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Una scimmia non è un souvenir: il caso De Crescenzo e ciò che dice la legge

Il cucciolo di scimmia esibito sui social da Rita De Crescenzo riapre la domanda su cosa dice davvero la legge sul possesso di animali selvatici, tra CITES e normativa italiana.

Alessandro Ricciuti

Nei primi giorni di agosto la nota tiktoker napoletana Rita De Crescenzo ha pubblicato sui propri canali social alcuni video, poi rimossi, in cui si mostra a Sharm el-Sheikh con un cucciolo di scimmia: l’animale, molto giovane, appare vestito con una maglietta e un pannolino, nutrito con il biberon e tenuto in braccio come un neonato. Secondo la stampa si tratterebbe di un cercopiteco verde (Chlorocebus sabaeus), specie originaria dell’Africa occidentale e non presente in natura in Egitto: un dettaglio che, da solo, dice molto sulla filiera commerciale da cui quel cucciolo proviene.

Le spiegazioni fornite dalla diretta interessata sono state, per usare un eufemismo, contrastanti. In un primo momento ha dichiarato di avere acquistato l’animale, arrivando ad affermare di averne presi due; successivamente ha sostenuto di averlo trovato in uno scatolone e di averlo «tolto dalla strada». Nessun documento che ne attesti la provenienza legale è mai stato mostrato. Alle critiche ha replicato così: «La tratto come una figlia e resta con me. Le ho pure preso il pupazzo di Topolino».

È proprio questa frase, nella sua disarmante sincerità, a fotografare il problema.

Un cucciolo strappato alla madre non è «trattato come un figlio»

I primati sono animali sociali con bisogni etologici complessi: il distacco precoce dalla madre — che nel commercio illegale avviene spesso uccidendo la madre stessa — produce danni comportamentali gravi e permanenti. Vestire una scimmia, metterle un pannolino, nutrirla con il biberon davanti a una telecamera non è accudimento: è la negazione della sua natura, piegata a contenuto di intrattenimento.

C’è poi un aggravante tutta contemporanea: la vetrina. Chi ostenta un animale selvatico davanti a un pubblico di milioni di follower lancia il messaggio che possederne uno sia possibile, lecito e persino tenero. È l’effetto emulazione, ben noto a chi studia il traffico di fauna selvatica: ogni video di questo tipo alimenta la domanda, e la domanda alimenta il bracconaggio.

Cosa prevede la Convenzione CITES

Sul piano giuridico, il punto di partenza è la Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (CITES), attuata nell’Unione europea dal regolamento (CE) n. 338/97. Non serve nemmeno identificare con certezza la specie del cucciolo: l’intero ordine dei primati è incluso nell’Appendice I o nell’Appendice II della Convenzione. Ciò significa che il commercio internazionale di qualsiasi scimmia è vietato per finalità commerciali (Appendice I) o rigorosamente sottoposto a permessi e certificati (Appendice II). Il cercopiteco verde rientra nell’Appendice II: la sua esportazione richiede permessi che nessun venditore ambulante di souvenir è in grado di rilasciare.

La legge italiana prevede un divieto assoluto

Se l’animale mettesse piede in Italia, il quadro sarebbe ancora più netto. La legge 7 febbraio 1992, n. 150 — la norma che sanziona penalmente le violazioni della CITES nel nostro ordinamento — punisce l’importazione, la detenzione, la vendita e il trasporto di esemplari privi della documentazione prescritta: per le specie dell’Allegato A è previsto l’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da 15.000 a 150.000 euro; per le specie dell’Allegato B l’ammenda da 20.000 a 200.000 euro o l’arresto da sei mesi a un anno. In ogni caso è sempre disposta la confisca dell’esemplare (art. 4).

Ma c’è di più. Per un privato cittadino, in Italia, detenere una scimmia come animale da compagnia è vietato in assoluto, a prescindere da qualunque documento. L’art. 6 della legge 150/1992 vieta infatti la detenzione di mammiferi e rettili selvatici che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica, e il decreto ministeriale 19 aprile 1996, che ne contiene l’elenco, include l’intero ordine dei primati, dai lemuri agli scimpanzé. La violazione del divieto è punita con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 15.000 a 300.000 euro. Le uniche eccezioni riguardano giardini zoologici, aree protette, acquari e strutture scientifiche dichiarate idonee: non certo le abitazioni private, per quanto fornite di pupazzi di Topolino.

Il quadro si è fatto ancora più rigoroso con il d.lgs. 5 agosto 2022, n. 135, che ha introdotto il divieto di importazione e detenzione di animali selvatici ed esotici prelevati in natura, segnando — almeno sulla carta — la volontà del legislatore di chiudere la stagione degli animali selvatici nelle case degli italiani.

Perché allora nessun provvedimento?

La ragione per cui le autorità italiane non hanno finora adottato provvedimenti formali è essenzialmente territoriale. I reati previsti dalla legge 150/1992 si configurano quando l’esemplare viene introdotto nel territorio nazionale o vi viene detenuto: se la scimmia è rimasta a Sharm el-Sheikh — dove l’influencer ha avviato da tempo un’attività commerciale — la vicenda ricade sotto la giurisdizione egiziana. Va detto che nemmeno in Egitto la condotta è irrilevante: la legge n. 4 del 1994 sull’ambiente vieta la cattura, la detenzione e la vendita di fauna selvatica, e dall’aprile di quest’anno è stato vietato anche l’impiego di scimmie negli spettacoli per turisti.

Se invece l’animale venisse portato — o fosse già stato portato — in Italia senza permessi CITES e controlli doganali, scatterebbero immediatamente i reati sopra descritti, con l’intervento dei Carabinieri Forestali, il sequestro del cucciolo e la denuncia penale. Ottenere legalmente quei permessi, per un uso domestico, è semplicemente impossibile.

La nostra posizione

Come Animal Law Italia seguiamo la vicenda e confidiamo che le autorità competenti — italiane ed egiziane — accertino rapidamente dove si trovi l’animale e ne dispongano il trasferimento in una struttura idonea, l’unico esito compatibile con il suo benessere e con la legge.

Ma questa storia non riguarda solo una influencer. Riguarda un mercato, quello dei selfie e dei «pet» esotici, che trasforma animali selvatici in accessori: cuccioli strappati alle madri, trasportati in condizioni atroci, condannati a una vita inadeguata e spesso breve. Un mercato che vive di domanda, e la domanda si costruisce anche con un video da milioni di visualizzazioni.

L’appello che rivolgiamo ai lettori è quindi duplice. Primo: non comprate, non tenete in braccio, non fotografate animali selvatici in vacanza, nemmeno «per salvarli» — ogni cucciolo acquistato per strada finanzia la cattura del successivo. Secondo: se vi imbattete in contenuti che ostentano il possesso di animali selvatici, non premiateli con like e condivisioni; segnalateli alla piattaforma e, se l’animale si trova in Italia, ai Carabinieri Forestali (numero di emergenza ambientale 1515).

Gli animali selvatici non sono contenuti. E non sono figli da vestire: sono individui con una vita propria, che la legge — quando viene applicata — protegge.

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