Il 4 e il 15 agosto, a Noicattaro, in provincia di Bari, tre bambini di sei anni sono stati aggrediti in un parco comunale. L’analisi del DNA prelevato dagli indumenti di uno di loro ha confermato che si trattava di un giovane esemplare maschio di lupo appenninico. Le fototrappole della task force coordinata dalla Prefettura ne hanno poi individuati tre nelle campagne circostanti; la Regione ha autorizzato la cattura dell’animale ritenuto responsabile.
Per chi si occupa di tutela degli animali questo è il caso difficile, e la tentazione più immediata è minimizzarlo. Non lo faremo. Quei bambini sono stati morsi davvero, le loro famiglie hanno avuto paura davvero, e un’associazione che chiedesse di ignorarlo perderebbe — giustamente — ogni credibilità nel momento stesso in cui chiede rigore agli altri.
Il punto è un altro, ed è precisamente giuridico: da un fatto raro e circoscritto non discende una regola generale. E la regola generale che stiamo scrivendo in questi mesi non nasce affatto da fatti come questo.
Due errori speculari
Poche settimane fa abbiamo pubblicato su questo blog la ricostruzione di Ermanno Giudici su un episodio avvenuto a Camaiore: un cane predato da un lupo, diventato nel racconto di molte testate un lupo che avrebbe tentato di aggredire una bambina durante una grigliata di famiglia. Della grigliata, della bambina e degli astanti non c’era traccia: c’era un giardino non recintato ai margini di un bosco, e un cane.
Camaiore e Noicattaro sono gli estremi di uno stesso problema. Nel primo caso si è inventata un’aggressione che non c’era; nel secondo si userà un’aggressione che c’è stata per dimostrare una tesi che non regge. Entrambi gli errori nascono dalla stessa abitudine: usare il singolo episodio come prova di una natura, invece che come dato da spiegare.
Il caso di Noicattaro, spiegato, dice qualcosa di molto specifico. Un giovane lupo in dispersione, probabilmente allontanatosi dal branco, che frequenta parchi urbani e si avvicina alle persone non è un lupo che si comporta da lupo: è un lupo che ha perso la diffidenza. Il fattore che la letteratura scientifica associa con maggiore costanza a questa perdita è la disponibilità di cibo di origine antropica.
Il che rende la prima misura adottata dal Comune — vietare di lasciare cibo incustodito all’aperto — tecnicamente corretta. Il problema è stato come è stata scritta.
La grammatica dell’emergenza
Le ordinanze contingibili e urgenti adottate dal sindaco di Noicattaro, poi prorogate fino al 31 agosto, contenevano — insieme alle chiusure notturne dei parchi — un divieto formulato in termini ampi: non distribuire cibo per animali domestici all’esterno delle abitazioni. Una prescrizione così costruita rischiava di travolgere l’alimentazione delle colonie feline, che è attività lecita e protetta.
Con la nostra Rete Felina abbiamo chiesto al Comune un chiarimento, ottenendolo in tempi rapidi e in spirito collaborativo: il divieto colpisce l’abbandono incustodito di cibo, non l’alimentazione delle colonie. Resta un punto perfettibile, perché la risposta circoscrive la tutela alle colonie «censite», mentre la legge non lo fa: l’articolo 13, comma 1, della legge regionale pugliese 2/2020 stabilisce che i gatti in stato di libertà «sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat», e l’articolo 2, comma 7, della legge 281/1991 vieta a chiunque di maltrattarli. Il censimento rileva ad altri fini, non come condizione della tutela.
Ed è qui che il discorso torna al diritto. Un’ordinanza contingibile e urgente può molto, ma non tutto: deve restare aderente all’emergenza che la giustifica. Estendere il divieto oltre ciò che quell’emergenza richiede, senza un’istruttoria che ne dia conto, non è soltanto discutibile sul piano dei principi ma è un vizio dell’atto, aggredibile per difetto di proporzionalità. La sproporzione, quando si parla di animali, viene trattata troppo spesso come una questione di sensibilità, mentre è anche una questione di legittimità.
Dalla cronaca alla norma
Nel frattempo, e su un piano completamente diverso, il regime di protezione del lupo è cambiato.
Il 6 dicembre 2024 il Comitato permanente della Convenzione di Berna approva il trasferimento del lupo dall’allegato II all’allegato III — da specie rigorosamente protetta a specie protetta — con efficacia dal 7 marzo 2025. Segue la direttiva (UE) 2025/1237 del 17 giugno 2025, in vigore dal 14 luglio, che sopprime la voce Canis lupus dall’allegato IV della direttiva Habitat e la iscrive nell’allegato V. In Italia il recepimento passa per l’articolo 7 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025): il termine europeo di recepimento è il 15 gennaio 2027, ma per il meccanismo dell’articolo 31 della legge 234/2012 il decreto legislativo va adottato quattro mesi prima. Siamo, cioè, a poche settimane.
Anche sotto il regime precedente, l’articolo 16 della direttiva Habitat consentiva deroghe «nell’interesse della sanità e della sicurezza pubblica», e la legge 157/1992 disciplina già gli interventi sul singolo animale problematico. Ciò che il declassamento cambia non è la gestione dell’esemplare pericoloso, ma la cornice generale: apre alla possibilità di piani regionali di prelievo su base numerica, come già avviene per gli orsi in Trentino.
