento di quella norma — che la nostra associazione auspica — richiede un intervento legislativo organico, non un ritaglio di parole dagli esiti incerti.
I tempi: un’iniziativa nata fuori tempo massimo
Anche il quesito tecnicamente valido si scontra con un ostacolo procedurale che i promotori sembrano non aver considerato — e che, a un esame più attento, si rivela insuperabile. Ai sensi dell’art. 32 della legge n. 352/1970, le richieste di referendum devono essere depositate tra il 1° gennaio e il 30 settembre di ciascun anno; l’art. 31 vieta però il deposito «nell’anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali».
Come si computa quell’«anno anteriore»? La questione è stata risolta dall’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione con l’ordinanza 23 ottobre 1992, resa proprio per definire — allora per la prima volta, in assenza di precedenti — l’interpretazione dell’art. 31, con l’espressa avvertenza che la decisione «costituirà precedente e regola di condotta anche per future richieste referendarie». L’Ufficio ha scartato la lettura strettamente letterale, che computa l’anno a ritroso dalla data di scadenza, perché produrrebbe l’esito paradossale di consentire referendum nella primavera dell’anno di rinnovo del Parlamento, in piena campagna elettorale: ha perciò stabilito che il periodo di inibizione è «proprio quello dell’anno solare antecedente a quello di scioglimento delle Camere», così da assicurare che la consultazione referendaria cada nell’anno successivo a quello del rinnovo ed escludere ogni sovrapposizione tra voto politico e voto referendario.
Le conseguenze per l’iniziativa in esame sono nette. La XIX legislatura giunge a scadenza naturale nell’ottobre 2027: il divieto di deposito copre dunque l’intero anno solare 2026. La finestra utile si è chiusa il 30 settembre 2025 — quasi dieci mesi prima che la raccolta firme iniziasse, il 15 luglio 2026 — e si riaprirà soltanto dopo le elezioni, decorsi sei mesi dalla convocazione dei comizi. Le firme oggi in raccolta, quale che sia il numero raggiunto, non potranno mai essere utilmente depositate in questa legislatura. E anche a voler seguire la diversa lettura “mobile”, respinta dall’Ufficio centrale, il deposito resterebbe possibile solo fino al 30 settembre 2026, con 500.000 firme validate da raggiungere in poche settimane: l’esito, in concreto, non cambierebbe. Ringraziamo il lettore che, dopo la prima pubblicazione di questa analisi, ci ha segnalato il precedente del 1992, permettendoci di precisarla.
A ciò si aggiunge il fattore politico-normativo più rilevante: la riforma della legge n. 157/1992 (A.C. 2984), approvata dal Senato il 23 giugno 2026 e ora all’esame della Commissione Agricoltura della Camera. Un referendum costruito sull’assetto normativo vigente rischia di essere travolto dalla sua riscrittura: l’art. 39 della legge n. 352/1970 prevede che, in caso di modifica o abrogazione delle norme oggetto del quesito, la consultazione si blocchi o si trasferisca sulle nuove disposizioni solo se ne restano immutati i principi ispiratori. È in Parlamento, oggi, che si decide il futuro della disciplina venatoria: è lì che vanno concentrate le energie di chi ha a cuore la fauna selvatica.
Una questione di trasparenza
Un’ultima notazione, doverosa verso chi viene invitato a firmare e a donare. L’associazione promotrice, “Rispetto per tutti gli animali APS”, risulta regolarmente iscritta nella sezione delle associazioni di promozione sociale del Registro unico nazionale del Terzo settore (repertorio n. 125205), per trasmigrazione dal registro regionale del Piemonte, l’11 agosto 2023. Dalla consultazione pubblica del Registro alla data del 21 luglio 2026 emergono però alcuni elementi che meritano attenzione: non risulta depositato alcun bilancio o rendiconto dall’iscrizione, sebbene l’art. 48, comma 3, del Codice del Terzo settore ne imponga il deposito ogni anno — inclusi i rendiconti delle raccolte fondi — entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio; la scheda dell’ente indica zero soci persone fisiche, zero volontari e zero dipendenti, riportando quale unico dato personale il nominativo del presidente, mentre per la qualifica di APS la legge richiede almeno sette associati (art. 35, commi 1 e 1-bis, d.lgs. n. 117/2017); l’ente risulta al contempo accreditato al cinque per mille, con i conseguenti obblighi di rendicontazione e pubblicità che la relativa disciplina impone a chi percepisce il contributo. Il mancato o incompleto deposito degli atti e degli aggiornamenti obbligatori espone peraltro l’ente, previa diffida, alla cancellazione dal Registro (art. 48, comma 4) e gli amministratori alla sanzione richiamata dal comma 5 del medesimo articolo.
Può darsi che si tratti di meri difetti di aggiornamento; ma l’aggiornamento dei dati è, esso stesso, un obbligo di legge, ed è la condizione minima perché i cittadini possano verificare chi raccoglie le loro firme e le loro donazioni. Si aggiunga che le pagine ufficiali della piattaforma ministeriale indicano come sito informativo dell’iniziativa www.rispettopertuttiglianimali.it, dominio che risulta scaduto e non più riconducibile ai promotori, mentre il sito attualmente utilizzato non riporta la denominazione dell’ente e nella sezione dedicata alle donazioni indica un IBAN intestato a “Rispetto Animali APS”, denominazione che non corrisponde a quella iscritta al Registro. Invitiamo i promotori a fare chiarezza: chi chiede fiducia — e denaro — ai cittadini per un’iniziativa referendaria ha, prima di ogni altro, un dovere di trasparenza.
Le nostre conclusioni
Condividiamo l’obiettivo di fondo di chi vorrebbe superare l’attuale disciplina venatoria, e confermiamo che il quesito sull’art. 842 c.c. è tecnicamente ben formulato, come già riconosciuto due volte dalla Corte costituzionale. Ma un referendum non si vince con la sola correttezza del quesito: servono una coalizione ampia di associazioni, forze politiche e realtà sociali, risorse adeguate per informare i cittadini, e soprattutto una finestra temporale in cui il deposito delle firme sia giuridicamente possibile e il quorum realisticamente raggiungibile. Nessuna di queste condizioni è oggi presente, e i ripetuti tentativi falliti degli stessi promotori — puntualmente utilizzati dal mondo venatorio come prova della presunta debolezza del fronte animalista — dovrebbero suggerire un supplemento di riflessione.
Per queste ragioni Animal Law Italia non aderisce all’iniziativa. Continueremo invece a lavorare, con gli strumenti del diritto, sul fronte oggi decisivo: contrastare i profili di contrasto con il diritto dell’Unione europea e i passi indietro contenuti nella riforma della legge n. 157/1992 all’esame della Camera, e costruire — insieme alle altre organizzazioni — le condizioni per iniziative referendarie serie, ammissibili ed effettivamente vincibili nella prossima legislatura.
