La Basilicata vorrebbe sopprimere tutti i randagi?

Negli ultimi giorni, il mondo animalista è in subbuglio, le bacheche e i gruppi Facebook si animano di voci indignate. La notizia è delle più agghiaccianti: la Basilicata avrebbe sancito per legge lo sterminio di massa dei randagi. ma è proprio così^
Avv. Alessandro Ricciuti

Negli ultimi giorni, il mondo animalista è in subbuglio, le bacheche e i gruppi Facebook si animano di voci indignate. La notizia è delle più agghiaccianti: la Basilicata avrebbe sancito per legge lo sterminio di massa dei randagi.

La nuova legge regionale sul randagismo, difatti, sembrerebbe consentire di sottoporre ad eutanasia gli animali non reclamati dai proprietari entro 5 giorni da smarrimento o sottrazione.

La disposizione “incriminata” è l’art. 6 comma e) della nuova legge regionale, il quale prevede che «Le aziende sanitarie locali provvedono alla soppressione, esclusivamente con metodi eutanasici, dei cani e gatti raccolti, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 19, comma 1».

A sua volta, il primo comma dell’art. 19 così recita: «Il responsabile degli animali da compagnia o d’affezione è tenuto a denunciare lo smarrimento o la sottrazione dell’animale, entro cinque giorni, al Servizio veterinario ufficiale e alle Forze dell’Ordine».

A una prima lettura superficiale, potrebbe quindi sembrare che il combinato disposto delle due norme autorizzi la soppressione degli animali smarriti, trascorsi cinque giorni dalla cattura senza che il proprietario li abbia reclamati.

Una interpretazione che sarebbe però in aperto contrasto con la legge 281/91, che ha stabilito il divieto di soppressione dei cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso canili e rifugi (art. 2 comma 2), prevedendo che questi possano essere soppressi «in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità» (art. 2, comma 6).

Una serie di principi basilari oramai consolidati, perfettamente accettati dalla collettività e quindi considerati incontrovertibili. Sembra quindi paradossale che la Basilicata abbia così clamorosamente deciso di stravolgerli, tra l’altro con l’esito scontato di una sonora bocciatura da parte della Consulta.

In verità, superato il primo stupore (o furore), ci si rende immediatamente conto che la seconda delle due norme non si “aggancia” così perfettamente alla prima. 

Oltretutto, stupisce che durante i lavori in Consiglio regionale nessun consigliere avesse denunciato pubblicamente questa assurdità e che la notizia sia emersa soltanto perché il Consiglio dei ministri ha impugnato la legge regionale davanti alla Corte costituzionale, giudicandola in contrasto con la legge-quadro nazionale.

Ampliando lo sguardo, risalta agli occhi l’art. 22 della nuova legge, che pone un principio, lapidario, che contraddice palesemente l’interpretazione che vedrebbe gli animali vaganti a rischio soppressione se non reclamati entro cinque giorni: «I cani, i gatti e gli altri animali da compagnia o d’affezione ricoverati nelle strutture di cui agli artt. 11 e 12, possono essere soppressi solo se gravemente malati e incurabili».

Sorge immediatamente un sospetto: saremmo di fronte a un mero errore materiale. Il legislatore (sbadato o distratto) ha per errore inserito nell’art. 6 comma e) un richiamo all’art. 19, anziché all’art. 22, che si sposa perfettamente con il primo e non crea problemi di compatibilità con la legislazione nazionale e i principi acquisiti dal nostro ordinamento.

Siamo certi che la risposta sia questa: d’altronde, gli esempi di testi di legge imprecisi e raffazzonati non mancano. 

Caso da archiviare quindi? Non ancora. Adesso ci aspettiamo che il legislatore regionale corregga l’errore, modificando l’oramai famigerato articolo 6 lettera e), inserendo un rimando all’articolo corretto.

Siamo certi che con tutto il polverone nato sulle reti sociali, questa modifica non tarderà ad arrivare.

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