Il 23 giugno 2026 il Senato ha approvato il disegno di legge n. 1552, a prima firma del senatore Lucio Malan, che modifica in profondità la legge 11 febbraio 1992, n. 157, «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio». Il via libera è arrivato con 80 voti favorevoli, 56 contrari e 2 astenuti, al termine di un iter in commissione durato quasi un anno e dopo lo slittamento del voto, inizialmente fissato per il 19 giugno, per mancanza del numero legale. Il testo passa ora alla Camera per l’approvazione definitiva.
Si tratta di un’apertura indiscriminata all’attività venatoria, pensata per assicurarsi il consenso del mondo della caccia e dell’intero indotto che vive di questa attività. A nulla sono valse le proteste delle associazioni ambientaliste e animaliste, gli appelli della comunità scientifica e i rilievi mossi dalle istituzioni europee. Di seguito ricostruiamo i contenuti della riforma e i molteplici profili di criticità sul piano costituzionale, eurounitario e internazionale.
Che cosa prevede il DDL Malan
Il cuore politico della riforma sta in una riscrittura del titolo e dei principi della legge 157/92: al termine «protezione» viene anteposto quello di «gestione», e la caccia viene ridefinita per legge come attività che «concorre alla tutela della biodiversità e dell’ecosistema». Il cacciatore diventa così, sulla carta, un «bioregolatore» indispensabile alla tutela della fauna. È un capovolgimento della realtà: il prelievo venatorio cessa di essere un’attività ludica concessa in deroga e diventa, nominalmente, uno strumento di conservazione.
Tra le misure principali approvate dal Senato:
- declassamento del parere ISPRA — il massimo organo tecnico-scientifico pubblico in materia ambientale — da vincolante a meramente consultivo, a favore di un organo a composizione politica e di orientamento filo-venatorio;
- estensione della stagione venatoria oltre il mese di febbraio, cioè nel periodo della migrazione prenuziale e della nidificazione;
- ampliamento delle specie cacciabili (vi entrano ad esempio l’oca selvatica e il piccione) con procedure semplificate per aggiungerne altre, e recepimento del declassamento del lupo da specie «strettamente protetta» a «protetta»;
- apertura alla caccia nel demanio marittimo e forestale (potenzialmente litorali, spiagge, scogliere) ed estensione delle aree cacciabili, con obbligo per le Regioni di non destinare alla protezione della fauna più del 30% del territorio;
- liberalizzazione dei richiami vivi, con la possibilità di catturare uccelli da usare come «esca» e l’assenza di limiti alla detenzione di esemplari dichiarati «da allevamento»;
- indebolimento del legame cacciatore-territorio tramite l’ampliamento degli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e la maggiore mobilità venatoria, anche per i cacciatori stranieri, inclusi gli extra-UE;
- ridimensionamento dell’apparato sanzionatorio: sanzioni ridotte per chi uccide specie protette e trasformazione da obbligatoria a facoltativa della sospensione della licenza, oltre a sanzioni pecuniarie per chi protesta contro le uccisioni.
La fauna è bene indisponibile dello Stato
La riforma fissa un principio inaccettabile sul piano giuridico, prima ancora che etico: quello che presenta i cacciatori come «bioregolatori» indispensabili alla tutela della fauna. È un’idea che stride con la realtà dei fatti, perché il patrimonio faunistico è un bene indisponibile dello Stato, tutelato nell’interesse nazionale e internazionale ai sensi dell’art. 826 c.c. e dell’art. 1 della stessa legge 157/92. Non può quindi essere affidato proprio a chi quella fauna la uccide.
La protezione della biodiversità non potrà mai essere realmente garantita dall’attività venatoria: lo dimostra il costante fallimento delle attività di “selezione” e “contenimento”, che in molti contesti hanno prodotto soltanto l’aumento delle specie bersaglio. Definire la caccia «attività utile alla conservazione» non è una constatazione scientifica, ma un artificio normativo: serve a far apparire ogni misura pro-caccia come coerente con i principi costituzionali, in particolare con l’art. 9 della Costituzione.
