Con la sentenza del 13 ottobre 2026, il College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), giudice amministrativo olandese di ultima istanza in materia economica, ha accolto il ricorso dell’associazione Varkens in Nood contro il ministero dell’Agricoltura1. Il divieto di taglio routinario della coda dei maialini è chiaro e si può far rispettare con le norme vigenti: il ministero, tramite l’autorità di controllo NVWA, ha 6 mesi per verificare se gli allevatori coinvolti lo hanno violato.
Nei Paesi Bassi la coda viene amputata, di norma con un cauterizzatore e senza anestesia, a circa il 99% dei maialini, benché il diritto europeo vieti il taglio di routine dal 19912.
Un divieto rimasto sulla carta
Nel 2023 Varkens in Nood ha chiesto alla NVWA di intervenire contro alcuni grandi allevamenti. Gli ispettori hanno constatato il taglio delle code, ma il ministero ha respinto le richieste. In un primo momento ha sostenuto che intervenire sarebbe stato sproporzionato, perché la filiera non sarebbe ancora pronta per maiali a coda integra. Dopo l’opposizione dell’associazione ha cambiato argomento: le condizioni della deroga sarebbero troppo vaghe per accertare una violazione. In sostanza, la norma esiste ma non si potrebbe applicare.
Cosa ha deciso il giudice
La disciplina deriva dalla direttiva europea sulla protezione dei suini3. Il taglio di parte della coda è ammesso solo se il maialino ha al massimo 4 giorni, se sono state constatate lesioni su altri maiali e se le misure adottate per prevenire la morsicatura (ambiente, densità, gestione) si sono rivelate inefficaci. Il CBb ha stabilito che:
- il divieto è la regola: se manca anche una sola condizione, si applica per intero. Per il Collegio la norma è «sufficientemente chiara e non suscettibile di più interpretazioni» (traduzione nostra);
- le norme vigenti bastano per i controlli, senza attendere nuove regole: la valutazione va fatta azienda per azienda, ma ciò non la rende impossibile;
- l’onere di dimostrare la deroga spetta all’allevatore, con qualsiasi mezzo (veterinario aziendale, piano sanitario), anche senza uno specifico obbligo di registrazione;
- le lesioni devono essere constatate nell’allevamento in cui si taglia la coda, non da un acquirente a valle della filiera;
- serve un processo continuo di verifica delle cause e delle misure; un ciclo di 6 mesi è ritenuto ragionevole.
E ora?
Il CBb non ha accertato direttamente le violazioni né imposto penalità agli allevatori: ha annullato il rigetto per difetto di motivazione e ordinato al ministero di decidere di nuovo entro 6 mesi, verosimilmente dopo nuove ispezioni. Il Collegio ha però sottolineato che il giudizio può essere rilevante per l’intero settore suinicolo.
«Questa sentenza significa che d’ora in poi 21 milioni di maiali all’anno saranno protetti da una pratica inequivocabilmente illegale» (Frederieke Schouten, direttrice di Varkens in Nood, nel comunicato stampa dell’associazione)4.
Perché riguarda anche l’Italia
La morsicatura della coda è un sintomo di stress, noia e ambienti spogli: tagliare la coda significa intervenire sull’animale anziché sulle cause. In Italia vale la stessa direttiva, recepita dal d. lgs. 122/20115. Dopo l’audit della Commissione europea del novembre 2017, il ministero della Salute ha avviato un Piano nazionale per superare il taglio della coda, ma i progressi restano lenti: nel 2024 gli allevamenti che non tagliano la coda rappresentavano appena il 14% della produzione nazionale (allevamenti con almeno 300 capi), secondo i dati del ministero6.
Una sentenza olandese non vincola i giudici italiani, ma l’interpretazione di una norma europea comune data da un giudice di ultima istanza di uno Stato membro è un argomento che pesa. Principi come l’onere della prova a carico di chi taglia la coda, o l’irrilevanza delle difficoltà della filiera, valgono per qualsiasi autorità chiamata ad applicare la direttiva.
Come ALI seguiremo gli sviluppi del caso e valuteremo come utilizzare questi principi anche nel nostro Paese. Ringraziamo Dier&Recht per la segnalazione.
Note
- CBb, 13 ottobre 2026, n. 25/991, ECLI:NL:CBB:2026:488, testo della sentenza. ↩
- Direttiva 19 novembre 1991, n. 91/630/CEE, “che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini”. Il dato sul 99% è di Varkens in Nood: comunicato stampa. ↩
- Direttiva 18 dicembre 2008, n. 2008/120/CE, “che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini”, art. 4 e all. I, cap. I, punto 8; recepita nei Paesi Bassi dall’art. 2.8 della “Wet dieren” e dall’art. 2.3, lett. b), del “Besluit diergeneeskundigen”. ↩
- Varkens in Nood, comunicato stampa, traduzione nostra. ↩
- D. lgs. 7 luglio 2011, n. 122, “Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini”. ↩
- Nota del ministero della Salute del 26 luglio 2024, riportata da 3tres3 (19 agosto 2024). ↩