Tuttavia, il declassamento non è stato deciso sui dati. Nel percorso che va dalla proposta della Commissione alla direttiva non è intervenuta alcuna revisione scientifica dello stato di conservazione della specie. L’IUCN, il 13 dicembre 2024, ha osservato pubblicamente che lo stesso rapporto della Large Carnivore Initiative for Europe citato nel 2023 per opporsi al declassamento veniva ora citato per giustificarlo, in assenza di mutamenti significativi nelle popolazioni o nelle minacce, e ha invitato a dare priorità alla scienza rispetto alle pressioni politiche.
Va aggiunto, per correttezza, che il declassamento non impone nulla. Il lupo resta iscritto nell’allegato II, quindi le Zone speciali di conservazione restano; e l’articolo 14 della direttiva Habitat, per le specie dell’allegato V, prevede che gli Stati membri — qualora lo ritengano necessario alla luce della sorveglianza dell’articolo 11 — adottino misure affinché il prelievo e lo sfruttamento «siano compatibili con il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente», mentre l’articolo 15 continua a vietare i mezzi non selettivi. Il declassamento quindi apre una facoltà ma non crea un obbligo di esercitarla.
Il selvatico come patrimonio, non come soggetto
Che questa partita si giochi in salita dipende però dal modo stesso in cui l’animale selvatico entra nel nostro ordinamento.
L’articolo 1 della legge 157/1992 lo dice senza ambiguità: «La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale e internazionale». Nel 1992 fu un progresso, perché sottraeva la fauna alla logica della res nullius. Ma la categoria resta patrimoniale: il lupo è un bene, e la sua tutela è funzionale a un interesse che appartiene a noi.
La riforma costituzionale del 2022 ha aggiunto all’articolo 9 la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi «anche nell’interesse delle future generazioni», stabilendo che «la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»: una riserva di legge che ha avuto un primo esercizio con la legge 82/2025, ma che sul fronte del selvatico attende ancora di essere riempita di contenuto. E l’articolo 13 del TFUE, la norma che riconosce gli animali come esseri senzienti, vincola Unione e Stati membri «nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio». L’elenco è tassativo, e la conservazione della natura non vi compare: il riconoscimento europeo della senzienza, per come è scritto, non raggiunge il lupo.
La soglia del diritto penale
Lo stesso confine si ritrova nel codice penale.
La legge 6 giugno 2025, n. 82 — la cosiddetta legge Brambilla, in vigore dal 1° luglio 2025 — è la più significativa riforma della tutela penale degli animali dal 2004, e ha ribattezzato il Titolo IX-bis: non più «Dei delitti contro il sentimento per gli animali», ma «Dei delitti contro gli animali». Il bene giuridico protetto non è più il nostro sentimento.
Non ha però toccato l’articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento, secondo cui le norme di quel Titolo «non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali», né alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla Regione.
Il risultato è un’asimmetria che vale la pena nominare. L’uccisione illecita di un lupo non è indifferente al diritto penale: la stessa legge 82/2025 ha inasprito l’articolo 727-bis, portando la pena fino a un anno di arresto. Ma resta una contravvenzione, mentre l’uccisione di un cane è un delitto punito dall’articolo 544-bis. La differenza non sta in una diversa capacità di soffrire — nessuno saprebbe indicarla — ma nella categoria in cui abbiamo collocato i due animali.
La deroga che diventa regola
C’è infine il disegno di legge n. 1552, approvato dal Senato il 23 giugno 2026 e ora all’esame della Camera, che riscrive la legge 157/1992: caccia estesa ad aree oggi sottratte, ampliamento di giornate e periodi, visori notturni per la selezione, allentamento della disciplina dei richiami vivi, cacciatori coinvolti nel controllo faunistico e — soprattutto — parere ISPRA da vincolante a consultivo. È lo stesso movimento portato alle conseguenze: ridurre il vincolo tecnico-scientifico per allargare la discrezionalità gestionale. Non stupisce che la Commissione europea abbia già inviato una lettera monitoria, né che si discuta della compatibilità del testo con il nuovo articolo 9 della Costituzione.
Cosa serve, concretamente
- Esercitare la delega nel modo più stringente che la direttiva consente, e farlo nelle poche settimane che restano. L’articolo 14 va tradotto in condizioni verificabili — soglie, monitoraggio aggiornato, obbligo di motivazione — non in una cornice generica.
- Aggiornare il monitoraggio nazionale prima di fissare qualunque numero: nessun piano di prelievo può poggiare su una fotografia del 2021.
- Subordinare ogni piano regionale alla prova che le alternative sono state tentate: recinzioni elettrificate, cani da guardiania, indennizzi tempestivi, e — come Noicattaro insegna — gestione rigorosa delle fonti di cibo antropico. La prevenzione funziona dove è finanziata.
- Mantenere vincolante il parere dell’organo tecnico, che è la sola garanzia perché la gestione resti fondata su dati e non su pressioni territoriali.
- Aprire la questione dell’articolo 19-ter. Una clausola di esclusione generalizzata, scritta nel 2004, non regge il confronto con il terzo comma dell’articolo 9 della Costituzione.
Precisione, non affetto
Ai bambini di Noicattaro e alle loro famiglie si deve una risposta seria: la cattura di quell’animale, la rimozione delle condizioni che lo hanno reso confidente, il monitoraggio del branco. Non un declassamento nazionale deciso mesi prima, per ragioni che con quel parco non hanno nulla a che fare.
Il lupo non ci chiede di essere amato. Ci chiede di essere descritto per quello che è — anche quando ci mette a disagio — e di essere trattato con gli strumenti che il diritto già possiede. La precisione, in questa materia, non è un lusso intellettuale: è la sola cosa che protegga insieme i bambini nei parchi e gli animali nei boschi.