I profili di criticità sul piano legale
Il contrasto con l’art. 9 della Costituzione
Dal 2022 l’art. 9 Cost. tutela espressamente «l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni». La Corte costituzionale ha più volte qualificato la fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato e la tutela dell’ambiente come «valore primario e trasversale» (tra le altre, sent. n. 407/2002; n. 7/2019). Affidare la «tutela della biodiversità» all’attività venatoria e comprimere le aree protette appare difficilmente compatibile con il nuovo parametro costituzionale: una definizione di legge non basta a trasformare in conservazione ciò che resta prelievo.
La violazione delle Direttive Uccelli e Habitat
È questo il fronte più immediato. L’estensione della stagione venatoria oltre il 10 febbraio incide sul periodo di migrazione prenuziale e nidificazione, in contrasto con l’art. 7 della Direttiva 2009/147/CE («Uccelli»), come interpretato dalla Corte di giustizia UE (cause C-435/92 e C-157/89), secondo cui la protezione deve essere completa proprio nelle fasi più vulnerabili del ciclo biologico. Il declassamento del parere ISPRA da vincolante a consultivo rischia di privare il sistema della base tecnico-scientifica richiesta dalla giurisprudenza europea, mentre la liberalizzazione dei richiami vivi tocca un ambito già oggetto della procedura EU Pilot aperta nel 2023. Il declassamento del lupo, infine, va letto alla luce della Direttiva 92/43/CEE («Habitat»).
La procedura d’infrazione in arrivo
Con la normativa che avanza, il Governo porta avanti un’operazione dal risultato certo: l’apertura di una procedura d’infrazione contro l’Italia per aver approvato una norma che contrasta gravemente con il diritto dell’Unione. Lo ha di fatto preannunciato la stessa Commissione europea, che con una nota della Direzione generale Ambiente — datata 18 dicembre 2025 e indirizzata al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica — ha criticato il provvedimento punto per punto, rilevando che «le modifiche proposte sollevano diverse preoccupazioni». La lettera è stata tenuta nascosta ed è emersa solo grazie alle associazioni ambientaliste e animaliste. Secondo il WWF, in tre anni si contano già due procedure d’infrazione aperte e una procedura Pilot ancora in corso.
Il richiamo del Consiglio d’Europa (Convenzione di Berna)
Al fronte eurounitario si è aggiunto quello del diritto internazionale. Il Comitato permanente della Convenzione di Berna sulla conservazione della vita selvatica e degli habitat naturali (Consiglio d’Europa) ha inviato al Ministero una formale richiesta di chiarimenti, domandando al Governo italiano di dimostrare, sul piano giuridico e scientifico, la compatibilità del DDL 1552 con gli obblighi internazionali assunti dall’Italia. Un eventuale inadempimento espone il Paese all’attivazione delle procedure previste dalla Convenzione.
La tecnica normativa: una riforma «a pezzi»
Il DDL Malan non è un episodio isolato. Come ha osservato il responsabile per la tutela giuridica della natura del WWF Italia, dal 2023 si contano otto distinti interventi legislativi che hanno modificato la legge sulla caccia in 23 punti — spesso intervenendo più volte sugli stessi articoli con norme inserite in provvedimenti eterogenei (legge di bilancio, legge sulla montagna). Questa frammentazione, oltre a sollevare dubbi di coerenza sistematica e di rispetto del principio di omogeneità dei provvedimenti, rende più opaco il controllo democratico e tecnico sulle scelte di tutela faunistica.
Ancora un passo indietro per la tutela faunistica
Allo stato attuale gli spazi di intervento si sono ristretti, ma non sono esauriti. Il provvedimento passa ora alla Camera: il Governo punta ad arrivare all’approvazione definitiva, mentre restano aperte le strade del confronto istituzionale e, in prospettiva, del giudizio di legittimità costituzionale e del contenzioso europeo. Diverse associazioni stanno inoltre valutando la praticabilità di un referendum abrogativo.
Come giuristi, Animal Law Italia continuerà a fornire ogni tipo di supporto a chiunque voglia intraprendere quanto possibile per arginare gli effetti di questa legge: dall’analisi dei profili di incostituzionalità da sottoporre all’attenzione delle Camere e, se del caso, della Corte costituzionale, fino alla segnalazione dei contrasti con il diritto dell’Unione europea e con la Convenzione di Berna. La fauna selvatica è un bene comune: difenderla significa difendere l’interesse generale e la stessa sicurezza dei cittadini.
